Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
EVARIE DEV E VARIE DCV IE DCV 0418 9 /01 E P U B B L I CA Y287890 SU REM DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto AX10745S occupazione acquisitiva composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: e preliminare cessione. dr. Giovanni Olla Presidente R.G. N. 8145/99 dr. Giammarco Cappuccio Consigliere dr. Giovanni Verucci Consigliere Cron. 9028 dr. Mario Adamo Consigliere Rep. 1409 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 22.11.2000 ha pronunciato la seguente: S E N T E NZA sul ricorso iscritto al n. 8145 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto CANCELLERIA DA IC TE e ON IC IU, ere- de di IC UA, deceduto l'8.4.1998, ambe- 006632931 due elettivamente domiciliati in Roma, V. Scandriglia n. 7 (studio avv. Maria Pia Buccarelli), presso gli av- ti Raffaele e AS Caso, che li rappresentano V. 30663284 e difendono, per procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del sindaco, autorizzato con delibera della G.M. n. 215 del 26.5. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE 2165 5000 Richiesta copia studio Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE CANCELLERIA 2000 dal Sig. dal Sig. C ELL' 6000 per diritti L. per diritti L 1.2.3 MAR. 2001. il IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE BY267889 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE copia legale Richiesta copia dal Sig IC ON per diritti L.14000th - 2 1999 ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle 30 MAG. 2001 IL CANCELLIERE P Milizie n. 106, presso l'avv. Eugenio Gagliano, rappre- sentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala di Bari, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, 1^ LIRE 3000 sez. civ., n. 242 del 10 febbraio 13 marzo 1998. U- CANCELLERIA dita, all'udienza del 22 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. AS Caso e Franco Gagliardi La Gala, che insistono nelle CG508326 rispettive difese, e il P.M. dr. Rosario Russo, che CG508327 conclude per l'inammissibilità del controricorso e l' CG508328 accoglimento del ricorso. CG508329 Svolgimento del processo Nel 1987, AS e ES CI chiedevano al Tribunale di Bari la condanna al risarcimento dei dan- ni del comune di Gravina in Puglia che aveva occupato un loro terreno di mq. 11844, in tre fasi: a) mq.6484 a gennaio 1980 con il loro consenso, per costruire un asilo nido, in esecuzione d'un "preliminare di conven- zione per la cessione volontaria" dell'area a £.750 a mq., stipulato l'11 dicembre 1979, immediatamente ef- LIRE 2000 ficace per i privati e condizionato per l'ente locale CANCELLERIA all'approvazione del consiglio comunale deliberata nel BE135003 - 3 - 1980; b) mq.360, poco dopo, assegnati all'I.A.C.P. dal comune che aveva agito con il consenso dei proprieta- ri;
c) mq.4640, per decreto sindacale del 1984 per co- struire un piazzale a servizio dell'asilo. L'area, infine, era stata oggetto del decreto sinda- cale del 24 marzo 1986, che aveva autorizzato l'occu- pazione dell' intero fondo CI di mq. 32.783, dopo la sua irreversibile trasformazione. Con il risarcimento dei danni per le aree di cui ai capi a e c, gli attori domandavano la risoluzione del preliminare del 1979, per inadempimento del comune, e l'indennizzo per i mq. 360 destinati all'I.A.C.P., con rivalutazione ex art. 1224 c.c. e interessi. Per il comune, la piena legittimità e validità del de- creto sindacale del 24 marzo 1986 rendeva improcedibi- li e inammissibili le domande dei CI, essendo ancora in corso l'occupazione legittima. Il Tribunale di Bari, nel 1991, accoglieva la domanda dei CI, condannando il comune di Gravina in Puglia a pagare agli attori f. 2.659.039.577, a titolo risarcitorio per la perdita del suolo e £. 367.809.600 per indennità di occupazione legittima, con interessi dal termine di questa (24.3.1991) al saldo. Con l'appello il comune insisteva per l'inammissibili- tà della domanda e la prescrizione dell'azione risar- citoria e, in via subordinata, chiedeva di determinare il dovuto per i mq.6484 di cui al preliminare del 1979 in £. 4.863.000, in ragione del corrispettivo in quel- lo fissato, riducendo la valutazione delle aree. Gli appellati in via incidentale chiedevano di liqui- dare i valori di tutte le aree "occupate in virtù de- gli atti convenzionali e d'imperio di occupazione, in- tervenuti prima del 24.3.86, con riferimento alle sca- denze dei rispettivi termini di occupazione legittima" e di riconoscere la decorrenza degli interessi da ta- li scadenze, con ulteriore rivalutazione del dovuto fino alla decisione. La Corte di appello di Bari, con sentenza 10 febbraio 1998, riduceva il risarcimento a £. 143.886.600, rile- vando la liceità dell'occupazione di mq. 6484 per ef- fetto del preliminare, e di quella di mq. 360, per cui vi era stato l'assenso dei proprietari. Il tribunale non si era pronunciato sulla risoluzione del preliminare di cessione volontaria e i CI non avevano riproposto in via incidentale la loro do- manda, e quindi il contratto era efficace;
