Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
La circostanza del fatto di lieve entità previsto dall'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, l. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi. (Fattispecie relativa a porto di coltello a serramanico).
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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ART. 699 DEL CODICE PENALE E ART. 4 DELLA LEGGE N.110/1975 Il porto abusivo di un coltello può integrare un illecito penale sanzionato rispettivamente dagli artt. 699 c.p. e 4. L. 110/1975. Nello specifico, l'art. 699 c.p. stabilisce la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi per chiunque, senza la licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione; è punito altresì con l'arresto da 18 mesi a 3 anni chi, fuori della propria abitazione, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (es. coltello). Diversamente, l'art. 4 della legge 110/1975 sancisce che, “senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46264 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 936
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 17620/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND RI AZ N. IL 06/06/1983;
avverso la sentenza n. 839/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 15/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio. Udito il difensore Avv. Foti Giovanni di fiducia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.1.2010 il Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Senigallia, condannava ND HR UR alla pena di giorni dodici di arresto ed Euro 80 di ammenda, per aver portato fuori dall'abitazione un coltello, così come era stato accertato il 30.8.2007, allorquando a seguito di controllo di polizia, la prevenuta venne trovata con il coltello all'interno della borsetta. La corte d'appello di Ancona, con sentenza 15.11.2011, rigettava il gravame interposto dall'imputata, mentre accoglieva quello del Procuratore Generale della corte d'appello di Ancona che aveva dedotto l'illegalità della pena detentiva, che rideterminava in giorni quattordici di arresto. Veniva osservato che l'imputata venne trovata a portare nella sua borsetta un coltello a serramanico, in ordine a cui non seppe fornire giustificazioni;
non veniva ritenuto rientrante il caso nell'ipotesi di lieve entità, sulla base di un orientamento risalente di questa Corte.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre:
2.1 nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, atteso che la DI ebbe ad eleggere domicilio, il 30.8.2007, presso il difensore di fiducia, avv. Pasqualini Alessandro del foro di Roma, che esercitava nello studio in Roma, via Trionfale n. 81, dell'avv. De Caprio e successivamente elesse domicilio in Meda (MI) via Serio n. 8, sennonché l'estratto contumaciale le venne notificato presso lo studio De Caprio, in viale Vaticano n. 46, studio dove si era trasferito l'avv. Pasqualini dal 28.7.2008, ma dove non vi era alcun avv.to De Caprio, cosicché l'imputata non ebbe conoscenza della conclusione del secondo grado di giudizio, dal che seguirebbe - secondo la difesa - la nullità assoluta della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado.
2.2 nullità della notifica dell'avviso di fissazione udienza avanti la corte d'appello per inosservanza di norme processuali, non essendo stato notificato l'avviso dell'udienza avanti la corte d'appello presso il domicilio, medio tempore eletto in Meda, dall'imputata;
inoltre per le ragioni suindicate anche al difensore di fiducia l'avviso non venne regolarmente notificato, con ciò integrando, a parere della difesa, una nullità di tutti gli atti derivati, ivi compresa la sentenza impugnata.
2.3 violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 per non aver ritenuto il fatto de quo in termini di lievità: viene ricordato che sul fatto che anche il porto di oggetto da punta e da taglio possa integrare un fatto di lieve entità si è formato un più recente orientamento che, sulla scia di un risalente arresto delle Sezioni Unite del 1982 (27.11.1982, n. 861), ritiene che la diminuente in materia di armi possa essere applicata senza distinzione tra gli oggetti atti ad offendere, non avendo il riferimento contenuto nell'ultima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 ne' significato, ne' valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutti gli strumenti da punta e da taglio costituenti armi improprie. Viene citata una sentenza di questa sezione (24.2.2010, n. 10409) secondo cui detta attenuante è applicabile a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 4 e non ai soli oggetti atti ad offendere. Viene poi lamentato che non siano state considerate le circostanze di tempo e di luogo e di persona che accompagnano e caratterizzano l'illegittimo porto.
2.4 violazione L. n. 698 del 1981, art. 53 manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Non sarebbero state indicate le ragioni logiche in virtù delle quali sono state ritenute insussistenti le concrete garanzie circa l'adempimento dell'obbligazione. La corte non avrebbe spiegato quali sono le garanzie che la DI non ebbe ad assicurare per consentire la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 53 legge citata.
3. All'udienza del 17.7.2012, a fronte del primo motivo di ricorso, veniva disposta la notifica dell'estratto contumaciale al domicilio dichiarato dall'imputata, che in data 3.10.2012 presentava atto di ricorso per cassazione, sviluppando motivi sovrapponibili per lo più a quelli avanzati dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini che di seguito sono indicati. Va premesso, a fronte della richiesta del PG, che la contravvenzione in oggetto non risulta prescritta nel termine naturale del 30.8.2012, ricorrendo un periodo di sospensione del termine di circa undici mesi.
Va sottolineato che il primo motivo di ricorso deve ritenersi superato a seguito dell'intervenuto ordine di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, presso il domicilio dichiarato dell'imputata. Va aggiunto che il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la nullità dedotta, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è a regime intermedio e doveva essere eccepita entro il termine di deliberazione della sentenza nello stesso grado. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte, in linea con un risalente insegnamento delle Sezioni Unite (27.11.1982, n. 9335), ha proposto l'interpretazione secondo cui la circostanza del fatto di lieve entità di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 va ritenuta applicabile a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 2 legge citata e non solo agli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (da ultimo Sez. 1, 1.3.2012, n. 12915; Sez. 1, 24.2.2010, n. 10409). Tale interpretazione appare assolutamente fondata, muovendo dal dato che il termine "oggetto" usato nell'art. 4, comma 3 in discorso si riferisce ad ogni arma impropria, perché intesa dal legislatore come sinonimo più generico di strumento atto ad offendere. Infatti la seconda parte del secondo comma dell'art. 4 prevede una ipotesi minore (strumenti utilizzabili per l'offesa) che deve ritenersi ricompresa nell'ipotesi maggiore, costituita da tutti gli oggetti atti ad offendere. In sostanza i due termini "oggetti" e "strumenti", nella disposizione in esame, sono stati usati secondo l'accezione letterale che è loro rispettivamente propria;
si tratta di due specie diverse di strumenti, ma ambedue ricomprese nell'unica categoria di armi improprie, perché sia l'una che l'altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona. Ragion per cui deve affermarsi che l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma di tale articolo, tra cui vi è appunto il coltello a serramanico.
La sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra affermato, dalla corte d'appello di Perugia.
Il quarto motivo di doglianza potrebbe essere superato con il riconoscimento dell'ipotesi lieve;
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte d'appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 Novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012