Sentenza 27 settembre 2000
Massime • 3
In materia edilizia, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ne' il sequestro può essere mantenuto a garanzia dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o della demolizione ordinata ex art. 7 legge n. 47 del 1985. In tal caso l'accertamento sull'avente diritto va esteso alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa esser derivata la acquisizione gratuita al patrimonio disponibile comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di quella pertinenziale.
La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, previsto dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, non potendo protrarsi fino all'esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo eventualmente instaurato a seguito del diniego di sanatoria.
Costituiscono lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che comunque trasformino durevolmente l'area impegnata dai lavori stessi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una piscina, di cui la Corte ha escluso la riconducibilità alla categoria degli interventi di "destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetria" prevista dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n. 662).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2000, n. 12288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12288 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 27/09/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " ALFREDO TERESI " N. 3123
3. " CLAUDIA SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 40998/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AG UR, n. a Chicago il 22.12.1955
avverso la sentenza 13.4.1999 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Enzo Cupitò, il quale ha concluso chiedendo il rinvio della trattazione del processo e, nel merito, l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13.4.1999 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 26.3.1998 del Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano, che aveva affermato la penale responsabilità di AG UR in ordine ai reati di cui:
a) all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: una piscina di mq. 122,74; un manufatto con strutture in cemento armato su una superficie di mq. 400 circa, parzialmente emergente dal piano di campagna ed un muro di sostegno in cemento armato lungo mt. 13 e con altezza fuori terra variabile da mt. 0,50 a mt. 3,25 - acc. in Bracciano, via S. Celso, fino all'11.6.1996);
b) agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto e lire 40.300.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AG, il quale - sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e contraddittorietà della motivazione - ha eccepito:
- la nullità della sentenza di primo grado, avendo il Pretore emesso, subito dopo la pronuncia della stessa, due ordinanze il cui contenuto costituirebbe prova di una decisione di condanna pregiudizialmente adottata, con violazione dei diritti della difesa;
- l'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati, essendosi egli rivolto, per la realizzazione dei progetti, a professionisti "di chiara fama" confidando con razionale affidamento che la professionalità degli stessi avrebbe dovuto impedirgli di incorrere in violazioni di legge;
- l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati, "trattandosi di opere pressoché completamente interrate";
- l'erroneo affidamento degli immobili, in seguito al dissequestro degli stessi, al Comune di Bracciano sull'inesatto presupposto dell'intervenuta acquisizione di essi al patrimonio comunale in seguito all'accertata inottemperanza dell'ordine di demolizione. - la prescrizione di tutti i reati, poiché i lavori edilizi contestati sarebbero stati eseguiti nei mesi di febbraio-marzo dell'anno 1994;
- l'illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Con memorie successive il difensore del AG ha prospettato:
di avere presentato, in data 3.6.2000, istanza di riesame del diniego opposto alla richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985; di avere conseguito il rigetto anche di tale richiesta e di avere impugnato detto provvedimento davanti al giudice amministrativo.
All'odierna udienza ha insistito, pertanto, per ottenere un rinvio, rappresentando che la fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di sospensiva era stata richiesta al T.a.r. del Lazio con istanza del 21.9.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto all'eccezione procedurale, deve rilevarsi che l'imputato, con i motivi di appello, aveva lamentato la nullità della sentenza di primo grado in quanto il Pretore, subito dopo la lettura del dispositivo della stessa, aveva dato lettura di due provvedimenti il cui contenuto costituirebbe prova di una decisione pregiudizialmente adottata (trasmissione di copia degli atti al P.M. per la valutazione dell'ulteriore esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed all'art. 734 cod. pen., nonché per la verifica della ricorrenza di eventuali ipotesi di reato connesse alla mancata demolizione dei manufatti abusivi in sede amministrativa - comunicazione al Comune di Bracciano che i manufatti medesimi erano stati dissequestrati ed affidati a quella Amministrazione).
La Corte di merito ha rigettato tale eccezione, argomentando che trattasi di provvedimenti su modulo prestampato, logicamente conseguenti a sentenza di condanna in materia urbanistica. Essi, pertanto, legittimamente erano stati redatti dopo la redazione di un dispositivo di condanna.
Il ragionamento è coerente e non trova smentite, mentre resta assolutamente indimostrato l'assunto secondo il quale il Pretore avrebbe redatto quelle ordinanze anteriormente alla discussione del difensore.
2. Sono lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata (vedi Cass., Sez. III 25.11.1997, n. 10709, Mirabile;
1.6.1994, n. 6367, Gargiulo;
11.7.1983, n. 9377, Salvatore;
22.6.1983, n. 9069, Bregoli;
3.6.1980, n. 10211, Acco). In particolare, la realizzazione della piscina oggetto del presente procedimento non può ricondursi alla categoria degli interventi di "destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetrie" per i quali l'art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996, n. 662 (modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.1996, n.669, convertito nella legge 28.2.1997, n. 30 e dall'art. 11 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n. 135) prevede la facoltà di esecuzione previa mera denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24.12.1993, n. 537. La realizzazione di detta piscina, infatti, non è stata eseguita mediante la mera destinazione di un'area all'attività sportiva del nuoto, ma ha comportato l'esecuzione di lavori di scavo, rivestimento ed installazione di impianti tecnologici (vedi Cass., Sez. III 22.10.1999, n. 12104, Iorio), 3. Dei reati contravvenzionali in oggetto si risponde anche a titolo colpa. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364) e, nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito hanno escluso che l'imputato abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire l'esatta conoscenza della normativa vigente.
