Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale, si applica, salvi i casi previsti dall'art. 2 della l. 7 ottobre 1969, n.742, anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 34862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34862 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
-TMAS_ 348 6 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 19/07/2016 Sentenza n. 2147 Reg. gen. n. 025642/2015 Composta da: Presidente Matilde Cammino Consigliere relatore Adriano Iasillo Consigliere Luciano Imperiali Vincenzo Tutinelli Consigliere Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI UR (n. il 16/07/1977), avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, I Sezione penale, in data 02/03/2015. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello. sostituto processuale dell'Avvocato Antonio Udito l'Avvocato Arturo Salerni - Florio difensore della Parte Civile Valentina Caruso che ha concluso chiedendo il - rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. OSSERVA: Con sentenza dell'08/09/2014, il Tribunale di Trani dichiarò IU MA responsabile dei reati di tentata rapina e di lesioni volontarie aggravate e con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e alla recidiva - lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 02/03/2015, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione perché presentata tardivamente. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo l'erroneità della decisione in quanto il termine per proporre l'appello decorreva dal 16/09/2014 e cioè alla fine del periodo feriale. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente ricordare che IU MA è stato tratto a giudizio direttissimo in stato di arresto per i reati di cui sopra. Dopo la convalida dell'arresto ed applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si è proceduto con il richiesto giudizio abbreviato e il IU è stato condannato alla pena sopra specificata. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'impugnazione poiché l'appello è stato proposto oltre il termine di 15 giorni. La Corte di merito ha fatto decorrere tale termine ex art. - 585, comma 2 lettera B, del c.p.p. - dal giorno 08/09/2014, data in cui è stata data lettura, alla presenza dell'imputato, del dispositivo della sentenza di primo grado e della contestuale motivazione. Come già evidenziato il ricorrente si duole per il fatto che la Corte di appello non abbia applicato l'istituto della sospensione nel periodo feriale;
se lo avesse fatto l'impugnazione sarebbe stata tempestiva (l'appello è stato presentato il 29/09/2014 e quindi entro il termine dei 15 giorni partendo dal 16/09/2014). Si deve rilevare che il Giudice d'appello non ha affatto argomentato sul punto e, conseguentemente, non ha affrontato neppure la questione relativa ad un'eventuale intervenuta rinuncia tacita alla sospensione.
2. Tanto premesso si deve rilevare che il ricorso è fondato. + 3. Infatti, questa Suprema Corte ha affermato il condiviso principio F secondo il quale l'istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi previsti dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza (Sez. 6, Sentenza n. 10347 del 06/02/2013 Ud. dep. 06/03/2013 Rv. 254588). Nella - motivazione di tale sentenza si sottolinea che: la disciplina ex lege n. 742 del 1969 costituisce normativa speciale che, per esplicita scelta del legislatore, riguarda pure i procedimenti ed i processi con imputati detenuti (detenzione che, per se, dal punto di vista sistematico ben potrebbe invece costituire 2 un'autonoma e permanente causa di urgenza); anche per gli imputati detenuti il legislatore ha scelto di subordinare il compimento di atti procedurali all'esplicita richiesta loro o dei loro difensori, che si manifesta attraverso l'espressa rinuncia alla sospensione (ed anche la giurisprudenza che ammette la rinuncia desunta da condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali ribadisce tuttavia che la deroga è prevista nell'interesse dell'imputato: Sez. 4, sent. 40951/2002); che negli altri casi previsti dalla predetta legge per i quali è consentito procedere nel periodo feriale è necessario l'obbligo (del giudice o del pubblico ministero) di motivare in apposito provvedimento le specifiche ragioni di urgenza (del processo o dei singoli atti) e la natura degli atti da compiere;
è costante la giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche nel caso di richiesta di riesame (situazione che sul piano sistematico per se potrebbe anche ritenersi tutt'altro che arbitrariamente sempre urgente) la sospensione feriale dei termini opera salvo espressa rinuncia del richiedente o del suo difensore (Sez. 3, sent. 49607/2009; Sez. 4, sent. 28110/2007); la disciplina della sospensione feriale dei termini è disciplina speciale, le cui eccezioni sono da considerarsi tassative, rispondendo la ratio della normativa ad assicurare le concreta possibilità di un'efficace azione difensiva;
se anche si volesse ritenere possibile procedere con il giudizio per direttissima nel periodo feriale (questione sulla quale non è necessario prendere posizione visto il contenuto dell'appello e del ricorso, impugnazioni con le quali l'imputato non si duole della celebrazione del giudizio nel periodo feriale) perché si ritiene implicita la rinuncia dell'imputato che non solleva obiezioni oppure addirittura ritenere possibile poter proceder al giudizio contro la stessa volontà dell'imputato (si veda la decisione a favore di tale indirizzo Sez. 5 Ord. 486/1996; si vedano le contrarie Sez. 3 sent. 19982/2011, Sez. 4 sent 3020/2003, Sez. 2 sent 9094/1991), certamente non si potrebbe mai trovare una giustificazione per ritenere che per i giudizi per direttissima vi sarebbe una non legislativamente prevista compressione dei termini di impugnazione che, oltretutto, a quel punto dovrebbe valere per tutti i successivi gradi di giudizio. Invero una tale interpretazione è asistematica;
è evidente, altresì, l'irrazionalità manifesta del sistema cui si darebbe luogo, con le conseguenti implicazioni di verosimile incostituzionalità.
4. Ed allora, ricordato ancora che nel nostro caso non rileva la, diversa, tematica della rinuncia tacita alla sospensione feriale dei termini (questione di fatto non toccata dalla Corte d'appello), né conseguentemente quella della irrevocabilità di una tale rinuncia (si veda Sez. 2, sent. 3639/1994), ed evidenziato che la questione di diritto proposta nell'odierno ricorso ha in ogni 3 caso una sua autonoma rilevanza è evidente la piena operatività del principio di diritto sopra richiamato 5. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Bari per il giudizio.
6. Nulla spetta alla Parte Civile soccombente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio. Così deliberato in Roma, il 19/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Achiano Fosillo Adriano Iasillo Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 AGO. 2016 IL Il Cancelliere Funzionario Giudiziario Angelo Maria CANGEMI O N E A n 4