Sentenza 10 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di falsità materiale, integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori. (Fattispecie in tema di copia di atto di affidamento di incarico per lo svolgimento di attività progettuali retribuite da parte di un'Università)
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- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 2. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2007 |
Testo completo
Sentenza n. 22/21 camera di consiglio del 10.12.2007
n. 15 ruolo udienza
REG. GEN. n. 030803 / 2007
6 5 72 /08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati: 1. Dott. Adolfo Di Virginio presidente 2. Dott. Francesco Serpico consigliere
Giorgio Colla consigliere 3. Dott. Giovanni Conti consigliere 4. Dott.
5. Dott. Giacomo Paoloni consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. CA EU, nato a [...] il [...]
2. A' AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 08.08.2007 dal Tribunale di Messina sezione riesame ai sensi dell'art. 309 cpp nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari adottata il 19.07.2007 dal
G.I.P. del Tribunale di Messina;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, avv. Bonaventura Candido, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto e diritto
1.- Nell'ambito di articolate indagini preliminari concernenti plurimi fenomeni di abusi clientelari e familistici attuati nell'indizione ed espletamento di concorsi per incarichi di docenza universitaria presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina emergevano (nel contesto delle numerose intercettazioni telefoniche autorizzate su utenze in uso a più persone) indizi di episodi di malversazione e appropriazione di pubblico denaro destinato all'incremento funzionale e strumentale della ricerca scientifica universitaria con peculiare riguardo al progetto LI
Liaison Office, struttura di servizio istituita per incrementare collaborazioni tra centri di ricerca universitaria, imprese ed enti scientifici nazionali ed esteri) e alla formazione di falsi atti pubblici destinati ad occultare o giustificare (essendo divenute già note le investigazioni dell'A.G.) le suddette erogazioni.
In siffatto quadro di indagini con ordinanza emessa il 19.7.2007 il g.i.p. del Tribunale di Messina applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti (tra gli altri) dei coniugi EU PO e AN AC (rispettivamente funzionario universitario e articolista di una cooperativa di lavoro assegnata in servizio alla Facoltà di Farmacia e poi transitata negli uffici dell'ILO) in relazione ai seguenti reati della provvisoria rubrica: capo 13), ascritto al solo PO: concorso (con PE IM e il segretario amministrativo dell'ILO TE UG) in peculato della somma di euro 21.125,00 emessa in suo favore con mandato di pagamento ILO n. 32/2006 del 26.5.2006 a carico del progetto LI per inesistenti prestazioni in favore dello stesso;
capo 15), ascritto alla sola AC: concorso (con PE IM e TE UG) in peculato della somma di euro 21.125,00 emessa in suo favore con mandato di pagamento ILO n. 34/2006 del 26.5.2006 a carico del progetto LI per inesistenti prestazioni in favore dello stesso;
capo 23), ascritto ad entrambi: concorso (con IM e UG) in falsità materiale in atto pubblico per aver formato un falso atto in data 13.9.2005, protocollo 241 del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Università di Messina, di affidamento di incarico al
PO e alla AC per lo svolgimento di attività progettuali retribuite in seno al programma LI;
capo 24), ascritto ad entrambi: concorso (con IM e
UG) in falsità materiale in atto pubblico pluriaggravata per aver alterato il registro di protocollo del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Università di Messina dal 31.1.2001 al 15.5.2007, obliterando le annotazioni relative ai numeri di protocollo 241, 242 e 243 ed inserendo al n. 241 la scritta 13.9.2005 e l'annotazione di inerenza (oggetto) ad incarico di gestione di rapporti con istituti scientifici esteri.
