Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva (all'esito positivo della prima verifica), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 27546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27546 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 632
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 5389/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BB NI, N. IL 28/03/1951;
avverso la sentenza n. 512/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RUGGERINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 giugno 2005 il gip del Tribunale di Mantova, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava NN RA colpevole dei reati previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 e successive modifiche, commessi il 17 febbraio 2001, e, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e quattrocento Euro di multa. Lo assolveva, perché il fatto non sussiste, dal reato previsto dagli artt. 586, 589 e 83 c.p.. 2. Il 7 ottobre 2009 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale, dall'imputato e dalle parti civili, riduceva la pena inflitta in ordine ai reati in materia di armi (capo a) a dieci mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 334 di multa, concedendo il beneficio della non menzione. Ritenuta la diversità del fatto rispetto a quello contestato al capo b), disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Bergamo per quanto di competenza.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 597 c.p.p. con riferimento all'effetto parzialmente devolutivo dell'appello che avrebbe dovuto comportare l'esame unicamente della condotta di trasporto delle armi da casa al capannone e non avrebbe potuto avere ad oggetto l'utilizzo delle armi all'interno del capannone;
b) violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la contestazione era limitata al porto delle armi dall'abitazione alla sede della ditta;
c) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta condotta di porto delle armi all'interno del capannone, atteso che il luogo dove l'imputato ebbe a esercitarsi nel tiro a segno non poteva considerarsi luogo pubblico, in quanto era chiuso, non aveva in corso alcuna forma di attività lavorativa e non consentiva l'accesso di terze persone senza il consenso preventivo di RA;
d) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di porto di armi, trattandosi di mero trasporto da parte di un soggetto munito di licenza di trasporto e iscritto alla sezione di tiro a segno, circostanza quest'ultima che presupponeva la liceità del trasporto;
e) violazione di legge e vizio della motivazione per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dovendo trovare applicazione, in base ai principi generali in materia di successione di leggi penali nel tempo, le più favorevoli disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla L. n. 251 del 2005 con conseguente necessità, in caso di diversa interpretazione, di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10 per contrasto con l'art. 117 Cost.; f) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omessa concessione dell'attenuante prevista dalla L. n. 895 del 1967, art. 5 tenuto conto della condotta complessiva;
g) violazione di legge e vizio della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riferimento alle prime tre censure la Corte osserva che le stesse sono fondate su di una premessa all'evidenza destituita di ogni fondamento. Entrambi i giudici di merito, infatti, hanno limitato la illiceità del porto abusivo delle anni al momento del loro trasferimento dall'abitazione all'azienda e non hanno attribuito alcuna rilevanza alla successiva detenzione delle armi all'interno del capannone. Tale soluzione appare, del resto coerente, con la formulazione dell'imputazione, in cui il reato previsto dalla L. n.895 del 1967, artt. 4 e 7 è stato contestato con esclusivo riguardo al porto delle armi comuni da sparo dall'abitazione del ricorrente alla sede della ditta.
Di conseguenza è stato pienamente rispettato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e non si è determinata alcuna inosservanza del divieto di reformatio in peius.
2. Manifestamente priva di pregio è anche la quarta censura. Per motivi di sicurezza pubblica le persone prive della licenza di porto d'armi, ed anche queste limitatamente alle sole armi di cui è autorizzato il porto e con le eccezioni previste dalla legge (L. n.110 del 1975, art. 4, comma 4), non possono trasferire da un luogo all'altro le armi in loro possesso, pur se regolarmente denunziate, ma debbono presentare un "preventivo avviso" all'autorità di pubblica sicurezza, che "ove autorizzi ... il trasporto, appone il visto sull'avviso", che deve sempre accompagnare il trasporto delle armi" (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 34 e 50 del relativo regolamento). La L. n. 110 del 1975, art. 18 con disposizione di carattere generale, prevede, poi, che "salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi ...". In tale contesto normativo il trasporto delle armi è subordinato non solo all'autorizzazione della p.s., che ne condiziona il rilascio alla verifica della compatibilità del trasporto - "fuori del proprio negozio o opificio" o del luogo in cui il privato le detiene (luoghi in cui le armi debbono essere custodite con "ogni diligenza" L. n.110 del 1975, ex art. 20) - con le esigenze di ordine pubblico, ma anche alla adozione di precise cautele indicate nella stessa autorizzazione o, in via generale, dalla L. n. 110 del 1975, art. 18 (Cass., Sez. 1, 7 marzo 2006, n. 11597, rv. 233942). La sentenza impugnata è, quindi, esente dai vizi denunziati, laddove ha correttamente sottolineato che il ricorrente non possedeva alcun titolo per il trasferimento delle armi da un luogo all'altro, non potendosi ritenere tale l'autorizzazione amministrativa, valida per il solo porto al poligono, e per completezza argomentativa ha, altresì osservato, in aderenza ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. 1 6 dicembre 1999, n. 395, rv. 215146), che le armi non erano smontate e racchiuse in plichi chiusi e sigillati, ma erano suscettibili di immediata utilizzazione.
3. Manifestamente priva di pregio è anche la quinta censura. Alla luce dell'intervento della Consulta (sent. 324 del 2008) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 157 c.p., non è applicabile nel caso di specie, trattandosi di sentenza di primo pronunciata prima dell'entrata in vigore della predetta legge.
Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto che il reato contestato al ricorrente non fosse estinto per prescrizione, tenuto conto dei limiti edittali del reato, dell'epoca della sua commissione, del tempo stabilito dall'art. 157 c.p. (nella formulazione previgente) ai fini della prescrizione del reato, della fase in cui si trovava il processo all'atto dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. 4. Anche la sesta censura è all'evidenza priva di pregio. In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (L. 2 ottobre 1967, n.895, art. 5), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi (Cass., Sez. 5 16 marzo 2001, n. 21243, rv. 219033). Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, mettendo in luce, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sia le complessive modalità e circostanze del fatto che il numero e la qualità delle armi trasportate.
5. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura, avendo i giudici di merito graduato il trattamento sanzionatorio in conformità ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010