Il ricorrente, al contrario, si è limitato ad asserire di essersi avvalso dell'opera di professionisti, ai quali aveva affidato la cura della "intera fase del progetto", e di avere ricevuto da costoro "ampie assicurazioni sulla realizzabilità del progetto" medesimo. Ciò - come esattamente rilevato dalla Corte territoriale - (quand'anche fosse effettivamente avvenuto) non varrebbe ad elidere la sua personale responsabilità, sia per la connotazione personalistica del dovere di diligenza sia perché non risulta neppure prospettato che il convincimento della liceità della propria condotta sia stato tratto da un comportamento positivo degli organi amministrativi ovvero da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.
L'esecuzione dei lavori, del resto, non era diretta da alcun professionista abilitato ed evidentemente quei progettisti "di chiara fama" ai quali il AG asserisce di avere fatto ricorso avevano con opportuna prudenza preso le distanze dagli illeciti che si stavano commettendo.
4. 1 reati non sono prescritti.
Trattasi, invero, di contravvenzioni la cui permanenza si è protratta - come da contestazione - "fino all'11.6.1996", data in cui i lavori non erano completati e proseguivano senza il progetto esecutivo e senza la direzione di un professionista abilitato. Il termine massimo di prescrizione (di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) verrà perciò a scadere soltanto l'11.12.2000.
5. Nel caso in esame risulta già respinta due volte la richiesta di concessione in sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della legge n. 47/1985. Non si ravvisa pertanto, la causa estintiva del reato prevista dall'art. 22 della legge n. 47/1985 ne' sussiste alcun motivo di sospensione attuale del procedimento (nessun effetto deriverebbe, ai fini penali, dall'eventuale adozione del provvedimento cautelare richiesto al giudice amministrativo).
Nell'ipotesi di ricorso al T.a.r. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché l'art. 22, 1^ comma, della stessa legge dispone che - qualora venga richiesta concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 - l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa fino all'esaurimento dei "procedimenti amministrativi di sanatoria".
La durata della sospensione, dunque, viene temporalmente limitata dalla legge alla decisione degli organi comunali sulla domanda (manifestata anche nella forma tacita del silenzio-rigetto prevista dal 2^ comma dell'art. 13) ed a tale interpretazione ha aderito la Corte Costituzionale, che - con sentenza n. 370 del 31.3.1988 - ha affermato che la sospensione del procedimento penale (e dei termini di prescrizione) opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, escludendo che la stessa possa protrarsi fino all'esaurimento di tutti (o di alcuni) delle fasi e dei gradi dei procedimenti giurisdizionali amministrativi instaurati a seguito del diniego di sanatoria (vedi Cass., Sez. III:
22.2.1999, n. 2220, Sasso;
21.4.1994, n. 4614, Cammariere;
18.12.1993, n. 11604, Schiavazzi;
18.12.1991, n. 12779, Leggio;
1.3.1991, n. 2688, Romeo).
Il giudice penale, del resto, ha il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato e, così operando, non soltanto svolge un compito primario riservato alla giurisdizione, che non può essere delegato alla P.A. ma neppure è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo.
6. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva con ripristino dello stato dei luoghi, disposta ex art. 7, ultimo comma, della legge n.47/1985. Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato.
7. In tema di dissequestro e di restituzione del bene al legittimo proprietario, deve rilevarsi che, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, 4^ comma, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia ne' dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione (vedi Cass., Sez. III, 5.2.1990, n. 1534) ne' della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (Cass., Sez. III: 25.2.1995, n. 104, ric. Sansuini). La restituzione dell'immobile abusivo deve essere effettuata all'avente diritto, sicché il relativo accertamento va esteso alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui possa essere derivata l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di quella pertinenziale, al patrimonio disponibile del Comune, prevista dai commi 3 e 6 dell'art. 7 della legge n. 47/1985 (vedi Cass., Sez. III: 10.11.1998, Di Marco;
8.7.1995, n. 2816, P.M. in proc. Oviello;
1.12.1995, n. 3572, ric. Lo Noce). Nella fattispecie in esame è stata verificata l'inottemperanza volontaria all'ordine amministrativo di demolizione nel termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordine stesso e da ciò discende, "ope legis", l'efficacia acquisitiva della proprietà delle opere abusive.
L'Amministrazione comunale ha notificato, inoltre, all'imputato verbale di constatazione dell'inottemperanza e tale atto di accertamento spiega il duplice effetto di legittimare il Comune all'immissione in possesso dei manufatti illeciti ed alla trascrizione del titolo di acquisto nei registri immobiliari (vedi, tra le decisioni più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 9.11.1998, n. 1595). Legittimo deve considerarsi, pertanto, l'affidamento degli immobili, in seguito al dissequestro degli stessi, al Comune di Bracciano.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000