Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 il giudice di merito deve innanzitutto verificare i profili soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi e, in via successiva, all'esito positivo della prima analisi, la quantità e la potenzialità delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2011, n. 44903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44903 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 11/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1332
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 20492/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR MI, N. IL 01/02/1927;
avverso la sentenza n. 84/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 03/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri N., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 settembre 2008, all'esito di giudizio abbreviato instaurato nell'ambito di rito direttissimo, il Tribunale di Melfi dichiarava SC LE colpevole dei delitti di detenzione illegale di due armi comuni da sparo e di ricettazione e, ritenuta la continuazione fra i reati e tenuto conto della recidiva, lo condannava alla pena di un anno, nove mesi, dieci giorni di reclusione ed euro ottocento di multa, con la riduzione per il rito prescelto. Lo assolveva dal delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, contestato al capo b), escludendo la clandestinità dell'arma.
2. Il 3 dicembre 2010 la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza della provenienza delittuosa dell'arma, considerate anche l'intervenuta assoluzione dal delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 e la pacifica leggibilità della matricola dell'arma.
Deduce, poi, erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui alla L. n.895 del 1967, art. 5.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno evidenziato che la pistola cal. 9 marca "Tanfoglio", mod. gt 21, era provento di un furto denunciato in provincia di Caserta. Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione è, pertanto, irrilevante la circostanza, dedotta dalla difesa, che l'imputato sia stato assolto in primo grado dal delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, così come pure il fatto che la matricola fosse leggibile.
2. Parimenti è all'evidenza priva di pregio anche la seconda doglianza.
In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (L. 2 ottobre 1967, n.895, art. 5), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi (Sez. 5, 16 marzo 2001, n. 21243). Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, mettendo in luce, con motivazione correttamente sviluppata, le complessive modalità e circostanze del fatto, la qualità delle armi illegalmente detenute, l'elevato numero delle munizioni.
3. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo i giudici di merito graduato il trattamento sanzionatorio in conformità ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011