Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2069
CASS
Sentenza 13 febbraio 2002

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In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente altrimenti, "ipso iure", alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione dei materiali o attrezzi); come tale, esso non può consistere in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 della legge n. 741 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2069
    Data del deposito : 13 febbraio 2002

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