Sentenza 1 marzo 2012
Massime • 1
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, l. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi. (Fattispecie relativa a porto di coltello richiudibile, con lama lunga sette cm e punta acuminata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 12915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12915 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 01/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 649
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 34231/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
CORSO ANTONIO N. IL 13/03/1967 C/;
avverso la sentenza n. 1261/2008 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 27/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 27 maggio 2010, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Lagonegro ha applicato a
Corso Antonio, imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1075, art. 4 per aver portato fuori dalla propria abitazione e delle sue appartenenze un coltello richiudibile, con manico in similegno, lama lunga erri, sette e punta acuminata, la pena concordata fra le parti di euro centodieci di ammenda, ritenuta l'ipotesi della lieve entità di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito.
Il G.i.p., a ragione della decisione, riteneva insussistenti le condizioni per emettere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e corretta la qualificazione del fatto ascritto, valutava congrua la pena determinata e considerava corretto il relativo procedimento.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Potenza, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge ai sensi dell'art. 444 c.p.p., art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 623 c.p.p., lett. d), per essere stata ritenuta la lieve entità del fatto, invece riferibile ai soli strumenti atti a offendere e non a "un'arma bianca", quale il pugnale, con rinvio degli atti al G.i.p. ai fini dell'applicazione della pena di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1. 3. Il Procuratore Generale, ritenuta la fondatezza del ricorso alla stregua delle condivise argomentazioni nello stesso contenute, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Sulla questione posta a fondamento del ricorso dei Procuratore Generale si sono formati due orientamenti di questa Corte. Secondo un primo orientamento, in materia di reati concernenti le armi, la diminuente speciale del fatto di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, non è applicabile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, ma al porto dei soli "oggetti" atti a offendere (Sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, dep. 28/09/2011, Blandirlo, Rv. 250772; Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, dep. 17/08/2009, Balacco, Rv. 244643; Sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, dep. 01/12/2008, Errante, Rv. 242043; Sez. 1, n, 9355 del 22/06/1998, dep. 12/08/1998, Ciro, Rv. 211288; Sez. 5, n. 9193 del 05/06/1986, dep. 11/09/1986, Tradito, Rv. 173706). Secondo l'altro orientamento, che si pone sul solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. u, n. 861 del 27/11/1982, dep. 01/02/1983, Paola, Rv. 157193), la lieve entità del fatto, prevista dall'indicato art. 4, comma 3 è applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dello stesso articolo, posto che tali armi sono comprese nella espressione "oggetti atti a offendere", trattandosi di strumenti non predestinati alla offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo (Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, dep. 14/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, dep. 03/05/2010, Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in proc. IMartey, Rv. 246503; Sez. 1, n. 7882 dei 02/07/1997, dep. 09/08/1997, Milizia, Rv. 208265; Sez. 1, n. 510 del 27/01/1997, dep. 06/03/1997, P.G. in proc. Mondo, Rv. 206975; Sez. 1, Sentenza n. 1664 del 11/12/1996, dep. 21/02/1997, P.M. in proc. Ferretti, Rv. 206935).
3. Il Collego ritiene di uniformarsi al secondo orientamento dando continuità al principio di diritto già espresso dalla indicata decisione delle Sezioni Unite, condividendo l'operata ricostruzione sistematica dell'istituto.
Si è, infatti, condivisibilmente osservato che la L. n. 110 del 1975, pur modificando profondamente la regolamentazione delle armi,
ha tuttavia lasciato inalterata la tradizionale distinzione tra armi proprie da un lato - quelle cioè da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e armi improprie dall'altro, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali o in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa delle persone.
La stessa legge ha anche operato, in questa summa divisio, un ampliamento della nozione delle predette due categorie, comprendendo in quella di armi proprie, di cui all'art. 4, comma 1, non solo gli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (R.D. n. 635 del 1940, art. 45 che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del cit. T.U. n. 773 del 1931 delle leggi di pubblica sicurezza), ma anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere, e nella nozione di armi improprie contemplate dall'art. 4, comma 2, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti a offendere (art. 45, comma 2, reg. citato), ma anche mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". In tal modo le due specie di strumenti diversi indicate nell'art. 4, comma 2 sono ricomprese nell'unica categoria di armi improprie, perché sia l'una che l'altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona.
Alla stregua di tali considerazioni si è affermato che l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel comma 2 dello stesso articolo, e non ai soli oggetti atti a offendere.
4. Consegue a detti rilievi che la sentenza impugnata, nell'applicare la pena conforme all'accordo raggiunto dalle parti, ha legittimamente e coerentemente rilevato la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata, la sussistenza della lieve entità del fatto contestato per essere riferito a un coltello richiudibile, rientrante tra le armi improprie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e la congruità della pena richiesta, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012