Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2016, n. 12011
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale, si applica, salvi i casi previsti dall'art. 2 della l. 7 ottobre 1969, n.742, anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.

Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2016, n. 12011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12011
    Data del deposito : 1 dicembre 2016

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