Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 1
La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un'ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt. 478 e 482 cod. pen.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.
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- 1. Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di attihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrativehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2012, n. 13541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13541 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 29/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 478
Dott. CITTERIO Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 23190/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT NI n. 16/5/1940 e EI IU n. 4/10/1945;
avverso la sentenza 13/1/2011 Corte Appello Lecce n. 885/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. ti Gaito e Giannone in sost. Avv. C. Di Paola per TT e NT e NN per EI, che hanno concluso come dai rispettivi atti e memorie.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 13/1/2011 la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione in data 13/2/09 del Tribunale in sede, appellata dagli imputati, con la quale TT NI e EI IU erano stati dichiarati colpevoli entrambi dei reati di cui agli artt. 110-81- att. 61, n.
2 - art. 482- art. 476 c.p., comma 2 (capi E e I lett. e) e il EI del reato di cui agli artt. 81-314- 323 c.p. (capo W) e condannati ciascuno alla pena di giustizia. Si contestava ad entrambi di avere in concorso tra loro il primo quale istigatore e il secondo quale esecutore materiale formato una falsa ordinanza di cancellazione dei sequestri conservativi, pignoramenti, ipoteche, apparentemente emessa dal giudice delegato al fallimento della RIOLO s.r.l, indicante la sola falsa data del 2/6/98 di attestazione di copia conforme, recante i falsi timbri del Tribunale di Trani e della Cancelleria Fallimentare, nonché una falsa sentenza di omologazione del concordato fallimentare della medesima s.r.l. dello stesso Tribunale, recante la sola apparente data del 9/6/98 del deposito in cancelleria e la sottoscrizione falsa di un collaboratore di cancelleria, il timbro falso del Tribunale e le sottoscrizioni del Presidente e dei Componenti del Collegio, commettendo i fatti al fine di eseguire il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione inerente il fallimento della suddetta s.r.l., di cui il TT era amministratore unico.
Al solo EI si contestava di essersi fatto fotocopiare diversi atti e documenti esistenti nell'Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Trani dall'impiegato Di SI, che a tal fine si era appropriato della carta dell'Ufficio ed aveva usato gli strumenti dello stesso, ottenendo ricompense per un importo di circa L. 300.000. In motivazione la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda, che aveva riguardato anche altri imputati e diversi altri reati, per lo più dichiarati estinti per prescrizione, nonché i rilievi e le argomentazioni espresse dal giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando la prova documentale, emergente dai sequestri di atti e di materiale per le contraffazioni, rinvenuti sia nell'abitazione del EI, sia in quella del TT, nonché l'esito delle indagini di p.g. e le ammissioni del EI, che aveva dichiarato di avere agito su mandato del TT, assillato da problemi economici, il quale dal canto suo aveva dichiarato di essere rimasto all'oscuro delle falsità commesse dal primo, ma non credibile, perché nella sua abitazione erano state rinvenute una copia della menzionata sentenza di omologazione senza firma dei magistrati e una con la firma e perché tutte le falsità erano tali da procurargli notevoli vantaggi economici. Non dubitava infine della sussistenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, contestata in relazione ai reati di falso, seppure finalizzata alla commissione del reato di truffa e non al reato di bancarotta per distrazione, come contestato. Contro tale decisione ricorrono entrambi gli imputati a mezzi dei rispettivi difensori e ne chiedono l'annullamento. La difesa del TT denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione, testualmente rilevabile in riferimento alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla mancata risposta alle deduzioni difensive, che avevano contestato vivamente la configurabilità dei reati e la riferibilità di essi al ricorrente.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione e erronea applicazione della norma incriminatrice ex art. 479 c.p., comma 2, sostenendo che gli atti erano costituiti da copie, onde andava esclusa ogni responsabilità per il reato sub E), trattandosi di fotocopie di atti, inidonee, se pure vere, a far fede fino a querela di falso, non essendo stato acquisito alcun foglio, recante un timbro apparentemente originale di "depositato" o di "copia conforme". Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p., comma 2, in riferimento alla natura degli atti incriminati, i quali al pari di tanti altri atti, contestati in tanti altri capi di imputazione, andavano qualificati come "attestazioni di cancelleria" sia pure false, e non come atti fidefacenti, e in ogni caso le falsità in esse contenute erano da ritenersi irrilevanti o innocue.
Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, contestata in riferimento al delitto fine di bancarotta, di cui al capo K) e censura l'errore del giudice di merito, che avendolo assolto dal detto reato con la formula piena avrebbero dovuto escludere l'aggravante de qua.
Infine con il quarto motivo eccepisce la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, immotivatamente eccessiva e all'ingiustificato diniego delle generiche.
Con i motivi nuovi, depositati in data 12/3/2012, la difesa denuncia il mancato esame della doglianza, contenuta nell'atto di appello, relativa alla non corretta qualificazione giuridica del fatto, riconducibile non all'ipotesi di cui all'art. 476, ma in quella ex art. 478 c.p., e della doglianza relativa alla penale irrilevanza della condotta di falsificazione, accertata mediante il rinvenimento delle copie dei due atti inesistenti, di cui allegava fotocopia. In difesa di EI si denuncia con il primo motivo la violazione della legge processuale e di norme di rango costituzionale in riferimento all'art. 420 ter c.p.p. e artt. 24-32-111 Cost., censurando l'ordinanza della corte territoriale, che aveva rigettato la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'imputato a comparire per motivi di salute, documentati da certificazione medica, attestante l'impossibilità ad essere presente all'udienza del 13/1/2011. Il secondo motivo di ricorso riproduce la tesi, enunciata dal coimputato. TT sulla natura degli atti incriminati, e sostenendo che i timbri di "copia conforme" e "depositato" per conferire valore di fede pubblica privilegiata al documento, che accompagnano, devono comparire in originale, ossia essere direttamente stampigliati sulla copia degli atti ad opera del pubblico ufficiale competente con il timbro in uso al proprio ufficio, ciò che non si era verificato nel caso in esame. Quanto al peculato, mancava l'elemento indefettibile della partecipazione di un soggetto, qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che potesse avere eventualmente realizzato la condotta criminosa, dal momento che l'intraneus Di SI era stato assolto dal medesimo fatto perché il fatto non sussiste e nessun altro soggetto diverso dal Di SI era stato individuato, qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Con il terzo motivo lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 81 c.p. in riferimento alla denegata applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di falso e il reato di peculato.
Con il quarto motivo eccepisce la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena troppo elevata e all'ingiustificato diniego delle generiche, che non teneva conto dell'atteggiamento leale e collaborativo espresso dal ricorrente.
Infine con il quinto motivo lamenta la violazione e errata applicazione dell'art. 476, comma 2, in relazione all'art. 157 c.p. e sostiene che l'esclusione dell'aggravante contestata per i motivi di cui alla seconda censura determinava l'integrazione della sola ipotesi base della fattispecie di cui agli artt. 476-482 c.p., ampiamente prescritta;
motivo quest'ultimo ampiamente sviluppato nella memoria aggiuntiva pervenuta in data 28/10/2011. Il primo motivo del ricorso del EI è fondato, in esso assorbiti tutti gli altri.
Ed invero va censurata la motivazione a sostegno del rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento di appello per impedimento dell'imputato, siccome non rispondente ai criteri della logica e alle regole di massima esperienza.
L'imputato aveva allegato certificato medico, attestante "incontinenza urinaria post operatoria, non in grado di poter viaggiare per almeno dieci giorni", siccome portatore di catetere, oltre a copiosa documentazione sanitaria, comprovante la patologia sofferta e l'intervento chirurgico, subito poco più di due mesi prima, di "prostatectomia radicale chirurgica e linfoadenoctomia iliaca interna, esterna ed otturatoria bilaterale". La decisione impugnata, senza procedere ad alcun accertamento medico, che pure si presentava come doveroso, attese le gravi condizioni di salute allegate, e evidentemente utilizzando criteri meramente empirici, si limita a evidenziare la non gravosità del viaggio da Bari a Lecce e ritorno, ma non tiene conto dell'enorme disagio, conseguente all'attesa e alla partecipazione al processo. Nell'apprezzamento della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, la valutazione del giudice di merito, seppure discrezionale, deve tuttavia essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia motivazione, che illustri la ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità a comparire, ma occorrendo invece che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici. Di conseguenza nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura e il carattere dell'infermità in essa attestata ed il carattere impeditivi del male, di cui si afferma affetto l'imputato (Cass. Sez. 5^ 15/3-22/4/1999 n. 5193; 24/11/1997 Ciavolino: Sez. 6^8/11/95-10/1/96 n. 620 Rv.203410). Non pare che nel caso in esame tale principio sia stato osservato, onde la violazione dell'art. 420 ter c.p.p., si rivela evidente, come evidente appare la violazione del diritto alla salute e il diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che l'ordinanza risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e come tale deve essere annullata unitamente alla sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, affinché proceda a nuovo giudizio.
