Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27 e 3 Cost.. Infatti il criterio moderatore previsto dalla suddetta disposizione, essendo diretto a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, costituisce un'espressione della finalità rieducativa della pena ed é conforme al principio di uguaglianza, in quanto il limite del quintuplo della più grave delle pene concorrenti si applica in tutti i casi di concorso di reati ex art. 73 cod. pen., nei quali debba trovare attuazione la disciplina di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen. Infine, l'irrogazione per un solo grave reato di un'unica pena severa costituisce oggettivamente una situazione diversa rispetto alla sommatoria di plurime pene meno consistenti, inflitte per differenti ipotesi di reato con distinte sentenze.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2005, n. 16461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16461 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1207
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 025352/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso Tribunale di Firenze;
nei confronti di:
CO NC N. IL 21/06/1963;
avverso ORDINANZA del 08/06/2004 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 8 giugno 2004 il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata da RA IN di determinazione delle pene concorrenti da porre in esecuzione in base al criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P., all'uopo procedendo con cumuli parziali mediante raggruppamento in ciascuno delle condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e quindi cumulando di volta in volta con la nuova pena o con il nuovo cumulo il periodo precedente, applicando poi ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall'art. 78 C.P., ed è cosi pervenuto alla determinazione della pena nella misura di anni tre, mesi uno e giorni cinque di reclusione ed euro 1.797,71 di multa in luogo della pena di anni nove mesi due e giorni sette di reclusione ed euro 11.836,34 di multa risultante sulla base della sommatoria aritmetica delle singole pene da porre in esecuzione.
Nel contempo il giudice dell'esecuzione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P., proposta dal P.M. con riferimento al principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, considerato che il limite del quintuplo della più grave della pene irrogate non era certamente irrisorio e che la situazione di colui che aveva riportato una grave pena per un grave reato appariva diversa da quella in cui la pena da espiare fosse conseguenza della sommatoria di numerose pene minime irrogate per distinti fatti di reato con sentenze diverse.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze lamentando la mera apparenza della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 78 del codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Carta Costituzionale, essendosi il giudice limitato tautologicamente ad affermare che il limite massimo del quintuplo della pena più grave fra quelle irrogate non appariva irrisorio in relazione al sistema di sommatoria delle pene fissato dalla legge, senza considerare che un sistema predeterminato di mero calcolo aritmetico, come quello introdotto dall'art. 78 C.P., derogava al principio di legalità della pena restando nel contempo disancorato dalla funzione rieducativa della pena e dalla personalità del condannato. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente, poiché riconosce che l'art. 78 C.P. non è suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale e logica per cui, nel caso di concorso di reati puniti con pene temporanee detentive della stessa specie, la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, ripropone in questa sede la questione di illegittimità costituzionale, già ritenuta manifestamente infondata dal giudice dell'esecuzione, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. In proposito sostiene che la motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione, al fine di ritenere manifestamente infondata la questione proposta, sarebbe tautologica e non avrebbe considerato che il sistema predeterminato di mero calcolo aritmetico, come quello introdotto dall'art. 78 C.P., si porrebbe in contrasto con il principio di legalità della pena e con la funzione rieducativa della stessa.
Il ricorso è ammissibile poiché il ricorrente, riproponendo la questione di legittimità costituzionale della quale il giudice di merito ha ritenuto la manifesta infondatezza, investe il punto del provvedimento impugnato regolato dalla norma sospettata di incostituzionalità (v. Cass. 24.6.1991, Spinello;
Cass. 16.3.2000, Santinello), però è infondato. Si deve infatti condividere la motivazione del giudice dell'esecuzione per cui il criterio moderatore previsto dall'art. 78 C.P., essendo diretto a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, si pone non già in contrasto, bensì in applicazione dell'art. 27 della Costituzione e comunque non viola neppure l'art. 3, sotto il profilo di trattamento diverso di situazioni analoghe ovvero di trattamento uguale di situazioni diverse, poiché resta valido in tutti i casi di concorso di reati ex art. 73 C.P., nei quali debba applicarsi la disciplina di cui agli artt. 78 e 80 C.P., il limite - certamente non irrisorio - del quintuplo della più grave delle pene concorrenti e poiché la situazione è certamente più grave e tale da richiedere un trattamento più severo qualora per un unico fatto sia stata applicata una unica pena rispetto al caso in cui la pena cumulata risulti dalla sommatoria di plurime pene meno consistenti irrogate per distinte ipotesi di reato con distinte sentenze. Il principio della legalità della pena, nel senso di certezza della stessa, invocato dal ricorrente per giustificare la incostituzionalità del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P., non è stato d'altronde recepito dalla nostra carta costituzionale, che, al contrario, attraverso la previsione dell'obbligo tendenziale delle pene alla rieducazione del condannato, ha aperto il varco a numerose disposizioni successive, soprattutto in materia di esecuzione delle pene e di sorveglianza, che hanno ridotto il rigore e la entità delle pene al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato già durante la esecuzione della pena, attraverso misure premiali e comunque di riduzione delle pene.
Non si può sostenere dal punto di vista astratto che una pena più lunga sia più rieducativa di una pena più breve o viceversa, mentre invece il principio della rieducazione deve essere valutato in relazione ad una speranza di vita futura libera del condannato, poiché, in caso di applicazione rigida del cumulo giuridico, si perverrebbe spesso a condanne superiori alla previsione di vita del singolo soggetto, togliendo quindi qualsiasi scopo alla rieducazione. Sotto tale profilo la scelta legislativa appare equilibrata e conforme ai principi costituzionali, sia nel caso di pene detentive superiori ai trenta anni, sia nel caso di cumulo materiale di pene detentive più brevi ed altresì giustamente differenziata rispetto alla disciplina dei reati continuati, in cui il massimo del triplo della pena per il reato più grave valuta una corretta risposta dell'ordinamento ad una situazione ritenuta meno grave rispetto alla reiterazione delle condotte criminose al di fuori della unitarietà del disegno criminoso, ma sempre in una linea di tendenza, applicativa del principio rieducativo della pena, contraria all'automatismo repressivo proprio del sistema del cumulo materiale e favorevole ad una accentuazione del carattere personale della responsabilità penale.
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deve essere in definitiva respinto perché infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005.