Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), né altre ipotesi di falso documentale, la condotta di colui che, in qualità di amministratore di un condominio ed in rappresentanza di esso, produca, in sede di giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale, difforme dall'originale - per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso - non firmata e non autenticata e presentata come copia e non come originale, considerato che la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi.
Commentario • 1
- 1. È necessaria la querela di falso per far accertare che una dichiarazione verbalizzata è stata aggiunta a penna posteriormente alla sottoscrizione del verbale…Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2021
riferimenti normativi: artt.1136; 2702 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016 La vicenda La vicenda prendeva l'avvio quando l'ex amministratore di un condominio citava il condominio che aveva amministrato davanti al Giudice di Pace per chiederne la condanna al pagamento dei compensi arretrati e delle spese anticipate non ancora corrisposti. Il condominio notava che al verbale l'attore aveva abusivamente aggiunto, solo in un secondo momento (con penna e grafie diverse rispetto al restante testo), le somme richieste. La domanda, però, veniva accolta dal Giudice di Pace per lo stesso importo che risultava dal verbale assembleare. I condomini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2011, n. 9608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9608 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 03/11/2011
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2576
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 11379/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/10/2010 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
dato atto della presenza dell'avv. Angelo Colucci in difesa della parte civile, della quale si è ribadita la carenza di legittimazione;
udito per l'imputata l'avv. GUERRA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte d'Appello di Bologna, riformando su ricorso del Procuratore Generale la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Lugo, ha riconosciuto AR DI responsabile del delitto di cui all'art. 485 c.p.; l'ha quindi condannata alla pena di legge, dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria riproposta in appello dalla parte civile.
1.1. In fatto era accaduto che la DI, in un giudizio civile nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia del verbale di assemblea condominiale datato 11 luglio 2000, difforme dall'originale per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo, nell'ordine: errata applicazione dell'art. 485 c.p., ad una fattispecie estranea alla previsione normativa;
insussistenza del dolo;
travisamento del fatto;
tardività della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nella sua prima censura, con efficacia assorbente nei confronti di quelle restanti.
2. È principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale;
ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Sez. 5, n. 7385/08 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 34340 del 08/06/2005, Concone, Rv. 232320; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, Pegoraro, Rv. 213125).
2.1. Risultando accertato in fatto che la DI ebbe a versare in giudizio la riproduzione redatta al computer - non firmata e non autenticata - del testo manoscritto di un verbale di delibera assembleare, presentandola come copia e non come originale, deve concludersi che il fatto non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 485 c.p., ne' di alcun'altra ipotesi di falso documentale.
3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012