Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi).
Commentario • 1
- 1. Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancantihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (SU, 28.3.2019). Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sez. 5, 22694/2010). L'art. 490 sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492, gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2010, n. 22694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22694 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 902
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 45048/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AE, N. IL 11/07/1936;
avverso la sentenza n. 2661/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, dott. Gioacchino Izzo che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato il TI responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere contraffatto un permesso di trasporto invalidi, creando un copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo i dati di Cortellazzi Iva.
2.- L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Violazione degli artt. 477 e 482 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto era stato accertato che il permesso era stato effettivamente rilasciato ed egli si era limitato a fotocopiare il contrassegno n. 747 effettivamente esistente;
che egli assisteva la Cortellazzi, disponeva di un solo autoveicolo e che non aveva alcun interesse a duplicare il permesso;
b.- Violazione di legge in quanto il permesso presentava i caratteri della grossolanità, avendo gli agenti immediatamente constatato che non si trattava di un permesso originale.
3.- Il ricorso è infondato.
È giurisprudenza maggioritaria, cui questo collegio aderisce, che hanno rilevanza penale, ex art. 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. 5, 19 marzo 2008, n. 14308; sez. 5, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. 5, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. 5, 27 febbraio 2001, n. 18283). Nella specie la Corte ha logicamente argomentato come la copia del permesso di trasporto invalidi fosse esposta sul cruscotto dell'auto che si trovava all'interno della zona in cui l'autorizzazione consentiva il transito e la sosta e fosse stata utilizzata come originale per rappresentare in concreto l'autorizzazione a far uso dell'auto senza restrizioni, tanto che, solo in seguito alle contestazioni, il TI ebbe a confermare che si trattava di un duplicato.
La Corte ha, pure, precisato che ad un controllo visivo e fuggevole il permesso appariva come originale e che era stato necessario l'accertamento tattile del permesso per dimostrare la non autenticità.
Di conseguenza legittimamente è stato ritenuto che il permesso di sosta fosse stato come originale e non come copia.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010