Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DE028098 02350 6 CAS ZIONE LA CORTE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE circolazione stradale e convaida di sequestro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conservativo R.G.N. 22937/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 8362 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. 905 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere - Ud. 07/12/01 Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORF SENTENZA Per diritti MAR 2002 sul ricorso proposto da: il FR NA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIALE ANGELICO 321 presso lo studio dell'avvocato €1,55 1.3000 CANCELLERIA ANTONIO LIUZZI, difesa dall'avvocato LODOVICO NODARI, giusta delega in atti;
ricorrente - LOG718837
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GOTTARDO ROMEO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA UFFICIO COPIE COLA DI RIENZO 65, presso lo studio dell'avvocato ALDO Richiesta copia studio dal Sig. . .S. FERRETTI, che lo difende anche disgiuntamente per diritt L. 1.55 11.12.03.02 all'avvocato GUIDO JESU, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 2001 controricorrente 2119 avversO la sentenza n. 156/99 della Corte d'Appello di 1 ри TRIESTE, Sezione I I Civile, emessa il 03/02/99 e depositata il 16/03/99 (R.G. 244/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per sequestro conservativo, depositato - premesso che il il 27.2.1987, DI CC giorno 17.1.1986 alla guida del suo motociclo, in via Monzambano del comune di Laipacco, era stata investita da altro motociclo condotto da RO AR, il quale da un ingresso privato si era immesso improvvisamente sulla strada, e che, in conseguenza dello scontro, da attribuire alla esclusiva responsabilità del suo inve- stitore, aveva riportato danni per complessive lire 37.928.916 chiedeva al presidente del tribunale di Udine emettersi la relativa misura cautelare nei con- fronti del AR, privo di copertura assicurativa e le cui condizioni economiche non garantivano la soddi- sfazione del suo credito risarcitorio. Il sequestro veniva autorizzato con provvedimento in data 28.2.1987 ed era eseguito su beni immobili del ри 2 AR, il quale con citazione del 18.3.198 era con- venuto in giudizio innanzi al tribunale di Udine da Di- na CC, che ne reclamava la condanna al paga- mento della somma di cui innanzi, previa convalida del provvedimento cautelare. Nel contraddittorio di RO AR - il quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto sarebbe invadendo stata DI CC ad investirlo, per la eccessi- va velocità alla quale procedeva, la corsia in cui egli era fermo in attesa di svoltare a sinistra il tribu- nale adito, con sentenza del 28.3.1994, rigettava la domanda. Sulla impugnazione della soccombente, la Corte di appello di Trieste, all'esito della prova orale richie- sta dall'appellato AR, con sentenza pubblicata il 16.3.1999, confermava la decisione di primo grado e compensava in ragione della metà le spese del grado. I giudici di appello, sulla scorta delle risultanze probatorie anche a seguito della prova assunta in se- condo grado, ritenevano che la colpa esclusiva dell'incidente era da attribuire alla appellante, es- sendo emerso che i protagonisti dell'incidente, al mo- mento dello scontro, si trovavano entrambi all'interno della corsia di pertinenza del AR, che la Franco- vicchio aveva invaso. 3 zur Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so DI CC, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, che RO AR contrasta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punt decisivi della controversia anche sotto il profi- lo dell'omesso ed insufficiente esame di documenti ri- levanti ai fini della decisione - la ricorrente conte- sta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la conclusione del giudice di merito circa la esclusiva sua responsa- bilità ed assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato la contraddittorietà delle deposizioni dei due testi, escussi anche in secondo grado, né la inat- tendibilità degli stessi, i quali avevano in appello reso una versione dei fatti diversa da quella esposta in primo grado e da ritenere non conforme al vero;
ag- giunge, altresì, la ricorrente che lo stesso giudice di appello non aveva neppure esaminato la consulenza tec- nica di parte. La censura nel suo complesso non ha pregio, giacchè essa in sostanza si incentra in una mera "quaestio fac- ti", mirante ad ottenere in questa sede una nuova e di- versa valutazione del materiale probatorio rispetto a 4 зги quella compiuta dal giudice di secondo grado secondo un "iter" logico ineccepibile. La corte d'appello triestina, infatti, ha rinnovato la prova orale già assunta in primo grado;
ne ha valu- tato attentamente e minuziosamente il contenuto;
ha espresso un giudizio di piena attendibilità e credibi- lità dei testi esaminati;
ha precisato che le conclu- sioni della consulenza di parte sono il frutto di una ricostruzione del tutto soggettiva del sinistro, che si pone in insanabile contrasto con le altre circostanze oggettive accertate in causa;
ha respinto, perciò, la istanza diretta ad ottenere l'ammissione di una consu- lenza di ufficio. Il denunciato vizio di motivazione, pertanto, non sussiste e le argomentazioni esposte dal giudice di me- rito a sostegno del giudizio di esclusiva responsabili- tà della ricorrente appaiono logiche e coerenti. Infondato, di conseguenza, è anche la censura di con cui lacui al secondo motivo della impugnazione, ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., de- nuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 2054 cod. civ. e 105 Codice della strada nonché il vi- zio di motivazione su punto decisivi della controver- sia, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto, ritenuta la violazione da parte del AR 5 ри dell'obbligo di dare ad essa ricorrente la precedenza dovutale, almeno ammettere che lo stesso non aveva su- perato la presunzione di colpa posta a sua carico dal medesimo art. 2054 cod. civ.. L'attribuzione in via esclusiva alla CC della responsabilità dello scontro, secondo l'accertamento motivato del giudice di merito, compor- ta, infatti, che per il resistente deve ritenersi supe- rata la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente 200 tra le parti le spese del presente giudizio di legitti- mità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente 109T tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 14977 Roma, 7 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE zum A Люби сая IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi, fi 11.1.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli