Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
Le distinte ed autonome circostanze attenuanti di natura soggettiva previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) attribuiscono rilievo alla condotta dell'autore del reato successivamente alla consumazione dello stesso al fine di ripararne le conseguenze: nella prima il danno é inteso in senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 cpv., cod. pen.; art. 2059 cod. civ.); nella seconda, invece, esso é considerato - unitamente al pericolo di danno - nel suo significato penalistico, ossia quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2005, n. 17637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17637 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 06/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 434
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 047211/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB SE, N. IL 24/01/1934;
avverso SENTENZA del 26/10/2004 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. GIORDANO Salvatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2003 il g.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava EP AB colpevole dei delitti di omicidio volontario in danno di NI ON, di detenzione e porto aggravato di un'arma comune da sparo, priva di matricola e, quindi, clandestina, di ricettazione dell'arma, reati tutti commessi in Pagani il 20.5.2002, nonché del reato di porto senza giustificato motivo di un coltello, consumato in Pagani il 19.5.2002, e, previa concessione delle attenuanti genetiche, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., con la diminuente del rito abbreviato lo condannava alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 496 c.p., perché il fatto non costituisce reato. La Corte d'assise d'appello di Salerno, investita dell'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riconosceva l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e, per l'effetto, riduceva ad anni otto di reclusione la pena comminata ad AB in primo grado.
Da entrambe le sentenze emergeva la seguente ricostruzione dei fatti. Il pomeriggio del 20.5.2002 EP AB si trovava in Pagani, in prossimità del bar denominato "Del parco", quando sopraggiungeva a bordo di un'auto NI ON, il quale, dopo avere parcheggiato la macchina, scendeva impugnando una roncola di grosse dimensioni che brandiva
contro
AB, profferendo al contempo all'indirizzo del medesimo frasi minacciose. AB raggiungeva immediatamente la sua autovettura dalla quale prelevava un'arma con cui esplodeva alcuni colpi d'arma da fuoco
contro
ON, pur dopo che questi si era accasciato disarmato a terra.
Il fatto omicidiario faceva seguito ad un diverbio verificatosi il giorno precedente all'interno del bar "Del parco" e sfociato nell'aggressione di AB ad opera di ON e nel ferimento di quest'ultimo, a causa del rifiuto opposto da AB di unirsi ad un gruppo di giocatori di carte, di cui faceva parte ON. Dagli accertamenti medico legali emergeva che ON era stato colpito da quattro colpi d'arma da fuoco e presentava una ferita da arma da taglio alla spalla destra.
AB si costituiva e consegnava alla polizia giudiziaria la roncola, a suo dire utilizzata dalla vittima, e faceva recuperare la pistola da lui usata per l'omicidio, nascosta in un giardino. Entrambe le sentenze ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle seguenti prove: a) dichiarazioni della persona informata dei fatti GI TR, che aveva assistito agli avvenimenti del 20.5.2002; b) dichiarazioni rese da EN RI, proprietario del bar "Del parco", concernenti in particolare il diverbio tra AB e ON il 19 maggio 2002; c) dichiarazioni di De GE CO, la quale, il 19.5.2002, avvertita da ON dell'accaduto, era accorsa in soccorso di quest'ultimo che presentava due ferite alla spalla destra;
d) dichiarazioni rese in forma garantita da EP AB sia alla polizia giudiziaria che all'Autorità giudiziaria;
d) risultanze degli accertamenti medicolegali e balistici.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto appello l'imputato, il quale lamenta: a) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della legittima difesa, reato o putativa, e dell'eccesso colposo in legittima difesa;
b) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Nelle more della celebrazione del dibattimento, perveniva alla cancelleria della prima sezione penale di questa Corte un fax, recante la data di trasmissione del 10.3.2005, ore 17,33, con il quale il difensore d'ufficio comunicava di rinunciare all'incarico, a causa di altri impegni concomitanti, peraltro non specificati in alcun modo, presso il Tribunale di Acri (Cosenza).
All'udienza del 6 aprile 2005 questa Corte, in via preliminare, adottava l'ordinanza allegata al verbale di dibattimento in pari data in tema di rituale costituzione del rapporto processuale. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento a tutte le doglianze difensive è necessario premettere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944). La carenza e la manifesta illogicità della motivazione, come vizi denunciabili, devono essere evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che, alla luce dei principi illustrati al precedente paragrafo 1, non sono fondati i rilievi difensivi concernenti l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo in legittima difesa.
2.1. La causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p. sussiste allorché chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto, proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa.
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti, da un lato, da un'aggressione ingiusta e, dall'altro, da una reazione legittima;
la prima, costituita da un'azione umana responsabile, deve concretizzarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione del diritto;
la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'evitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, requisiti questi ultimi da accertare nell'ordine in precedenza indicato.
Per la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, l'attualità del pericolo di un offesa ingiusta, contro cui l'agente si trovi o ritenga ragionevolmente di trovarsi esposto, si identifica non solo con la minaccia di un'offesa imminente, ma altresì con l'esistenza di una situazione pericolosa tuttora in atto al momento della reazione e che si protrae sino a quando l'azione dell'aggressore diretta alla lesione del bene, o ragionevolmente ritenuta tale, non si esaurisca.
Insito, inoltre, nel concetto di ingiustizia e attualità dell'offesa da cui si è costretti a difendersi è la circostanza che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata. Pertanto la difesa legittima non è applicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata. In tal caso, infatti, esula l'esimente non già per difetto del requisito della "offesa ingiusta", ma per difetto del requisito della "necessità della difesa", che è inconciliabile con la previsione del pericolo e la libera accettazione di esso. La legittima difesa postula, inoltre, una certa proporzione tra l'offesa minacciata e la reazione difensiva. Tale sproporzione, però, va desunta non solo dal rapporto tra il danno incombente e la conseguente reazione, ma anche dalla possibilità o meno di reagire con altri mezzi, ugualmente adeguati, ma meno violenti. Il giudizio di proporzione tra necessità di difesa e reazione difensiva non può mai prescindere dalla natura e dall'entità del pericolo di offesa, che incombe realmente sull'aggredito, e ciò soprattutto quando la reazione si sia manifestata con strumenti micidiali.
2.2. Alla luce di quanto sinora esposto, la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha escluso la sussistenza della legittima difesa sotto vari profili.
Innanzitutto ha escluso l'attualità del pericolo alla luce del fatto che AB ebbe ad esplodere ulteriori colpi d'arma da fuoco contro il ON anche quando costui era già ferito, non aveva più in mano la roncola e non aveva più la forza di inseguire l'imputato proprio perché già attinto da un proiettile esploso dalla pistola.
In secondo luogo i giudici di merito hanno evidenziato che non sarebbe stato disonorevole l'allontanamento da parte di AB a piedi o con la macchina (senza esplosione di colpi d'arma da fuoco) alla vista di ON che brandiva la roncola e che dall'istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi oggettivi, ostativi alla fuga.
3. Relativamente alla doglianza riguardante l'omesso riconoscimento della legittima difesa putativa il Collegio osserva che essa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.
Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta la responsabilità di cui all'art. 59, comma ultimo, c.p. quando sia determinato da colpa - deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
Conseguentemente la legittima difesa putativa non può essere valutata alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo ed essere desunta dal mero stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore.
Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi. Alla luce di questi principi, nel caso in esame, correttamente la sentenza impugnata ha escluso, con motivazione congrua, la sussistenza della legittima difesa putativa tenuto conto del fatto che AB ebbe ad esplodere gli ultimi colpi di pistola, quando ON era ferito ed accasciato a terra e non aveva più la disponibilità della roncola;
in quel momento, perciò, non sussisteva una situazione oggettiva tale da ingenerare nell'imputato l'erronea convinzione di versare in grave pericolo.
