Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 2
La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale, si applica, salvi i casi previsti dall'art. 2 della l. 7 ottobre 1969, n.742, anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.
Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2016, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
12011-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1650/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.9336/2016 EDUARDO DE GREGORIO ANDREA FIDANZIA -Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da IO AN in data 15/9/2015 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, in data 25/8/2015, perché presentata tardivamente. Il giudice del gravame ha rilevato che, avendo il difensore dell'imputato detenuto, dichiarato, all'udienza del 11/8/2015 - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo di volere rinunciare alla sospensione dei termini nel periodo feriale ed essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 25/8/2015, presente l'imputato medesimo, con deposito contestuale della relativa motivazione, il termine per impugnare doveva considerarsi scaduto il 9/9/2015. 2. Per l'annullamento del provvedimento ricorre il difensore dell'imputato, Avv. Elena Augustin, denunciandone il vizio di violazione di legge, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, di inammissibilità e di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) - rectius c) - cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. e 240 bis disp. att. cod. proc. pen., deducendo che, non potendosi gli effetti della dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale effettuata dal difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4. cod. proc. pen., all'udienza di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo del 11/8/2015 estendersi automaticamente ai termini per impugnare, l'appello proposto nell'interesse di IO AN doveva considerarsi tempestivo perché proposto entro quindici giorni dalla cessazione del periodo feriale. Evidenzia che, a diversamente opinare, rimarrebbe frustrata la ratio della disciplina evincibile dagli artt. 240 bis cod. proc. pen. e 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742, posto che la finalità di garantire all'imputato la concreta possibilità di un'efficace azione difensiva sarebbe platealmente smentita ove si dovesse attribuire alla scelta compiuta dal difensore d'ufficio di ottenere una rapida definizione del giudizio di primo grado una valenza tale da travolgere anche l'opzione compiuta dal difensore di fiducia, successivamente nominato dall'imputato, di valersi del tempo necessario assegnatogli dalla legge per 2 tecnica. Di talché, ove si accedesse predisporre un'adeguata difesa all'interpretazione secondo la quale la rinuncia alla sospensione dei termini effettuata per il giudizio di primo grado - celebrato nel caso peculiare nelle forme del giudizio abbreviato introdotto nell'ambito di un giudizio direttissimo -valesse anche per il giudizio d'impugnazione, si finirebbe per invertire l'ordine dei valori posto a fondamento della disciplina dettata dalla I. n. 742/1969, atteso che l'interesse, ivi affermato, volto a garantire le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di difesa verrebbe irrimediabilmente travolto dall'interesse, di segno opposto, a definire celermente il processo, obliterando, peraltro, la possibilità, connaturata al diritto di difesa e cristallizzata nell'art. 99, comma 2, cod. proc. pen., di modificare la strategia defensionale in corso d'opera.
3. Il Procuratore generale, nelle rassegnate conclusioni, ha chiesto, a sua volta, l'annullamento della decisione impugnata sul rilievo che, in ossequio alla ratio di favore per l'imputato che innerva la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, dalla rinuncia alla sospensione dei termini feriali effettuata in sede di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo non è possibile far scaturire, quale effetto automatico, anche la rinuncia alla sospensione dei termini per la proposizione dell'appello; il cui decorso, pertanto, correttamente, nel caso di specie, doveva farsi principiare dalla cessazione del periodo feriale (ergo dal 1/9/2015). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità è la seguente: se la rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali esplicitata dal difensore d'ufficio dell'imputato in sede di celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo estenda automaticamente la propria efficacia anche ai termini per proporre impugnazione. Invero, le coordinate ermeneutiche per la soluzione del problema sono state tracciate dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a più riprese, ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi previsti dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza (Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016 - dep. 12/08/2016, Ricchiuti, Rv. 26777101; Sez. 6, n. 10347 del 06/02/2013 - dep. 06/03/2013, Hamed, Rv. 25458801); tanto 3 perché, a prescindere dall'esistenza o meno di una rinuncia, espressa o tacita, alla sospensione dei termini processuali proveniente dall'imputato detenuto o dal suo difensore, mentre la tempestività della risposta giurisdizionale, con la deliberazione della sentenza anche in periodo feriale, potrebbe trovare una qualche giustificazione sistematica nelle ritenute eventuali peculiari implicazioni di contingente disvalore del fatto-arresto in flagranza, mai potrebbe trovare giustificazione una non legislativamente prevista compressione dei termini di impugnazione che, oltretutto, dovrebbe valere per tutti i successivi gradi di giudizio....Ciò, non solo in assenza di alcuna previsione specifica per l'impugnazione ed anzi contro la regola generale della sospensione feriale dei termini processuali, ma pure in assenza di alcuna disciplina che imponga tempi rapidissimi e certi per la celebrazione del giudizio nei gradi successivi, ed a prescindere dal contingente stato di custodia cautelare>> (Sez. 6, n. 10347 del 06/02/2013 - dep. 06/03/2013, Hamed, Rv. 25458801). L'irragionevolezza della soluzione avversata dal richiamato orientamento giurisprudenziale, con le conseguenti implicazioni di verosimile incostituzionalità, risulta vieppiù stigmatizzata in altre decisioni rese da questa Corte, nelle quali è stato oltretutto espressamente affermato che la dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, formulata dall'imputato nel procedimento principale, non si estende automaticamente a quello incidentale di riesame (Sez. 3, n. 7380 del 20/01/2012 - dep. 24/02/2012, Donadio e altri, Rv. 25202301; Sez. 3, n. 9474 del 19/01/2001 - dep. 07/03/2001, Sallaku, Rv. 219503). Con ciò si è inteso ribadire il canone interpretativo basilare secondo il quale la deroga - prevista dall'art. 2, comma 1, I. n. 742/1969 - alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato (o all'imputato) ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale, con la precisazione che tale atto abdicativo e d'impulso processuale, ove tacito, sia desunto da condotte ed iniziative chiaramente significative della volontà dell'indagato (o dell'imputato) di rinunciare implicitamente alla sospensione dei termini (Sez. III, n. 7380/2012, Rv. 252023; Sez. I, n. 493/2006, Rv. 236565; Sez. IV, n. 40951/2002 Rv. 223598; Sez. V, Sent. n. 32363/2002 Rv. 222620).
2. Di tale inequivoca volontà dell'imputato di non avvalersi della sospensione feriale dei termini d'impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a suo 4 G carico all'udienza del 25/8/2015 non vi è traccia agli atti del processo consultabili da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo - ed, anzi, desumendosi elementi di segno contrario, dalla presentazione dell'atto d'appello da parte del difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore da questi nominato, nei quindici giorni successivi alla cessazione della sospensione feriale. Risultando, pertanto, tempestiva l'impugnazione presentata nell'interesse di IO AN avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 25/8/2015, l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello adottata dalla Corte di appello di Firenze in data 16/10/2015 deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per il corso ulteriore. Così deciso il 1/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Maurizio Fumo um Shindamatical о w му POCITATA IN CANCILLERIA 13 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 8 Ми 5