Sentenza 11 ottobre 2011
Massime • 1
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo (nella specie coltello a serramanico), e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi.
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2011, n. 37080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37080 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2011 |
Testo completo
370 80 / 1 1 80
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. UMBERTO GIORDANO
- Presidente - N. 1096/2011
MASSIMO VECCHIO Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12145/2011Dott. LU PIETRO CAIAZZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) EL LU EP N. IL 22/06/1961
avverso la sentenza n. 1083/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Se t Spinsc che ha concluso per le innemuistitilità del riono
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il dì 8 ottobre 2011 la Corte di Appello di Lecce confermava, quanto al giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 4 commi 1 e 3 L. 110/1975, la sentenza resa il precedente 28 ottobre 2010 dal Tribunale della stessa sede, monocraticamente costituito, a carico dell'appellante LL GI US, riformandola però quanto alla pena, che da mesi sei riduceva a mesi quattro di reclusione.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, che denuncia, con il primo motivo di impugnazione, la mancata correlazione tra il fatto contestato ex art. 4 co. le 3 L. 110/1975 e quanto ritenuto in sentenza, ex art. 4 co. 2, eppertanto la violazione dell'art. 521 c.p.p., da una parte, e la violazione dell'art. 464 c.p.p., dall'altra, dappoichè mutata la condotta contestata con il decreto penale opposto, opposizione all'origine della cognizione ordinaria pervenuta al giudizio di legittimità. Col secondo motivo di ricorso lamenta la difesa ricorrente il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, co. 3, L. 110/1974.
Entrambe le doglianze sono state difensivamente inquadrate nell'ipotesi della violazione di legge.
3. Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
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-3.1 Quanto al rilievo processuale di cui al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che esso non risulta proposto in sede di gravame di merito e che ne va per questo dichiarata la inammissibilità a mente dell'ultimo comma dell'art. 606 c.p.p..
3.2.1. Sulla questione di merito oggetto di giudizio (ricorrenza o meno della ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma della L.
18.5.1975 n. 110) osserva la Corte che si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.
Il più recente divisamento della Corte di Cassazione afferma che la diminuente speciale detta è inapplicabile ai coltelli, come quello della vicenda in esame, classificabile come da punta e da taglio.
Infatti l'attenuante in questione sarebbe relativa ai casi di lieve entità riferibili al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere. Con questo termine, secondo l'opinare in esame, la norma si ricollegherebbe ai commi precedenti, ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (Cass., Sez. F, 28 luglio 2009, n. 33396, Balacco, rv. 244643; Sez. 1, 14 ottobre 2008, n. 44609, Errante, rv. 242043; Sez. 1, 22 giugno
1998, n. 9335, rv. 211288, Ciro). L'altro filone giurisprudenziale (che si pone invece nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, 27 novembre 1982, n. 861, Paola, rv. 157193) si fonda invece sull'argomento che l'applicazione dell'attenuante della lieve entità, in materia di armi, va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell'ultima parte della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, non ha nè significato nè valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - 1
indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie (Cass., Sez. 1, 11 dicembre 1996, n. 1664, in proc. Ferretti, rv. 206935) trattandosi di strumenti non predestinati alla offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo.
3.2.2 - Ciò posto, ritiene questo Collego di dover dare continuità al principio di diritto già espresso dalla citata sentenza delle Sezioni
Unite secondo la quale la L. n. 110 del 1975, pur modificando profondamente la regolamentazione delle armi, ha tuttavia lasciato inalterata la tradizionale distinzione tra armi proprie da un lato quelle cioè da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona e armi improprie dall'altro, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali o in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa delle persone;
la stessa citata legge ha altresì operato, in questa summa divisio, un ampliamento della nozione delle predette due categorie "comprendendo in quella di armi proprie, di cui all'art. 4 cit., comma 1 non solo gli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa (art. 45 p.p. Reg. T.U. S.P.S.), ma anche le mazze ferrate o bastoni ferrati, gli sfollagenti e le noccoliere e nella nozione di armi improprie contemplate dall'art. 4 cit., comma 4, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (art. 42, comma 2 del
Regolamento citato) ma anche le mazze, le catene, i bulloni, le fionde, le sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Quelle di cui al secondo comma sono tuttavia due specie di strumenti diversi, ma ambedue ricomprese nell'unica categoria di armi improprie, perchè sia l'una che l'altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona. Ne consegue che l'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 4 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 4 di tale articolo (tra cui vi è appunto il coltello a serramanico per cui è causa) e non ai soli oggetti atti ad offendere, e che, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della diminuente de qua, la valutazione del giudice di merito non deve essere soltanto "ancorata a considerazioni meramente oggettive sulle quantità o qualità (..) delle armi improprie (..), ma deve tener conto anche di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona che accompagnano e caratterizzano l'illegittimo porto" (Cass., Sez. 1, 11 maggio 1984, n. 8346, Greco, massima n. 166018).
3.2.3 Tanto premesso e transitando dai principi alla concreta fattispecie, osserva la Corte che il giudice territoriale ha fatto di essi puntuale applicazione, ritenendo non applicabile l'invocata attenuante in considerazione sia delle caratteristiche oggettive del coltello (la lunghezza della lama di cm 13 e dell'arma di cm. 23, idonea a cagionare agevolmente ferite mortali, il manico forgiato a cazzottiera) sia di quelle soggettive dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, sia, infine, del contesto dei fatti di causa, determinanti dei timori palesati dal teste escusso, il quale chiese l'intervento della forza pubblica per le preoccupazioni indotte dal comportamento dell'imputato a colloquio nell'abitazione del fratello.
Trattasi di motivazione logica e coerente, oltre che rispettosa del dettato normativo, oltre la quale v'è spazio unicamente per doglianze di merito, alle quali pure ha fatto ricorso la difesa istante.
P. T. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma addì 11 ottobre 2011
Il cons. est. Il Presidente
Mere DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
14 OTT. 2011
IL CANCELL