Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. n. 110 del 1975 è applicabile anche al porto ingiustificato d'armi da punta e taglio. (Fattispecie relativa al porto di coltello a serramanico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 177
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 40582/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, nei confronti di:
TE EL n. il 10 gennaio 1965;
avverso la sentenza 20 gennaio 2009 - Tribunale di Verona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 20 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 30 gennaio 2009, il Tribunale di Verona dichiarava TE EL colpevole del reato a lui ascritto (L. n. 110 del 1975, art.4) e, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 4 cit., comma 3, lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata TE EL, durante una perquisizione sulla vettura nella sua disponibilità, veniva rinvenuto in possesso di un coltello a serramanico lungo complessivamente 16 centimetri di cui 7 centimetri e mezzo di lama.
2. - Avverso tale decisione, ha proposto tempestiva impugnazione il Procuratore Generale territoriale (appello convertito in ricorso per cassazione) per il seguente profilo:
- il Tribunale ha fatto ricorso a un'attenuante, quella della lieve entità dell'arma (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3) che non è applicabile ai coltelli a serramanico come quello per cui è giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Sulla questione oggetto di giudizio si sono formati due orientamenti giurisprudenziali. Il più recente divisamente della Corte di Cassazione afferma che la diminuente speciale del caso di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, è inapplicabile ai coltelli, come quello della vicenda in esame, classificabile come da punta e da taglio. Infatti l'attenuante in questione sarebbe relativa ai casi di lieve entità riferibili al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere. Con questo termine la norma si ricollegherebbe ai commi precedenti ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (Cass., Sez. F, 28 luglio 2009, n. 33396, Balacco, rv. 244643; Sez. 1,14 ottobre 2008, n. 44609, Errante, rv. 242043; Sez. 1, 22 giugno 1998, n. 9335, rv. 211288, Ciro). 3.2. - L'altro filone giurisprudenziale (che si pone invece sul solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, Sez. U, 27 novembre 1982, n. 861, Paola, rv. 157193, decisione peraltro non citata da nessuna delle sentenze che propugnano l'orientamento dianzi esposto) ha rilevato che l'applicazione dell'attenuante della lieve entità, in materia di armi, va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell'ultima parte della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, non ha ne' significato ne' valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie (Cass., Sez. 1, 11 dicembre 1996, n. 1664, in proc. Ferretti, rv. 206935) trattandosi di strumenti non predestinati alla offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo.
4. - Ciò posto, ritiene questo Collego di dover dare continuità al principio di diritto già espresso dalla citata sentenza delle Sezioni Unite secondo la quale la L. n. 110 del 1975, pur modificando profondamente la regolamentazione delle armi, ha tuttavia lasciato inalterata la tradizionale distinzione tra armi proprie da un lato - quelle cioè da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e armi improprie dall'altro, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali o in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa delle persone;
la stessa citata legge ha altresì operato, in questa summa divisio, un ampliamento della nozione delle predette due categorie "comprendendo in quella di armi proprie, di cui all'art. 4 cit., comma 1 non solo gli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa (art. 45 p.p. Reg. T.U. S.P.S.), ma anche le mazze ferrate o bastoni ferrati, gli sfollagenti e le noccoliere e nella nozione di armi improprie contemplate dall'art. 4 cit., comma 4, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (art. 42, comma 2 del Regolamento citato) ma anche le mazze, le catene, i bulloni, le fionde, le sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Quelle di cui al secondo comma sono tuttavia due specie di strumenti diversi, ma ambedue ricomprese nell'unica categoria di armi improprie, perché sia l'una che l'altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona. Ne consegue che l'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 4 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 4 di tale articolo (tra cui vi è appunto il coltello a serramanico per cui è causa) e non ai soli oggetti atti ad offendere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010