Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
La copia fotostatica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, ne' altre ipotesi di falso documentale. Infatti, poiché la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l'apparenza dell'originale, la sua formazione non costituisce, in sè, comportamento penalmente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi.Peraltro chi dovesse fare uso improprio della fotocopia riproducente il documento originale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di truffa.
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- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 2. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 04.03.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Franco Providenti " N.461
3. " Carlo Cognetti " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.20946/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EG AL nato a [...] il [...]. avverso la sentenza corte d'appello di Venezia in data 26.03.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Venezia - Mestre che aveva condannato il EG alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione per il delitto p. e p. dagli artt. 477, 482 c.p. Era stato contestato al EG il delitto di falsità commessa dal privato in certificazione, in relazione alla formazione di una falsa ricetta medica, apparentemente a firma del dott. Beretta Franco, in realtà consistente in una perfetta copia fotostatica. Il ricorrente allegava, in unico motivo, erronea applicazione degli artt. 477 e 492 c.p. ritenendo in sostanza, che la fotocopia di un'esistente ricetta medica non possa inficiare la genuinità del documento originale.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso siccome fondato. La questione oggetto del presente ricorso è stata già affrontata da questa corte, con soluzioni anche discordanti.
Invero, era stato affermato (Cass. Sez. 5, 02.02.1995, Pinto, in C.E.D. Cass. n.200667) che la riproduzione fotostatica in autorizzazione amministrativa "priva della dichiarazione del pubblico ufficiale che ne attesti la corrispondenza all'originale, non integra il reato di cui all'art. 477 c.p. ne' altra ipotesi di falso documentale".
Ad analoga conclusione era pervenuta Cass. Sez. 5, 08.02.1991, Bertuzzi, in C.E.D. n. 187084 (già preceduta da Sez. 5, 13.03.1986, Confaloni) sottolineando che "la copia di un atto o di un contrassegno costituente l'attestazione di un atto assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione del contenuto dell'atto o del contrassegno, sicché l'uso di una copia fotostatica non autenticata è penalmente lecito". Viene, in tali decisioni, posto in luce il limite di efficacia probatoria delle "copie fotostatiche di scritture" la cui conformità all'originale sia attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non sia espressamente disconosciuta" secondo il disposto dell'art.2719 c.c. Occorre precisare come tale ultimo inciso dia piena cortezza dei limiti del valore probatorio della copia, sull'ovvio presupposto che gli effetti giuridici derivano comunque dal documento originale, il cui contenuto si ritiene riprodotto fedelmente nella copia. È attribuita, in sostanza, alla copia - in quanto tale - valore probatorio in ordine all'esistenza di un atto originale. Infatti il mancato disconoscimento lascia intendere l'accettazione del fatto che un originale esista e che abbia il medesimo contenuto riprodotto nell'atto presentato.
In campo penale, poi, le norme attinenti alle falsità materiali tendono a tutelare l'autenticità di "atti", in relazione al loro contenuto e/o alla loro provenienza, da "contraffazioni" o "alterazioni".
Tale ultimo termine sta a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vero, in alcuni dei suoi elementi.
La contraffazione "ex novo" di un oggetto dandogli le sembianze di ciò che non è nella sostanza.
Partendo da tali principi questa corte (Sez. 5, 31.10.1995 Monzani, in Cass. pen. 1997 p. 410) ha affermato - breccia sul contrario orientamento espresso dalle precedenti sentenze sopra indicate (ma anche più recentemente da Cass. Sez. 5, 26.10.1998 n. 11185, Detti Rv. 212130) - come la copia di un documento certificativo o autorizzativo, che si presenta non come fotocopia dell'originale ma "con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza di un originale", sia una contraffazione sanzionabile ex art. 477 c.p. L'impugnata sentenza si adegua a tale orientamento, sottolineando come la perfetta riproduzione della ricetta (tanto da definirla "clonazione") era stata ottenuta mediante una fotocopia a colori e con "suggestivo effetto di duplicazione dell'unico esemplare dell'unica ricetta".
Viene sottolineato, ancora una volta, che la fotocopia aveva l'appartenenza di un originale.
Ritiene questa corte che l'argomentazione non appare in sè convincente.
Dato che ovviamente ogni fotocopia ha - in maggiore o minore misura - l'apparenza dell'originale che riproduce, l'enfasi viene spostata sulla buona "riuscita" dell'operazione riproduttiva. Non si tiene conto, però, del fatto che le modernissime tecniche consentono di ottenere riproduzioni perfette, anche quanto a sfumature o differenze di colore, sicché si finirebbe con estendere il concetto di contraffazione a tutte le copie eseguite adeguandosi alle più avanzate conquiste della tecnica.
Occorre, pertanto, ritornare al significato di "copia", richiamante comunque una somiglianza, per dedurre che essa, per quanto perfetta possa essere, rimane "in sè" una copia, non confondibile con l'unico originale.
Si tende, inoltre, a trasferire sulla copia quel concetto di "grossolanità" che rende inoffensiva la contraffazione, laddove contraffazione non può esserci poiché la copia è un oggetto sempre diverso dall'originale e come tale riconosciuto, con la sua specifica connotazione, nel regime probatorio nel processo civile. Una volta pervenuti a tale conclusione, occorre far riferimento ad altre figure criminose estranee all'area del falso materiale. La questione, allora, va posta in termini diversi, con riferimento all'attitudine a "trarre in inganno" che indubbiamente è direttamente proporzionale al grado di "perfezione" della copia. In tal modo, però, si introduce inevitabilmente nella fattispecie un ulteriore elemento postulante il rapporto dell'agente con un altro soggetto mediante l'uso della copia, spacciandola per atto originale, e si fuoriesce dalla normativa incriminatrice delle falsità materiali ex art. 477 c.p. (oppure ex art. 476 c.p.), per approdare nell'area della truffa.
Certamente l'uso di una copia di atto autorizzativo o certificativo (invece del necessario originale), volto ad ottenere il consenso della vittima ad un contratto altrimenti vietato, rientra a pieno titolo nello schema dell'induzione in errore mediante artifizio, ai fini della configurazione del reato di truffa.
L'artifizio, infatti, è un concetto - ben più esteso della "falsità" per contraffazione - che enfatizza l'elemento soggettivo a scapito dello specifico mezzo "frudolento", sicché sarebbe ipotizzabile il delitto previsto dall'art. 640 c.p., senza il concorso con quello previsto dall'art. 477 c.p. In relazione al fatto contestato, per il quale il ricorrente ha subito la condanna, si impone pertanto la pronuncia liberatoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con l'annullamento senza rinvio.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999