Adito da richiesta di riesame dei due indagati, il Tribunale di Messina con la suindicata ordinanza dell'8.8.2007 ha rigettato l'istanza di riesame, confermando la misura cautelare inframuraria applicata al PO e alla AC per i fatti criminosi loro contestati, perché suffragati da indizi gravi e concordi e postulanti immanenti esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con la detta misura. e c
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2 2.- EU PO e AN AC, mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva del Tribunale del riesame di Messina, articolando -dopo integrale riproduzione del testo dell'istanza di riesame e di una connessa memoria difensiva- i quattro motivi di censura di seguito sintetizzati, deducenti l'insussistenza sia degli indizi di colpevolezza, sia -in subordine- delle coeve esigenze cautelari legittimanti l'adozione della misura:
1) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddizione della motivazione in relazione all'art. 476 cp per il capo 23) della rubrica: posto che il Tribunale non chiarirebbe i rapporti reciproci di istigazione criminosa intercorrenti tra i due indagati e il coindagato IM, ai due ricorrenti si contesta la falsificazione della fotocopia di un documento il cui originale o non sarebbe stato rinvenuto presso l'Università (come si sostiene nell'ordinanza cautelare del g.i.p.) ovvero di cui si è acquisita traccia presso l'Ateneo (come adduce il giudice del riesame), sicché il reato contestato ai prevenuti comunque non sussisterebbe perché nel primo caso la giurisprudenza della S.C. esclude la configurabiltà di un falso materiale ex art. 476 cp su una fotocopia e nel secondo caso la copia del documento prodotta dagli indagati è uguale a quella reperita presso l'Università, ciò che attesterebbe l'oggettiva esistenza dell'atto originale;
2) omologhi vizi motivazionali e di violazione di legge per il reato di falso di cui al capo 24) della rubrica: muovendo dal dato che la preesistente annotazione al n. 241 del registro di protocollo del dipartimento di Veterinaria era stata vergata a matita e che se ne ignorano i contenuti, il Tribunale del riesame non si pone il problema della impossibilità di delineare alcuna concreta manomissione di un indefinito atto munito di fede privilegiata, né in via conseguente della assenza di prova del concorso dei due ricorrenti con l'autore materiale della cancellatura e della annotazione della nota di conferimento dell'incarico in ambito LI (tale essendosi dichiarato il coindagato
UG);
3) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddizione della motivazione in riferimento al reato di peculato contestato con i capi 13) e 15) della rubrica: i due indagati non rivestivano, con riguardo ai fatti oggetto delle imputazioni, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, poiché operavano in veste di 'consulenti" del progetto LI e -dunque- quali soggetti privati;
né la lacuna motivazionale dell'ordinanza del riesame sul punto può essere semplicisticamente superata con il rilievo secondo cui i ricorrenti sarebbero stati i beneficiari delle supposte indebite erogazioni operate dai coindagati aventi il potere di conferire l'erogazione di pubblico denaro;
4) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddizione della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta inefficacia della preclusione prevista L'art. 275 co. 2 bis cpp: il Tribunale di Messina non avrebbe offerto idonea motivazione a sostegno del rigetto delle prospettazioni dei ricorrenti, dovendosi reputare inesistenti o comunque cessate le ragioni cautelari connesse al pericolo di inquinamento delle fonti di prova (essendo stata comunque sequestrata dalla P.G. tutta la documentazione riguardante il progetto LI); né il Tribunale avrebbe chiarito la non concedibilità ad entrambi, sebbene incensurati, del beneficio della sospensione della pena in caso di condanna (art. 275 co. 2 bis cp). So
3 3.- I ricorsi di EU PO e AN AC vanno dichiarati inammissibili per la patente infondatezza dei delineati motivi di censura. Per un verso, infatti, il comune atto di impugnazione dei due ricorrenti prospetta elementi di doglianza scanditi da postulati apodittici e meramente labiali, non sorretti da alcuna precisa inferenza storica e dialettica, che -quanto alla pregnanza dei dati indiziari che attingono i coniugi PO in relazione a tutti i capi di accusa loro attribuiti- valga a dimostrare la presunta incongruenza o illogicità della decisione confermativa della misura custodiale assunta dai giudici del riesame. I ricorrenti non individuano, ad onta dell'estensione (o, meglio, ripetitività) dell'atto di impugnazione, alcuna specifica situazione processuale dimostrativa degli addotti complementari vizi di violazione di legge e di illogicità motivazionale. Per altro verso il comune ricorso riproduce (come è dato rilevare dalla pedissequa stesura dell'istanza di riesame anteposta al ricorso) censure già delineate nell'istanza di riesame e tutte partitamente esaminate dal Tribunale di Messina, che per ciascuna di esse ha offerto risposte giuridicamente corrette ed appaganti. Di guisa che l'aver oggi riproposto -in termini sostanzialmente immutati ed al di fuori di una reale lettura critica degli argomenti del Tribunale del riesame- i medesimi rilievi censori finisce per deprivare l'impugnazione dell'indispensabile requisito della specificità ex art. 581, lett. c), cpp. Allorché i ricorrenti esprimono gli stessi enunciati critici già vagliati dai giudici del riesame peloritani diviene di tutta evidenza come tali enunciati si sviluppino in ambiti di erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova (indiziaria o non;
dichiarativa o documentale) e di disattenta interpretazione dei principi direttivi regolanti -alla luce di risalenti contributi giurisprudenziali e dottrinari- il concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 cp.
