Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 1
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, l. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi. (Nell'enunciare tale principio con riferimento al porto di un taglierino tipo cutter ed un rasoio da barba, con lama lunga 23,5 cm, la Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante può essere ostativo il giudizio negativo sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto).
Commentario • 1
- 1. Bastone nel baule è reato (Cass. 23160/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2016, n. 40207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40207 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
402 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 771/2016- - Presidente - N. Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE N. 45657/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la coufrout di Corte di affello di Brescia vei AJ KE N. IL 10/02/1953 avverso la sentenza n. 474/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del 02/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paul Convelli che ha concluso per l' allamento delle textempriepupuote Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. A Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 2 aprile 2015 il Tribunale di Brescia condannava l'imputato DE PA alla pena di euro 100,00 di ammenda ed al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca di quanto in sequestro, in quanto ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art. 4 Legge nr. 110/ 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un taglierino tipo cutter ed un rasoio da barba avente lama della lunghezza di cm. 23,5. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale si duole con unico motivo della violazione dell'art. 4 L. n. 110/75 per avere il Tribunale erroneamente irrogato la sola pena pecuniaria senza avere al contempo accordato e giustificato l'applicazione della circostanza attenuante di cui alla seconda parte del terzo comma del predetto art. 4, che consente di infliggere la sola sanzione dell'ammenda. Inoltre, segnala l'insufficienza della considerazione di non particolare gravità del fatto, contraddetta dalla pluralità di strumenti rinvenuti, dalle loro dimensioni e dall'offensività, dalla personalità non positiva dell'imputato, posto che l'attenuante richiede la lieve entità del fatto da valutarsi in base alle sue caratteristiche oggettive e soggettive del caso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.Premesso che nel corso del giudizio di primo grado nessuna contestazione specifica era stata mossa dalla difesa alla ricostruzione della condotta materiale ascritta all'imputato ed all'individuazione delle caratteristiche degli oggetti detenuti e posti in sequestro, la sentenza impugnata ha effettivamente irrogato sola sanzione dell'ammenda sulla base dell'implicito riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 4 legge n. 110/75, determinazione che però non è stata esternata con corrispondente indicazione nel dispositivo e nemmeno illustrata nelle sue ragioni giustificative nel percorso motivazionale. Al riguardo il primo giudice, al fine di pervenire alla valutazione di congruità della pena irrogata, ha esaurito lo sforzo argomentativo nel rilievo della "gravità non eccessiva dei fatti" e della "disamina della capacità a delinquere del reo", salvo poi escludere la possibilità di accordare la sospensione condizionale della pena per averne costui già beneficiato in relazione a precedenti condanne e per non potersi ritenere che egli in futuro si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.
1.1 Emerge dunque, da un lato la palese inconciliabilità tra l'applicazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 110/75 e la considerazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere dell'imputato, elementi affatto indicativi di trascurabilità entità del fatto di reato e l'assenza di un'effettiva e congrua giustificazione della commisurazione della pena, effettuata in funzione di alcuni parametri di valutazione, non illustrato nel loro significato positivo, dall'altro l'erronea interpretazione della norma stessa 1 лу che pretende appunto la lieve entità del fatto e non soltanto la non particolare o non eccessiva sua gravità.
1.2 Va ricordato che in punto di diritto nella giurisprudenza di questa Corte sono emersi due distinti orientamenti circa l'applicabilità della speciale diminuente del fatto di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte;
secondo una prima tesi tale istituto non sarebbe riferibile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, ma al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere, termine da ricollegare ai commi precedenti dello stesso art. 4, ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, Blandirlo, rv. 250772; sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco, rv. 244643; sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, rv. 242043; sez. 1, n, 9355 del 22/06/1998, Ciro, rv. 211288; sez. 5, n. 9193 del 05/06/1986, Tradito, rv. 173706). Altro orientamento, adesivo ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 861 del 27/11/1982, Paola, rv. 157193, ritiene la lieve entità del fatto riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dello stesso articolo in ragione della inclusione di tali strumenti nella locuzione "oggetti atti a offendere" perché in sé non predestinati alla offesa alla persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo ed il riferimento a tali oggetti non assume un significato, né un valore limitativo, ma valenza generica per tutte le cose indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie (sez. 1, n. 12915 dell'1/3/2012, PG in proc. Corso, rv. 252272; sez. 1, n. 46264 dell'8/11/2012, Visendi, rv. 253968; sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in proc. Nartey, Rv. 246503).
1.3 Il Collegio ritiene di uniformarsi alla seconda opzione interpretativa, frutto di una convincente ricostruzione sistematica dell'istituto in esame, in quanto la legge n. 110 del 1975 ha mantenuto inalterata la distinzione tra armi proprie, intese come tali quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, ed armi improprie, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa loro destinazione, possono essere impiegate per l'offesa delle persone in ragione delle loro caratteristiche funzionali o di determinate circostanze di tempo o di luogo. Inoltre, sempre la legge n. 110/75 ha esteso il novero di entrambe le categorie di armi, nel senso che ha compreso nelle armi proprie, di cui all'art. 4, comma 1, oltre agli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere, e nelle armi improprie di cui al secondo comma dell'art. 4, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti a offendere, ma anche mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Sulla base di tali presupposti, si è dunque affermato che il secondo comma della norma in esame include due specie di strumenti diversi, ma entrambe appartenenti all'unica categoria di armi improprie, perché solo occasionalmente lesivi per la persona. 2 refo 1.4 Ritenuto quindi che non sussistono ostacoli di tipo normativo ed in linea astratta all'applicabilità al caso, riguardante un taglierino ed un rasoio con lama tagliente coltello a serramanico, della attenuante invocata, va detto che per la sua concessione vengono in considerazione criteri diversi, rispondenti ad una duplice e successiva indagine: in primo luogo è richiesta la verifica circa la concedibilità della attenuante in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita, quindi, all'esito positivo della prima indagine, dovrà procedersi all'accertamento della sussistenza della circostanza per quantità e potenzialità delle armi;
a tal fine si è ritenuto costituire elemento sufficiente a negare l'attenuante i notevoli precedenti penali dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità, oppure le modalità del fatto in relazione alla personalità del suo autore, tali da far assegnare un particolare significato alla materialità del porto ingiustificato (Cass. sez. 1, n. 11156 del 12/11/1996, Stuto, rv. 206426; sez.
1. n. 7871 del 13/7/1995, Malgeri, rv. 202116; sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001 Vivaldelli, rv. 219033; sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011, Schiro', rv. 251460; sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, rv. 247716).
2. Tanto premesso, la decisione del giudice di merito non risulta rispettosa di tale indirizzo laddove ha riconosciuto per implicito soltanto nella parte motiva della sentenza l'attenuante in discorso, nonostante i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di positivi requisiti soggettivi, la riconosciuta capacità a delinquere con prognosi negativa sulle sue future condotte, il comportamento non corretto tenuto in occasione del controllo con la manovra pericolosa ed il tentativo di fuga, sventato dai militari del NORM di Brescia e l'accertato possesso di due strumenti atti ad offendere, uno dei quali, il rasoio con lama da cm. 23,5, di non trascurabili dimensioni e potenzialità offensiva. Poiché la sentenza è realmente affetta da violazione di legge e da motivazione incongrua e contraddittoria, la stessa va annullata parzialmente quanto alla determinazione della pena, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Massimo Vecchio Сташави Soco Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 3