Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Z ONE5 670/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORT pagamento ERZA IVILE di indebito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.19322/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 22136/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 12237 Cron. TRIFONE Consigliere Dott. Francesco MALZONE Consigliere Rep. 2045 Dott. Ennio FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 26/01/01 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: CORIC SUPREMA DI CAS SAZIONE UFFICIO COP E S ENT ENZA Richiesta copia_stuga uge dai Sig.per diritti L... 602 sul ricorso (n. 19822/98 R.G.) proposto da: GENERALE PARTECIPAZIONI s.r.l., in liquidazione coatta 18 APR. 2001 IL CANCELLIERE amministrativa, in persona del commissario liquidatore LIRE 3000 CANCELLERIA Roberto Sanseverino, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 39, presso l'avv. Sergio Smedile, che lo difende giusta delega in atti;
CG50 266 ricorrente - CG509267
contro
PREMAFIN FINANZIARIA s.p.a.; IFA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI s.r.l. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimate - Richieschiesta copia esecutiva 2001 nonché dal Sig. per diritti L 0+82800-8 sul ricorso (n. 22436/98) proposto da: il 25 GIU 2001 IL CANCELLIERE 167 1 PREMAFIN FINANZIARIA s.p.a. in persona del suo presi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dente pro tempore CA CI, elettivamente domicilia- Richiesta copia studio dal Sig. SEDILE to in Roma, via Oslavia n. 14, presso l'avv. Francesco dal Sig. 76000 per diritti L. Mancuso, che lo difende unitamente all'avv. Oscar Pi- il IL CANCELLIERE stolesi, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale CANCEL
contro
PARTECIPAZIONI s.r.l. in GENERALE liquidazione coatta amministrativa;
- intimata CANCELLER avversO la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2898/97 del 2 luglio 3 ottobre 1997 (R.G. 1602/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica DE338148 udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Smedile per la ricorrente principale e l'avv. F. Mancuso per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso princi- pale, perdita di efficacia del ricorso incidentale e, in subordine, il rigetto del ricorso principale con as - sorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 La s.r.
1. GENERALE PARTECIPAZIONI e la s.r.l. IFA, Finanziaria di Partecipazione, entrambe in liquidazione coatta amministrativa hanno convenuto in giudizio, in- nanzi al tribunale di Milano, la s.p.a. PREMAFIN per sentirla condannare alla restituzione della somma di lire 1.162.000.000 a suo tempo corrisposta alla conve- nuta in esecuzione di un contratto preliminare di com- pravendita, poi consensualmente risolto. Esponevano le attrici che a seguito della interve- nuta risoluzione del contratto in questione la s.p.a. PREMAFIN, anziché restituire la somma in questione ad esse concludenti, che l'avevano pagata, aveva indebita- mente corrisposto tale importo alla società LI IO 88. Costituitasi in giudizio la s.p.a. PREMAFIN questa chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infon- data. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 23 gennaio 1994 rigettava la domanda at - trice. Gravata tale pronunzia dalle soccombenti GENERALE PARTECIPAZIONI s.r.l. e dalla IFA Finanziaria di Parte- cipazioni s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa la corte di appello di Milano, con sentenza 2 luglio - 3 3 ottobre 1997 rigettava l'appello confermando la sen- tenza dei primi giudici. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso affidato a due motivi e illustrato da memoria, la GENERALI PARTECIPAZIONI. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi la PREMAFIN FINANZIARIA s.p.a. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la IFA Finanziaria di Parteci- pazioni s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. È pacifico in causa, tra le parti, che con scrittura 8 aprile 1988 la IMMOB BLIARE OL s.p.a. si è obbligata a vendere alla IFI s.p.a., che aveva promesso di acquistare per sé ente о persona da desi- e l f e gnare, uno stabile in corso di costruzione in Milano, via Tesio n. 29, al prezzo complessivo di lire 1.150.000.000, oltre IVA, con pagamento dilazionato. In esecuzione di tale contratto la primittente alienante riceveva la complessiva somma di lire di lire 1.350.000.000 oltre IVA, di cui lire 500.000.000 oltre IVA alla stipula, lire 300.000.000 più IVA in data 3 maggio 1988, lire 300.000.0000 il 20 settembre 1988 e lire 250.000.000 il 5 ottobre 1988. 4 Gli ultimi due pagamenti, oggetto della presente controversia, era eseguiti dalla IFA s.p.a. mediante consegna di due assegni emessi dalla GENERALI PARTECI- PAZIONI s.p.a. Successivamente, con scrittura 2 novembre 1988 le parti hanno, consensualmente, risolto il preliminare sopra descritto, dichiarando che una volta restituite le somme fino ad oggi versate non avrebbe avuto più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi tito- lo, ragione o causa, in relazione al preliminare stes- SO. Con lettera in pari data, ancora, la LI OL comunicava alla IFA con la presente vi resti- み tuiamo, a seguito dello scioglimento consensuale in da- つ datato 8 aprile 1988 la ta odierna del preliminare oltre ad IVA al 2% per somma di lire 1.329.215.686, lire 22.784.314 per il complessivo ammontare di lire 1.162.000.000. Ciò come da relativa nota di credito n. 11 del 2 novembre 1988» e la IFA rispondeva alla stessa con lettera in data 4 novembre 1988 nella quale dava quietanza della complessiva somma di lire dichiarando di non avere più nulla a 1.162.000.000, pretendere in relazione alla scrittura privata dell'8 aprile 1988. 