Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.
Commentari • 2
- 1. Sinistro stradale: concorso di colpa per il passeggero che indossa il casco a scodellaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2020
- 2. Isola spartitraffico non segnalata? Comune corresponsabile del sinistroAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 24432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24432 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16686-2005 proposto da:
BE AN, IO EN IA CE, BE AU, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato VENTURELLI NURI, rappresentati e difesi dall'avvocato DE SIMONE CORRADO con studio 2009 in 04100 LATINA Viale dello Statuto 24 con delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IR LA;
IR LA, MA CO, GU ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1862/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Terza Sezione Civile, emessa il 28/01/2004; depositata il 20/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE IN, IA TT RE AL e IN UD (nelle rispettive qualità di padre, madre e sorella di IE IN) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Roma del 28 gennaio - 20 aprile 2008, la quale aveva dichiarato che l'incidente stradale dedotto in giudizio si era verificato per colpa concorrente del conducente della autovettura (CO AR) e del conducente del motociclo VE 50 (IE ER) nella misura dell'80% a carico del primo e di quella del 20% a carico del secondo. Il ricorso per cassazione è sorretto da quattro distinti motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per l'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso (ed il rigetto degli altri).
Alla adunanza del 27 marzo 2009 la Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di EL OS, concedendo termine di giorni sessanta per l'adempimento. I ricorrenti hanno provveduto alla integrazione d contraddittorio disposto da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c. nonché motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia. I giudici di appello avevano rilevato che se il ER avesse fatto uso del casco, con ogni probabilità egli non sarebbe deceduto in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente. Per questa ragione, la Corte territoriale riteneva che l'incidente si fosse verificato per colpa concorrente del ER (valutata nel 20%). Il AR era, invece, ritenuto responsabile nella misura dell'80% per avere, nell'effettuare la manovra di sorpasso di altro autoveicolo che lo precedeva, invaso l'opposta corsia di marcia venendo in tal modo in collisione con il ciclomotore Piaggio 50 che sopraggiungeva in direzione opposta.
I ricorrenti censurano tale decisione, ritenendo del tutto immotivata - oltre che contraria alla giurisprudenza di questa Corte - la conclusione cui sono, pervenuti i giudici di appello. Osserva il Collegio:
Il motivo è manifestamente fondato, alla luce "del consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale la mera violazione di una norma, in materia di circolazione stradale, da parte del danneggiato, non è fonte di per sè di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso.
La decisione dei giudici di appello sembra individuare, quale unica ragione del concorso di colpa del IN, il fatto che lo stesso non avesse indossato il casco protettivo ponendosi alla guida del ciclomotore.
È, invece, giurisprudenza costante di questa Corte che l'infrazione ad un precetto di legge, se può importare responsabilità sotto altro titolo, non può tuttavia dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso nel cui processo causativo l'infrazione medesima non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all'evento stesso con nesso eziologico (Cass. 12390 del 1995). In altre parole, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. n. 18467 2003).
La sentenza della Corte d'appello deve pertanto essere annullata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, per avere apoditticamente affermato la responsabilità concorrente del ER e la riconducibilità delle lesioni mortali, subite dallo stesso, al mancato uso del casco protettivo, in difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra il mancato uso del casco protettivo e la morte del giovane.
La prova di tale nesso di causalità, secondo le regole generali, era posta a carico degli originari convenuti. È appena il caso di ricordare, infatti, che in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cass. 4954 del 2007; cfr. anche Cass. 18177 del 2007). La mancanza di casco avrebbe potuto essere invocata ai soli fini di ridurre la misura del risarcimento ove fosse risultato che l'uso di esso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno. La norma di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 infatti, applicabile anche in tema di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2056 c.c. e, concernente il concorso del fatto colposo del danneggiato,
come nella fattispecie, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sè stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (Cass. 484 del 2003). Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme e principi di diritto in materia di liquidazione del danno morale ex art. 2059 c.c. e di attribuzione agli eredi degli importi rivenienti, nonché motivazione erronea e contraddittoria.
I giudici di appello avevano confermato la decisione del Tribunale in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno morale osservando che il primo giudice avrebbe "fatto buon uso del criterio di stima nel determinare il danno morale".
In realtà, dall'importo complessivo era stato sottratto un terzo del risarcimento per tale titolo sotto il profilo che tra l'evento traumatico e il decesso del ER non sarebbe intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzasse quella perdita di utilità fonte della obbligazione risarcitoria.
Tale importo invece avrebbe dovuto essere riconosciuto agli attuali ricorrenti in qualità di eredi.
Il motivo è infondato.
Si richiama il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis". (Cass. 11601 del 2005). È questo danno, appunto, che i giudici di appello hanno inteso riconoscere agli eredi del IN, condividendo la liquidazione di esso - necessariamente equitativa - già operata dal primo giudice.
Secondo Cass. 6 agosto 2007 n. 17177: "In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può, conseguentemente, essere fatto valere "iure hereditatis".
Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e segg. c.c., nonché motivazione illogica ed inadeguata sul punto in cui i giudici di appello hanno negato la risarcibilità del danno biologico in conseguenza dell'immediato decesso del ER, avvenuto subito dopo l'incidente.
Anche questo motivo si appalesa manifestamente infondato. Secondo Cass. 25 maggio 2007 n. 12253:
"La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere".
In altre parole, la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. 1704 del 1997, 3592 del 1997, 8970 del 1998, 517 del 2006, 3760 del 2007, 6946 del 2007, 12553 del 2007). Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 6 (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali) e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, commi 4 e 5).
I giudici di appello avevano quantificato le spese del giudizio in misura inferiore a quanto previsto dalle tariffe vigenti, senza tener conto del valore della controversia e cioè della somma richiesta dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di appello a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo deve intendersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso e della conseguente cassazione della decisione impugnata.
Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa in relazione alle censure accolte e invia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009