Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2010, n. 22694
CASS
Sentenza 14 aprile 2010

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Massime1

Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi).

Commentario1

  • 1Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (SU, 28.3.2019). Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sez. 5, 22694/2010). L'art. 490 sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492, gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2010, n. 22694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22694
Data del deposito : 14 aprile 2010

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