Non ha fondamento il ricorso del TT.
Quanto alla qualificazione giuridica dei reati di falso, osserva il collegio che se è vero che non integra il delitto di falsità materiale (artt.476-482 c.p.) la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia informale di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 5^ 14/12/07- 18/2/08 n. 7385 Rv. 239112), è anche vero che qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato, recante i requisiti di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento giudiziario originale, è integrato il reato di falsità materiale, quando tale atto si presenta non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, che non esiste, e quindi idoneo a trarre in inganno (Cass. Sez. 5^ 17/6-17/8/1996 n. 7717 Rv. 205547).
In tale ultima ipotesi tuttavia ha ragione la difesa nel contestare la qualificazione giuridica del fatto come concorso in falsità materiale in atti pubblici giacché la condotta criminosa non è riconducibile al paradigma sanzionatorio di cui all'art. 476 c.p., che si riferisce alì atto pubblico in sè, sia esso esistente o inesistente, ma a quello di cui all'art. 478 c.p., che riguarda specificamente la falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati inesistenti.
Nel caso in esame a nulla vale rilevare che i documenti incriminati consisterebbero in semplici copie di atti, privi di qualsiasi valore formale, laddove invece i due falsi hanno avuto ad oggetto la contraffazione di altrettanti provvedimenti giudiziari e non semplici certificati dell'esistenza di tali provvedimenti o semplici copie di originali inesistenti. L'attestazione di copia conforme sul primo e l'attestazione di avvenuto deposito sul secondo avevano la funzione tipica degli atti ci cancelleria, ossia quella di attestare una determinata situazione, mediante l'esercizio di una specifica potestà documentatrice da parte dell'ufficio redigente. Tanto vero che essi erano destinati a consentire all'imputato, sottoposto a procedura fallimentare, di procedere alla vendita degli immobili, previa liberazione dei vincoli (sequestri, pignoramenti e ipoteche) su di essi gravanti.
Che trattasi poi di atti pubblici, dotati di fede privilegiata, non è a dubitarsi alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, qui correttamente condivisa e applicata, a mente della quale la nozione di atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, comprende tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una funzione pubblica di attestazione e muniti di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, o ancora da lui percepiti.
Quanto alla riferibilità di tali atti al TT, la censura formulata nel ricorso si ravvisa destituita di fondamento e comunque non veritiera, giacché l'affermazione della colpevolezza dell'imputato a titolo di concorso nei reati di falso si fonda non sulla chiamata in correità del coimputato confesso EI, bensì sul ritrovamento e sul sequestro in casa dell'imputato di due copie della stessa sentenza di omologazione di concordato fallimentare, nonché sulle, sia pure parziali, ammissioni del prevenuto, che aveva sostenuto di essersi rivolto al EI, come sedicente avvocato, per la soluzione dei suoi problemi economici, ignaro di come operasse quest'ultimo, ma ben consapevole dei vantaggi economici che tali falsità avrebbero potuto procurargli.
La censura sulla esclusione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, è generica, siccome ripetitiva di quella, formulata in sede di appello e già oggetto di valutazione ad opera del giudice del gravame, che correttamente l'ha rigettata, sul rilievo, pienamente condivisibile, che il nesso teleologico della condotta criminosa era in fatto riferibile al reato di truffa in danno di ciascun acquirente degli immobili e non alla bancarotta fraudolenta, descritta al capo K), non appartenendo detti immobili al fallimento.
Inoltre le restanti censure sul trattamento sanzionatorio, tendono a sollecitare un non consentito riesame del merito sulla congruità della pena e sul diniego della generiche, a fronte di una motivazione su detti punti, immune da vizi logici o giuridici, come tale non censurabile in sede di scrutinio di legittimità.
Infine mette conto di osservare che i reati non sono prescritti, operando la ritenuta recidiva pluriaggravata, di cui va tenuto conto sia nel determinare la pena edittale massima ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, sia nel computare la sospensione e la interruzione ai sensi dell'art. 162 c.p., comma 2, onde il termine di legge è ancora lontano dalla scadenza.
P.Q.M.
Annulla nei confronti dei EI la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Rigetta il ricorso del TT, che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012