5 Successivamente a tali fatti, il 18 novembre 1988 la LI OL si è obbligata a vendere alla LI IC IO 88 PRIMA s.r.l., che promet- teva di acquistare, lo stabile in questione, al prezzo la promittente alie- di lire 1.150.000.000 oltre IVA e l'importo di lire nante dichiarava di ricevere 1.162.000.000 contestualmente alla stipula del prelimi- nare, di cui lire 1.139.215.682 quale acconto e lire 22.784.314 quale IVA al 2%. Di tale complessivo importo lire 300.000.000 erano considerate caparra confirmato- ria e si prevedeva, altresì, che la una residua somma di lire 11.000.000 sarebbe stata versata entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori, successiva alla consegna. Nelle more, con atto 22 marzo 1989 la PREMAFIN FI- NANZA RIA s.p.a. incorporava, tra l'altro, la IMMOBI- LIARE OL s.p.a. assumendone tutti i diritti e gli obblighi e con scrittura 29 marzo 1990 le parti risol- vevano consensualmente anche il contratto 18 novembre 1988 dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa in relazione al preliminare e la PREMAFIN si impegnava a restituire le somme ricevute entro tre giorni. Successivamente, con lettera 28 maggio 1990 diretta alla LI IC IO (e dal legale rappre- sentante di questa regolarmente sottoscritta per rice- vuta) la PREMAFIN precisava: «vogliate restituirci CO- pia della presente sottoscritta dal vostro legale rap- presentante per ricevuta della somma sopra indicata e per quietanza globale di quanto oggi versatovi e più esattamente per lire 1.585.188.115. Tale somma compren- de i seguenti versamenti: lire 500.000.000 versati in data 14 luglio 1989; lire 80.000.000 versati in data 20 settembre 1989; lire 798.535.686 versati in data 29 gennaio 1990; lire 183.868.115 versati in data 6 febbraio 1990; nonché lire 22.784.314 versati in data odierna. La sottoscrizione da voi posta in calce a copia della presente varrà anche quale espressa conferma di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo in relazione alle obbligazioni contrattuali sopra richiamate».
3. Sulla base di tale, non contestata dalle parti, ricostruzione dei fatti, la corte di appello di Milano ha rigettato la domanda della GENERALI PARTECIPAZIONI s.p.a. atteso che per effetto della risoluzione consen- suale del secondo preliminare la PREMAFIN non poteva che restituire alla sua contraente, la LI TE- SIO, appunto, le somme ricevute in adempimento del pre- liminare risolto, unica legittimata a pretenderne la restituzione.
4. Con il primo motivo la ricorrente principale GE- NERALI PARTECIPAZIONI s.r.
1. denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 1199 e 2033 C.C., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.». Si osserva che nella propria comparsa conclusionale di primo grado essa concludente aveva descritto giuri- dicamente la propria posizione come riportato dalla pa- gina 15 alla pagina 17 del ricorso e che su tali argo- mentazioni né il tribunale, né la corte di appello han- no speso una sola parola.
5. La deduzione è inammissibile. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 5. 1. Quanto all'omesso esame, da parte del tribu- nale, delle considerazioni giuridiche svolte dalla at- tuale ricorrente nella propria comparsa conclusionale di primo grado, la deduzione è palesemente inammissibi- le, atteso che il ricorso per cassazione deve investire esclusivamente la sentenza impugnata e non pertanto - quella di primo grado, anche se, per ventura confermata da quella oggetto di ricorso. 8 5. 2. Quanto, ancora, all'omesso esame, da parte dei giudici di secondo grado, delle considerazioni e delle difese svolte dall'attuale ricorrente nella già ricordata comparsa conclusionale di primo grado, deve escludersi, contemporaneamente, che il giudice di ap- pello fosse onerato dal dovere di esaminare tali dife- se. Giusta la testuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. «l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione» è evidente, pertanto, che il giudice - ex art. 112 c.p.c. d'appello deve pronunziarsi esclusivamente sulla domanda così come prospettata nell'atto di appello e non certamente fare riferimento a scritti anteriori. Deriva, da quanto sopra, che era onere dell'attuale ricorrente non limitarsi a trascrivere le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado, in sede di com- parsa conclusionale, ma indicare in quale atto del giu- dizio di appello il giudice di secondo grado era stato legittimamente (e, quindi, con il rispetto del princi- pio del contraddittorio e delle regole che disciplinano il giudizio di appello) investito di quelle questioni, certamente non trattate in sentenza. In difetto, essendo inibito a questa Corte compie- re, d'ufficio, indagini di sorta, e pronunziare su que- stioni non dedotte dalla parte ricorrente, è evidente, come anticipato, che deve dichiararsi, anche sotto il profilo in esame, la inammissibilità della deduzione.
