Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2000, n. 12288
CASS
Sentenza 27 settembre 2000

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In materia edilizia, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ne' il sequestro può essere mantenuto a garanzia dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o della demolizione ordinata ex art. 7 legge n. 47 del 1985. In tal caso l'accertamento sull'avente diritto va esteso alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa esser derivata la acquisizione gratuita al patrimonio disponibile comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di quella pertinenziale.

La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, previsto dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, non potendo protrarsi fino all'esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo eventualmente instaurato a seguito del diniego di sanatoria.

Costituiscono lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che comunque trasformino durevolmente l'area impegnata dai lavori stessi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una piscina, di cui la Corte ha escluso la riconducibilità alla categoria degli interventi di "destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetria" prevista dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n. 662).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2000, n. 12288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12288
    Data del deposito : 27 settembre 2000

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