4.- La manifesta infondatezza dei singoli motivi di ricorso è agevolmente ripercorribile alla luce della motivazione dell'ordinanza del riesame e dello stesso provvedimento coercitivo genetico.
A. La contestazione del delitto di peculato di cui ai capi 13) e 15) della rubrica mossa agli indagati scaturisce L'indebita erogazione delle somme ivi indicate in favore dei ricorrenti per una partecipazione-collaborazione ad un progetto scientifico (LI) mai svoltasi (sottacendosi l'assenza di ogni previo doveroso vaglio delle idoneità e capacità dei due ricorrenti, segnatamente della AC, per assolvere a simile compito), non diversa conclusione -a riprova che l'erogazione dei fondi si è risolta in mera prebenda per i due ricorrenti- essendo possibile in difetto di qualsiasi necessario elemento giustificativo e dimostrativo, storico o documentale, dell'attività di collaborazione o di sedicente consulenza legittimante l'erogazione liquidata dal
IM e L'UG (questi a sua volta beneficiario di analoga percezione indebita di fondi LI).
La documentazione in proposito prodotta dai ricorrenti è giustamente valutata inconducente dal Tribunale del riesame, perché "priva di data e di incerta provenienza” e comunque contraddetta da altre fonti, tra cui è menzionata la deposizione di AS
FI, che dal 2000 lavora presso il Dipartimento di Veterinaria e che ivi non ha mai visto nel corso del 2005 e della prima parte del 2006 né il PO né la AC. E aggiungono i giudici del riesame che neppure il coindagato IM, le cui dichiarazioni sono scandite da elevati margini di inattendibilità per la sua posizione processuale di indagato per i medesimi fatti, è stato in condizione di chiarire quale sia stata la fantomatica attività realizzata dai due ricorrenti.
In tale ambito (messa da canto la stravagante ipotesi che i due quali consulenti del progetto LI abbiano agito in veste di soggetti privati, quasi che la supposta collaborazione assunta in un progetto scientifico pubblico potesse mai caducare la loro preesistente qualifica di impiegati pubblici alle dipendenze di una Università pubblica) sostenere che i due indagati non rispondano a titolo di concorso nel reato proprio, non già come extranei ma quali soggetti direttamente coinvolti nella ideazione ed esecuzione del disegno antigiuridico, si rivela un fuor d'opera. Correttamente l'ordinanza del riesame osserva che -fatta salva ogni inferenza sulla natura pubblica o non della qualifica ricoperta dai due indagati- la loro concorrente adesione o partecipazione all'attuazione dei fatti di peculato riposa sulla loro previa consapevolezza di percepire somme che non erano loro dovute.
B. Le connesse fattispecie di falsità materiale di cui ai capi 23) e 24) (in realtà, a mente delle formulate imputazioni, trattasi anche di falsità ideologica o enunciativa) sussistono e gli indizi di colpevolezza che raggiungono il PO e la AC sono gravi ed univoci per quel che si evince dalle coerenti esposizioni della ricostruzione degli eventi compiute L'ordinanza cautelare del g.i.p. e dal provvedimento del riesame. Quest'ultimo evidenzia le anomalie dell'atto di conferimento dell'incarico del
13.9.2005 a partire L'incongrua retrodatazione di tale documento rispetto al formale atto autorizzativo del Rettore dell'Università del 26.5.2006. Che il documento del
13.9.2005 sia stato formato ad arte per offrire una postuma giustificazione degli emolumenti indebitamente percepiti dai due indagati (e dal coindagato UG) è dato che i giudici del riesame linearmente giustificano -tra le altre emergenze- con il mancato reperimento dell'originale del documento 13.9.2005 a firma del IM e con l'assenza di un effettivo riferimento (che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, sarebbe stato funzionalmente necessario) a siffatto pre-incarico nella nota del maggio 2006, con cui il IM chiede al Rettore di disporre formale conferimento di incarico ai due indagati (e all'UG).
Che del documento 13.9.2005 non si sia reperito l'originale è dato in definitiva ammesso dagli stessi ricorrenti, posto che anche gli atti acquisiti presso l'Università hanno portato in luce soltanto fotocopie (in numero di tre) del documento che i due indagati hanno difensivamente prodotto all'A.G. per avvalorare la loro pregressa legittimazione collaborativa con il progetto LI e dunque la regolarità dei conseguiti emolumenti. La circostanza non prova affatto la preesistenza dell'originale autentico.