6. Con il secondo motivo la ricorrente principale denunzia «violazione ○ falsa applicazione degli art. 2036 e 1203 n. 5 c.C., ultimo comma anche in tal caso con omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.>>. -Eccepisce, al riguardo in via pregiudiziale e as- FINANZIARIA che la questione,sorbente la PREMAFIN nei termini come sopra prospettati, è «inammissibile, perché del tutto inedita, essendo proposta per la prima volta» in questa sede di legittimità. Al fine di dimostrare l'infondatezza di tale ultimo 378 c.p.c. la ri-rilievo nella memoria di cui all'art. corrente principale afferma, testualmente «l'invoca- zione dell'art. 2036 c.c. non è nuova>>>. «L'argomento fu, infatti, introdotto dalla stessa PREMAFIN anche se quest'ultima sostiene di averlo ab- bandonato nelle difese successive alla comparsa da noi richiamata nel ricorso. L'argomento fu, quindi, oggetto di discussione e di dibattito e doveva essere preso in 10 esame dalla Corte di merito proprio perché il preteso abbandono non si era verificato». comparsa di costituzione e di A pagina 16 della risposta dalla PREMAFIN conclude sul punto la ricor- - rente principale leggesi chiaramente: "richiamate espressamente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni ed ar- gomentazioni proposte in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte" »>.
7. Il motivo è inammissibile, perché relativo a questione nuova (cfr. Cass., 31 marzo 2000, n. 3928), che, sebbene prospettata in primo grado, non appartene- secondo grado e, per- va al dibattito del giudizio di in sede di legittimità tanto, non era riproponibile, (Cass., 19 maggio 1999, n. 482). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 346, c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente ri- proposte in appello, si intendono rinunciate». In mancanza di una norma specifica sulla forma nel- la quale la parte, che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui alla ricordata disposizione deve reite- rare le domande e le eccezioni, in senso proprio, non accolte in primo grad☑CMCM De: pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di legittimità che queste 11 possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. La proposizione, tuttavia, per se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo suffi- ciente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass., 30 maggio 1996, n. 5028; Cass., 16 maggio 1997 n. 4944. cfr., altresì, Cass., 20 febbraio 1998, n. 1798, nonché Cass., 17 dicembre 1999, n. 14267). Certo quanto sopra è palese la inammissibilità del motivo in esame, che prospetta una questione nuova, estranea al giudizio di secondo grado. A prescindere, comunque, dal considerare che atteso che la questione stessa era stata prospettata non dalla società attualmente ricorrente principale, ma dalla controparte, in grado d'appello risultata totalmente vincitrice, è evidente che la censura, sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, è comunque infondata nel merito. Anche nella ipotesi, infatti, la PREMAFIN s.p.a. avesse espressamente (come vuole l'art. 346 c.p.c.) ri- proposto in grado di appello la questione specifica prima della rimessione della causa al collegio, i giu- dici a quibus non avrebbero potuto comunque esaminare 12 la questione stessa, prospettata dalla parte appellata solo in via subordinata all'eventuale accoglimento (che è certamente mancato) della impugnazione di contropar- te.
8. Risultato infondato in ogni sua parte il ricorso principale, in conclusione deve rigettarsi, con as- - sorbimento di quello incidentale, espressamente condi- zionato all'eventuale accoglimento di quello principale e condanna della parte GNERALE PARTECIPAZIONI s.r.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimi - tà, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna la ricorrente principale la GENERALE PAR- TECIPAZIONI s.r.l. in liquidazione coatta amministrati- va al pagamento delle spese di questo giudizio di le- gittimità in favore della ricorrente incidentale PREMA- FIN FINANZIARIA s.p.a., liquidate in lire 550.600 oltre lire 12.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 gennaio 2001. 13 il Consigliere relatore est. Mein fuke il Presidente Angel quilon IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18. APR. 2001- M 0 IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattista P U S 14 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG. 2001 Serio .4 Registrato in a 330.000 Trecentohenton 23431 versate £. ......... p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DFLIPPO) al n. Giudiziari (lire 11 Responsabile Servizio CHINIY (Dr. M. RAC Z Y 1 0 0