Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10912 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
1 09 1 2 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL LO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fa ssbilet SEZIONE TERZA CIVILE copravilence to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 18745/98 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI 21397/98 Cron. 23532 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 3726 Consigliere Dott. Ennio MALZONE - - Rel. Consigliere- Ud. 14/06/01 Dott. NT SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 10-7-AGU 2001 UNIASS ASSICURAZIONI SPA, in nome del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in prsona del Direttore generale Dott. Paolo RUBINI, elettivamente 3000 CANCELLERIAN domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO che lo 00104348 difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE MA TO, AR CLAUDIO, TRANS ATLANTICA SPA IN LCA;
intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 21397/98 proposto da: 1323 -1- DEMA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
UNIASS ASSIC SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 61/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 09/04/98 e depositata il 05/05/98 (R.G. 38/88); udita la relazione della causa svolta nella pubblica .....!! udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. NT SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per la cassazione della materia del contendere e ..- l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 21 e 26 aprile 1993 IO NT conveniva in giudizio davanti al tribunale di Locri, la s.p.a. AN e AR AU, per sentirli condannare in solido, al pagamento in favore di esso istante, della somma di E. 15 milioni, oltre rivalutazione, interessi e spese. Assumeva l'attore che il 16.12.1982, mentre si trovava in Locri alla guida della sua auto, veniva investito dall'auto condotta da AR AU, che non gli dava la precedenza, riportando gravi ferite alla guancia destra, con postumi permanenti, e gravi danni alla macchina. Si costituiva la sola s.p.a. AN. Il tribunale, con sentenza depositata il 5.6.1987, condannava il AR e la AN in 1.c.a. al pagamento in favore dell'attore della somma di £. 14 milioni, oltre interessi e spese. Proponeva appello il IO, notificando l'atto di appello al commissario liquidatore della AN, al AR, alla Uniass, quale impresa cessionaria, ed all'NA (Gestione autonoma fondo di garanzia vittime della strada). Si costituiva la Uniass in proprio ed in nome dell'NA; contestava la domanda ed assumeva che la Uniass era 3 stata erroneamente evocata in giudizio in proprio nella qualità di impresa cessionaria. La Corte di appello, con ordinanza del 17.3.1994, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei della Uniass, impresa cessionaria, nella confronti qualità di rappresente dell'NA (Gestione Fondo di garanzia); quindi, con sentenza depositata il 5.5.1998, la corte di merito dichiarava la Uniass, nella qualità, ed il AR in solido tenuti a risarcire all'attore la somma di £ 124.728.260, oltre interessi legali sulla somma originaria dal dicembre 1982 al saldo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Uniass, quale impresa cessionaria e rappresentante ex lege del fondo di garanzia. Resiste con controricorso IO NT, che ha presentato ricorso incidentale, articolato in due motivi, di cui il secondo condizionato. Motivi della decisione 1. Preliminarmente Vano riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Ritiene questa Corte che vadano dichiarati inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata tra le parti la materia del contendere, in conseguenza della transazione Q. intervenuta nel settembre del 1999, come risulta dalla documentazione esibita. Infatti l'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur non idoneo a determinare la estinzione del processo ex art. 390 SS. c.p.c., comporta 1'inammissibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo ( Cass. S.U. wwwwww ). Per quanto a volte si ritenga che in siffatte ipotesi di cessazione della materia del contendere, la pronuncia debba essere formulata in questi termini, pur se non espressamente prevista dalla legge processuale (Cass. n. 6048/1993 cit.), ritiene questa Corte di dover aderire all'orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere dia luogo ad inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. S.U. 18.5.2000, n. 368). Infatti l'interesse ad agire ( e quindi anche l'interesse all'impugnazione) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione ) 0 l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione а tale decisione (almeno come richiesta) che Va valutato detto astrattamente interesse. 5 2. va, altresì rilevato che i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso (nella specie: transazione sul danno) possono prodursi anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. riguardando lato sensu l'ammissibilità del ricorso, per il venire meno dell'interesse alla sua prosecuzione (Cass. 18 maggio 1998, n. 4963).
3. Poiché detta inammissibilità dei ricorsi sopravvenuta allorchè essi erano già giunti all'udienza pubblica, essa va pronunciata con sentenza e non con ordinanza, in quanto detto ultimo provvedimento Va adottato solo allorchè l'inammissibilità del ricorso è pronunciata in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., come modificato dall'art. 1 1. 24.3.2001, n. 89). Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 14 giugno 2001. Il cons. est. Il Presidente Autonio segreto Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista oggi, lì 7 AGO. 2001 IL CANALLURE C1 Giovanni Giambattista 6 hoooo 290000 1087 124.11 4567 20.65 3067 1880 167,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 42046 versate € 167,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)