Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. la condotta di colui che, trovandosi presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare, se ne allontani per costituirsi immediatamente dopo alla locale stazione dei carabinieri ed essere quindi ricondotto presso un istituto di pena. (Fattispecie in cui l'allontanamento dall'abitazione era stato determinato dalla necessità di evitare il pericolo di degenerazione di una lite poco prima insorta in ambito familiare, ed era stato preceduto da una sollecitazione telefonicamente rivolta ai carabinieri per una nuova traduzione in carcere).
Commentario • 1
- 1. Litiga con la moglie e fugge dai domiciliari. Per la Cassazione non è evasione.Eleonora Contu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 32668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32668 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
65 M.
32668 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/03/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' 483 N.
- Rel. Consigliere - Dott. NICOLA MILO
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO "
N. 14069/2009
Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) HI IM N. IL 06/08/1951
avverso la sentenza n. 2386/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Gerac che ha concluso per l'inammissibilità Sel ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv éUdit i difensor Avv. von è comferse.
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 27/1/2009, confermava quella in data 20/5/2008 del Tribunale di Montepulciano, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AS RC colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. (nella forma della c.d. evasione impropria) - per essersi abusivamente allontanato, il 6/5/2008, dal luogo di restrizione domiciliare e lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze
-
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 c.p., non essendosi considerato che il suo allontanamento da casa, per raggiungere la Stazione dei Carabinieri, era stato determinato dalla necessità di evitare le conseguenze degenerative di una forte conflittualità con i propri familiari e, in particolare, con la figlia.
3- Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che, sulla base della ricostruzione in fatto della vicenda operata dai giudici di merito, più che darsi spazio alla invocata causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p., deve escludersi la stessa materialità del reato contestato, non apprezzandosi una effettiva e concreta violazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che mira a garantire la corretta attuazione della pretesa punitiva dello Stato o le esigenze cautelari funzionali al processo penale.
Si è accertato che il RC, il giorno 6/5/2008, nel mentre era presso la sua abitazione in stato di restrizione domiciliare, era entrato in forte conflitto con i suoi familiari e, temendo che la lite potesse degenerare, aveva telefonicamente sollecitato l'urgente intervento dei Carabinieri per essere ricondotto in carcere;
non avendo avuto la tempestiva presenza dei militari, colto da un irrefrenabile stato d'ansia, aveva quindi deciso di raggiungere personalmente la vicina caserma e si era consegnato ai Carabinieri, che lo avevano tratto in arresto.
Ciò posto, appare evidente che il RC, al di là del mero dato formale, sostanzialmente non si sottrasse alla sfera di vigilanza degli organi di controllo e non vi fu alcuna apprezzabile soluzione di continuità dello status di restrizione in cui il RC versava, con conseguente inoffensività della condotta dal medesimo tenuta.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 2/3/2010
Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 3 SET 2010
IL CANCELLIERE C: SUPER
Lidia Scalia
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