Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen.) la condotta di colui che alteri, inserendovi un capo bovino e modificando la data, la fotocopia di un certificato del servizio veterinario USL, considerato che il delitto di falsità materiale può avere per oggetto anche una fotocopia allorché essa sia presentata, non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede.
Commentari • 3
- 1. Pass invalidi: esibire fotocopia non sempre è reatoAccesso limitatoFrancesco Crimi · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2015
- 2. Falsificare la fotocopia del pass per la ZTL senza farla valere come originale non è reatoAccesso limitatoFrancesco Crimi · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2015
- 3. Presentare la fotocopia alterata di un documento non sempre costituisce reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35165 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1701
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015517/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CROCE LORIS N. IL 01/04/1976;
avverso SENTENZA DEL 31/01/2005 CORTE APPELLO DI L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona della D.ssa E. Cesqui che ha concluso per l'ann.to sr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Croce Loris è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila alla pena di m. 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 477-482 c.p., avendo alterato la fotocopia di un certificato del servizio veterinario dell'USL n. 1 di Agnone, inserendovi un capo bovino e modificando la data. la corte d'appello confermava. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge:
il fatto non sussiste, poiché il falso cade su una semplice fotocopia;
Non v'è prova della commissione del fatto, onde può al più configurarsi, nella specie, il reato di cui allo art. 489 c.p.;
erroneamente non è stata applicata l'attenuante di cui all'art. 482 c.p. e sono state negate le generiche, nonché la sospensione condizionale della pena.
Le doglianze sono prive di fondamento.
È versata in fatto quella che nega la commissione dell'addebito, in spregio alla ricostruzione storica del fatto, così come operata dai giudici di merito.
infondate sono tutte le altre.
fuorviante e fallace è la tesi secondo cui il reato di falso si configura se abbia ad oggetto una copia fotostatica. Tanto può, infatti, affermarsi solo se la copia predetta sia presentata come tale, dal momento che essa produce effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta (sez. 5^ 5.5.98, n. 11185, Detti). Al contrario, la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando sia presentata non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (sez. 5^, 17.6.96, n. 7717, Jacobacci;
15.4.99, n. 7566, Domenici). Il giudice si è attestato su un livello di pena assai prossimo al minimo edittale, onde appare evidente che ha tenuto conto della fattispecie delineata dagli artt. 477 e 482 c.p. (che non configura un'attenuante, come sembra ritenere il ricorrente), ascritta al Di Croce.
I precedenti penali sono stati ritenuti ostativi esplicitamente alla sospensione condizionale della pena, implicitamente alle richieste generiche, per il cui riconoscimento non è stato individuato alcun elemento di meritevolezza.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005