Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
Non è applicabile la fattispecie criminosa di cui all'art. 1164 cod. nav. all'ipotesi dell'inosservanza dell'ordinanza di sgombero concernente beni di proprietà privata ubicati nella fascia di rispetto di trenta metri di cui all'art. 55 cod. nav. Ciò in quanto non ricorre l'elemento oggettivo del reato di cui all'art 1164 cod. nav. costituito dal demanio marittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 24/11/1999
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. ALFREDO TERESI " N. 3916
Dott. CLAUDIA SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI " N. 14992/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sull'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza in data 26.6.1998 del Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, con la quale IO RI, n. a Palermo il 30.11.1954, e CI TA, n. a Palermo il 15.9.1953, vennero assolti dal reato di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione perché il fatto non sussiste.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Pretore di Termini Imerese ha affermato la colpevolezza di IO RI e CI TA in ordine al reato di cui agli art. 55 e 1161 del Codice della Navigazione, per aver installato strutture prefabbricate entro trenta metri dal demanio marittimo, e li ha assolti dall'altro reato, sopra ascritto, per non aver ottemperato alla ingiunzione di sgombero delle indicate strutture, n. 38/95, emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Ha osservato il giudicante che l'ordinanza di sgombero in questione ha ad oggetto un suolo ricadente nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo e non una porzione di quest'ultimo, onde non ricorre l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 1164 C.d.N..
Avverso la sentenza ha proposto appello, trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p., il Procuratore Generale di Palermo, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il ricorrente che l'art. 55 del Codice della Navigazione attribuisce all'autorità marittima il potere di provvedere ai sensi del precedente art. 54, e quindi con ordinanza di sgombero, anche nel caso di abusiva occupazione della fascia di rispetto del demanio marittimo. Tale ordinanza, pertanto, costituisce un provvedimento legalmente dato dall'autorità preposta alla tutela del demanio, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 1164 del Codice della Navigazione. Il ricorso non è fondato.
Emerge chiaramente dall'interpretazione letterale dell'art. 1164 del Codice della Navigazione che l'inosservanza sanzionata dalla norma deve avere ad oggetto "una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente" che siano afferenti "all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna". Non appare dubbio poi che il significato letterale della disposizione, ed il limite da esso derivante alla fattispecie criminosa, realizzata dall'inosservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi concernenti l'uso di aree demaniali, coincide con la "ratio" della disposizione in esame, quale si evince dalla intestazione dell'art. 1164, la cui funzione sanzionatoria è rivolta alla "inosservanza di norme sui beni pubblici". L'applicazione della fattispecie criminosa, di cui al citato art. 1164, alla diversa ipotesi dell'inosservanza di disposizioni concernenti beni di proprietà privata, seppure ubicati nella fascia di rispetto di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, si palesa dunque dettata dall'esigenza di assicurare identica sanzione giuridica anche all'inosservanza di tale categoria di provvedimenti, che interessano indirettamente i beni demaniali, e costituisce, pertanto, un'interpretazione della norma di indubbia natura analogica, che incorre, in materia penale, nel divieto di cui all'art. 14 delle preleggi.
A nulla rileva, inoltre, in contrario l'osservazione del ricorrente che il potere di emettere provvedimenti nella diversa ipotesi di opere realizzate all'interno della fascia di rispetto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 55, è espressamente previsto dall'art. 54 del Codice della Navigazione. Il requisito di legalità dell'ordine emesso in tal caso dall'autorità competente, che legittima l'intervento della Pubblica Amministrazione anche in sede di autotutela, invero, non fa rientrare la inosservanza dello stesso nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 1164, stante la diversa natura giuridica del bene cui detto ordine si riferisce, rispetto a quello previsto dalla fattispecie costituente reato. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2000