4. Quanto all'omesso riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa occorre sottolineare che esso può configurarsi quando sussista una sproporzione - riferibile all'errore colposo - tra l'azione dell'imputato e i limiti della necessità difensiva;
è dunque suo presupposto una situazione tale da giustificare una difesa, ossia è presupposta la sussistenza di tutti gli estremi della scriminante in parola.
La sentenza impugnata ha giustamente sottolineato, in proposito, l'assenza di elementi oggettivi tali da potere fare ritenere ad AB di versare in una situazione di pericolo per la vita, in particolare alla luce del fatto che la vittima, raggiunta dai primi colpi di pistola, era caduta ferita a terra, non era in grado ne' di brandire la roncola, di cui aveva perso il possesso, ne' di infierire in alcun modo contro l'imputato e, quindi, non aveva posto in essere alcun comportamento tale da ingenerare nell'imputato obiettivi timori per la sua incolumità fisica.
Inoltre, in conformità con i principi in precedenza enunciati, è da evidenziare che non ricorrevano neppure i presupposti per affermare che AB fosse colposamente incorso nell'errore inabilità:
l'imputato, infatti, pur essendo consapevole del fatto che ON, accasciato, ferito e disarmato non era in condizione di nuocere, esplodeva da una distanza ravvicinata al suo indirizzo colpi d'arma da fuoco nella piena consapevolezza delle conseguenze letali scaturenti dall'utilizzo di un'arma, dotata delle caratteristiche tecniche di quella in suo possesso, contro parti vitali del corpo di una persona inerme.
5. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati anche per quanto riguarda l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. L'art. 62 n. 6 c.p. prevede due distinte ed autonome circostanze attenuanti, entrambe di natura soggettiva, che non ineriscono all'esecuzione e consumazione del fatto criminoso, cui sono estranee, e consistono in un'azione diversa, diretta a ripararne le conseguenze, e posta in essere dall'autore successivamente alla consumazione o all'esaurimento del reato.
In entrambe le ipotesi l'operoso pentimento del colpevole viene preso in considerazione in relazione ai concreti effetti che esso abbia avuto sul danno causato dal reato;
mentre nella prima ipotesi tale danno è inteso in senso civilistico, come lesione patrimoniale, o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 cpv. c.p.;
art. 2059 c.c), nella seconda esso è, invece, considerato - unitamente al pericolo di danno - nel suo significato penalistico, e cioè quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice.
La prima ipotesi contenuta nell'art. 62 n. 6 c.p. trova la sua giustificazione non tanto nella reintegrazione del patrimonio della vittima o dei suoi aventi diritto, quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno, anteriormente al giudizio, costituisce una manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità.
La riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, deve essere effettiva, integrale e volontaria.
Occorre in primo luogo verificare se effettivamente, e non solo nominalisticamente, vi sia stato il soddisfacimento dell'obbligazione sorta dal reato, indipendentemente dalla dichiarazione della parte lesa. Va, poi, accertato se la somma pagata corrisponda effettivamente all'entità del pregiudizio arrecato mediante valutazione oggettiva ed autonoma, anche sotto questo profilo pretermettendo le dichiarazioni del creditore, il quale per le più varie ragioni potrebbe dichiararsi soddisfatto di un versamento parziale.
Infine la riparazione deve essere volontaria, in quanto il risarcimento va considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili, quanto in funzione della condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, quale sintomo di una sua resipiscenza e di attenuata capacità a delinquere.
Alla stregua di questi principi, il Collegio, pronunziandosi sul motivo di ricorso concernente l'asserita violazione della prima ipotesi contenuta nell'art. 62 n. 6 c.p., osserva che i giudici di merito, con motivazione compiuta, hanno congruamente valorizzato la circostanza che l'offerta economica effettuata da AB era irrituale, in quanto notificata ad una sola delle parti lese (la moglie della vittima) e, in ogni caso, appariva inadeguata rispetto al danno cagionato e alle condizioni di vita personale, professionale e familiare di ON e non era, quindi, indicativa di un effettivo ravvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nella presente fase dalla parte civile, che liquida, in assenza di parcella, in euro duemila, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005