Del resto ineccepibile sul piano logico, perché aderente ad una puntuale lettura di dati storici e documentali, si rivela l'analisi dei giudici del riesame, allorché (a conferma della postuma confezione dei documenti dimostrativi della anteatta formale investitura degli indagati nel progetto LI) rilevano che il protocollo alterato al n. 241 del Dipartimento di Veterinaria (alterazione che, può aggiungersi, non avrebbe avuto ragione se davvero la nota del 13.9.2005 fosse stata autenticamente creata in tale data) reca inusuale menzione degli enti di ricerca con cui i due indagati avrebbero dovuto relazionarsi. Indicazione assente nella nota 13.9.2005. Giustamente il Tribunale di Messina deduce l'inconferenza della mancata individuazione delle scritturazioni cancellate al numero di protocollo 241 ai fini della consumazione del reato di falso di
5 cui al capo 24) della rubrica, osservando che "comunque si è verificata una manomissione del protocollo, atto di fede privilegiata, deputato a certificare secondo una scansione rigidamente cronologica l'attività amministrativa e sul quale non possono essere fatte né cancellature né registrazioni postume, magari profittando di qualche spazio lasciato in bianco o bloccatoper le esigenze illecite del caso".
Parimenti frutto di equivoca lettura della giurisprudenza di legittimità è la tesi dei ricorrenti -quanto al falso di cui al capo 23) (inerente la citata nota 13.9.2005) in tema di insussistenza o non configurabilità tecnico-giuridica di un evento falsificatorio prodottosi su una mera fotocopia di un documento, il cui originale non sia stato reperito, sì da non potersi inferire quale alterazione di una specifica realtà probatoria sia stata attuata e quali estensioni essa assuma. Il vero è che la falsità è integrata non dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente (che nel caso di specie non c'è, non trovandosi traccia del documento originale), ma dalla mendace e attuale rappresentazione di una siffatta realtà probatoria, creata appunto attraverso un simulacro o una immagine cartolare di essa (fotocopia o anche fotomontaggio), che è intrinsecamente idonea a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice costituito dalla pubblica affidabilità di un atto, qualunque esso sia, proveniente dalla pubblica amministrazione. Sicché ben può una fotocopia (o anche una pluralità di fotocopie, come nel caso di specie) fatta passare come prova di un atto originale che non esiste, del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, integrare una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 476 cp (arg. ex Cass. Sez. 5, 15.4.1999 n. 7566, Domenici, rv. 213624).
Prividi pregio per le ragioni già esposte in tema di concorso nel reato ex art. 110 cp sono le doglianze dei ricorrenti in ordine alla loro ritenuta partecipazione criminosa nei reati di falso, posto che questi sono stati realizzati con finalità strumentali rispetto ai consumati episodi di peculato dei quali sono univocamente partecipi il PO e la AC (è al riguardo sufficiente, anche per quel che concerne gli episodi di falso, richiamare a tacer d'altro- le conversazione telefoniche intercettate avvenute tra
IM, UG e PO di cui è fatta ampia menzione nell'ordinanza applicativa della misura cautelare).
C. Inconsistenti vanno giudicati i rilievi formulati dai ricorrenti in riferimento alle esigenze cautelari giustificanti l'applicata misura cautelare degli arresti domiciliari, attesa l'adeguata motivazione che il Tribunale del riesame offre delle proprie determinazioni decisorie reiettive. Sottolineano, infatti, i giudici del riesame la persistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio, mettendo in luce gli interventi e la "spregiudicatezza" con cui i due indagati si sono mossi dopo aver appreso degli accertamenti attivati nei loro confronti (l'ordinanza di riesame fa esplicita menzione dei reati di falsità di cui ai capi 23 e 24). Analogamente idonea ed esauriente deve reputarsi la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha escluso allo stato, anche in rapporto ai titoli dei reati contestati e alla loro intrinseca gravità, la potenziale apprezzabilità di situazioni in senso lato premiali riconducibili alla previsione di cui all'art. 275 co. 2 bis cpp.
La dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni impone (art. 616 cpp) la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di
6 ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare nella misura di euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 10 dicembre 2007
Il consigliere estensore Giacomo Paoloni Il Presidente Adolfo Di VirginioJun y 20 IL CANCELLIERE SUPER C1
DI LI
Depositato in Cancelleria Deali 1.2 FEB. 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
معموري
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