Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
La dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata dall'imputato nel procedimento principale non si estende automaticamente al procedimento incidentale di riesame, con la conseguenza che il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. inizia a decorrere dal momento in cui tale rinuncia sia portata a conoscenza del giudice del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MALINCONICO ALFOSO Presidente del 19/01/2001
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO Consigliere N. 177
3. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO Consigliere N. 40860/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AT, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza del 15-16/9/2000, adottata dal Tribunale della Libertà di Genova. - Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., nella persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, che chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. P. Voena, che insiste sui motivi di ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Massa, con ordinanza 14/8/2000, applicava a LA IP, arrestato nella flagranza dei reati di cui agli artt. 3, nn. 6 e 8, e 4 L. n. 75/1958, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Genova, in sede di riesame su istanza del predetto, nel frattempo condannato - col rito direttissimo alla pena di anni 5 di reclusione e L 2.000.000 di multa, confermava integralmente, con l'ordinanza indicata in premessa, il provvedimento del primo giudice. Va ricordato che il Tribunale del riesame aveva dapprima fissato - ai sensi dell'art. 309 c.p.p.- l'udienza dell'1/9/2000, ma poi, su eccezione della difesa, considerando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, rinviava la trattazione del procedimento, all'udienza del 19/9/2000. Intanto sempre 11 1/9/2000, con dichiarazione resa presso la Direzione della Casa di Reclusione di Massa e diretta al Tribunale di Massa, competente per il giudizio principale, l'imputato rinunciava alla sospensione feriale dei termini processuali. Tale rinuncia perveniva al Tribunale della Libertà solo l'8/9/2000, per cui veniva anticipata l'udienza di trattazione al 15/9/2000; in questa il LA eccepiva - ai sensi degli artt. 123 e 309, comma 10, c.p.p.- la perdita di efficacia della misura inflittagli per intempestività della pronuncia del Tribunale.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo nuovamente la violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., essendo intervenuta la decisione del Tribunale del Riesame a distanza di 14 giorni dal momento in cui era stata formulata la rinuncia in questione, con conseguente perdita di efficacia della misura. Richiama il ricorrente la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini, formulata nell'ambito del procedimento principale, opera anche in quello incidentale, a nulla rilevando il ritardo con il quale essa viene comunicata al Tribunale del Riesame. All'odierna udienza camerale il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso non merita accoglimento.
La pronuncia del Tribunale del riesame appare, infatti, corretta e logicamente argomentata.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale ha fissato, nella materia in questione, alcuni distinti principi di diritto. Il primo è che la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 240 - bis disp. att. c.p.p., si applica anche ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari (Sez. 2^, 11 febbraio 1999, n. 742, Banco de Sabadell); un altro è che la dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata nel procedimento principale, ha efficacia anche riguardo ai procedimenti incidentali che si collocano nell'ambito di quello principale (Cass. Sez. 1^, 27 gennaio 1993, n. 335, Santomauro); un altro ancora - in relazione specificamente all'art. 123 c.p.p. - è che la presentazione della richiesta di riesame presso l'ufficio matricola del carcere da parte dell'indagato detenuto deve considerarsi direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria (Cass. Sez. 5^, 3 dicembre 1999. n. 5838, Sergi ed altri); e, sotto diverso profilo, che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia del detenuto ha efficacia immediata, come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria (Cass. SS.UU., 26 marzo 1997, n. 2, Procopio). Orbene, la suggestiva tesi del ricorrente, scaturente dall'assemblaggio dei principi sopra ricordati, è che la rinuncia alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale - effettuata dal detenuto, con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 c.p.p.- abbia immediata efficacia oltre che nel procedimento principale, anche in quello incidentale de libertate. In altre parole, dato che la richiesta di riesame del detenuto deve considerarsi come effettuata direttamente al Tribunale del riesame, e dato che la rinuncia alla sospensione feriale dei termini fatta nel procedimento principale si estende anche al procedimento incidentale, il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, c.p.p., inizierebbe a decorrere - nei casi come quello in esame - dal momento dell'effettuazione della menzionata rinuncia alla sospensione dei termini (1/9/2000), a prescindere da quando la stessa sia portata a conoscenza del giudice del riesame. Pertanto, nel caso in questione, avendo il Tribunale deciso oltre i dieci giorni successivi alla rinuncia (15/9/2000), il detto termine non sarebbe stato osservato, con conseguente perdita di efficacia della misura coercitiva.
L'operazione ermeneutica proposta dal ricorrente non è però - ad avviso del Collegio - corretta, ne' in via generale, ne' con riferimento alla specificità in questione.
Sotto il primo profilo, non può prescindersi dal considerare che i principi sopra ricordati fanno sempre riferimento all'autorità giudiziaria "destinataria" della dichiarazione o della richiesta, e che l'art. 44 delle norme di attuazione del codice di rito, riguardante appunto le comunicazioni delle dichiarazioni e richieste dei detenuti, stabilisce l'obbligo di inviarle nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo "all'autorità giudiziaria competente", e cioè destinataria di esse. Nel caso in esame - a quanto risulta dal gravato provvedimento - la dichiarazione resa dal LA presso la Direzione della Casa di reclusione di Massa era "diretta al Tribunale di Massa", ove pendeva il procedimento penale n. 255/00, che lo vedeva imputato. Pertanto nessuna difficoltà s'incontra nel ritenere immediatamente efficace la rinuncia in relazione al detto procedimento, ma certo è arduo dal punto di vista interpretativo, ampliare la portata dei menzionati arresti giurisprudenziali fino ad estendere la detta efficacia nei confronti di qualsiasi altra autorità giudiziaria, comunque competente per eventuali procedimenti incidentali. La fictio iuris - giustificata dalla tutela del preminente interesse costituzionale alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale (C. Cost. sent. 1 giugno 1998, n. 232)- produrrebbe in tal caso effetti dirompenti per i meccanismi processuali, si da renderli in concreto difficilmente applicabili ed agevolmente eludibili.
Ma nel concreto caso in esame v'è di più. Come si è ricordato, infatti, il Tribunale aveva dapprima fissato l'udienza per l'1/9/2000, entro i dieci giorni dalla richiesta di riesame;
il 31/8/2000, però, il difensore di fiducia del LA eccepiva la sospensione feriale dei termini processuali, facendo rilevare che il proprio assistito non vi aveva rinunciato, ed otteneva così - all'udienza del giorno successivo - il rinvio della trattazione del riesame al 19/9/2000, cioè dopo il periodo di sospensione;
lo stesso giorno in cui veniva disposto il rinvio (1/9/2000), l'imputato LA rinunciava alla predetta sospensione espressamente in relazione, però, al processo di merito, di competenza del Tribunale di Massa.
Così stando le cose, è legittimo presumere che l'imputato volesse semplicemente affrettare i tempi del processo di cognizione e non anche del procedimento di riesame, visto che proprio il suo difensore di fiducia aveva eccepito la sospensione dei termini per quest'ultimo, non potendosi addebitare ad una callida macchinazione della difesa il contraddittorio comportamento dal LA. Quindi, sotto il detto profilo, la determinazione del Tribunale del riesame appare sostanzialmente corretta.
Il ricorso non ha ad oggetto la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale;
peraltro il LA, come risulta dal gravato provvedimento, prima della decisione del Tribunale, è stato condannato, all'esito del giudizio direttissimo, il che esonerava il giudice del riesame dal valutare il quadro indiziario (Cass. Sez. 1^, 4 dicembre 1997, n. 6825, Vincenti;
Sez. 6^, 2 ottobre 1998, n. 2852, Lamsadeq ed altro).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dalla L. n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001