Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4406
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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La copia fotostatica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, ne' altre ipotesi di falso documentale. Infatti, poiché la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l'apparenza dell'originale, la sua formazione non costituisce, in sè, comportamento penalmente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi.Peraltro chi dovesse fare uso improprio della fotocopia riproducente il documento originale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di truffa.

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  • 1La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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  • 2Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4406
Data del deposito : 4 marzo 1999

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