Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2005, n. 16461
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Sentenza 16 marzo 2005

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27 e 3 Cost.. Infatti il criterio moderatore previsto dalla suddetta disposizione, essendo diretto a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, costituisce un'espressione della finalità rieducativa della pena ed é conforme al principio di uguaglianza, in quanto il limite del quintuplo della più grave delle pene concorrenti si applica in tutti i casi di concorso di reati ex art. 73 cod. pen., nei quali debba trovare attuazione la disciplina di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen. Infine, l'irrogazione per un solo grave reato di un'unica pena severa costituisce oggettivamente una situazione diversa rispetto alla sommatoria di plurime pene meno consistenti, inflitte per differenti ipotesi di reato con distinte sentenze.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2005, n. 16461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16461
Data del deposito : 16 marzo 2005

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