l'indennità d'occupazione, poi, per la quale i primi giudici erano funzionalmente incompetenti, non era stata chiesta con la citazione e sulla stessa mai il comune aveva accet- tato il contraddittorio, insistendo solo per l'impro- 5 cedibilità della domanda, per cui evidente era su que- sto punto l'ultrapetizione della sentenza impugnata. Per le aree occupate con il consenso dei CI, mancava l'illiceità dell'occupazione ed era impossibi- le l'accessione invertita, e quindi l'azione risarci- toria era fondata solo per la perdita dei terreni oc- cupati per il decreto sindacale del 1986 (mq. 5.615), a decorrere da questo fino al 24 marzo 1991, data da cui l'occupazione stessa era divenuta illecita, dando luogo all'acquisizione in favore del comune. Rigettata l'eccezione di prescrizione, la Corte terri- toriale valutava i suoli £. 46.500 a mq. al 1° gennaio 1980, e ai sensi dell'art. 5bis comma 7bis della L.359 /92 come modificato dalla L. n. 662/96, liquidava nel- la somma indicata il risarcimento, oltre agli interes- si dal 1° gennaio 1980 (divenuto in dispositivo 1990). La rivalutazione era negata, ritenendosi il debito di valuta e non di valore e la metà delle spese dei due gradi di causa erano poste a carico del comune di Gra- vina in Puglia. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono ES CI e IU AP CI, quale erede di AS CI, per cinque motivi, e resiste con controricorso il comune di Gravina in Puglia. Ambedue le parti hanno presentato memorie. -- 6. - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente il controricorso, notificato oltre i termini dell'art. 370 c.p.c., va dichiarato inammis- sibile, perchè tardivo rispetto alla notifica del ri- corso, che il controricorrente erroneamente ritiene nulla e non vincolante come termine per la notifica- zione del suo atto (Cass. 18 febbraio 1997 n. 15019). Poichè non vi è stata notifica della sentenza impugna- ta con dichiarazione di residenza o elezione di domi- cilio, per i criteri alternativi del primo comma dell' art. 330 c.p.c., il ricorso per cassazione doveva es- sere notificato al procuratore costituito di
contro
- parte nel giudizio di appello (Cass. S.U. 20 dicembre 1993 n. 12593), essendo in contrasto con la lettera della legge la tesi per la quale, quando non vi sia notificazione della sentenza, la notifica del ricorso deve eseguirsi comunque presso la parte personalmente (Cass. 24 ottobre 1989 n. 4321). Deve anche negarsi che, come erroneamente si deduce nella memoria del co- mune, nel caso, il ricorso sia stato notificato oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza. Dalla valida notifica del ricorso del 26 aprile 1999, discende il termine massimo per il deposito di questo del 16 maggio successivo ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e l'inammissibilità del controricorso, notificato il 7 - 5 luglio seguente, perchè tardivo.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione de- gli artt. 346, 329, 324 e 343 c.p.c., pure per errata e insufficiente motivazione, per avere la Corte terri- toriale ritenuto valido e efficace l'atto preliminare del 1979, sulla cui risoluzione non vi era stata pro- nuncia del tribunale, che, invece, secondo i ricorren- ti, avrebbe considerato vincolante solo il decreto di occupazione del 24 marzo 1986, che comportava"una nuo- va procedura ablatoria", essendo "pienamente valido ed efficace, assorbente e confermativo dei precedenti at- ti convenzionali e decreti". I primi giudici, conside- rando "nuova "la procedura iniziata con il decreto del 1986, avevano escluso implicitamente la validità e vincolatività del preliminare del 1979, ed è pertanto errata la decisione d'appello che ha negato la pronun- cia del tribunale sulla risoluzione. Strettamente connessa alla prima è la seconda censura, che denuncia falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., anche per vizi logico-giuridici della motivazione, per essersi ritenuta efficace la convenzione preliminare a causa dell'omessa proposizione di appello incidenta- le sul punto dai CI;
l'accoglimento della do- manda risarcitoria, con riferimento anche al suolo og- getto della convenzione del 1979, assorbirebbe l'azio- - 8 ne di risoluzione, da non riproporsi con l'appello, a- vendo il tribunale soddisfatto con la sua pronuncia l' interesse ad essa sotteso ed essendosi avuta dai Pel- licciari acquiescenza alla sentenza del tribunale sul rilievo esclusivo del decreto d'occupazione, per cui inutile era proporre gravame incidentale (Cass. n. 756 e 2872 del 1987 e 2070 del 1993, citate in ricorso). Simile è il terzo motivo di ricorso, che deduce viola- zione degli artt. 112, 113 c.p.c., in relazione agli artt. 324 e 329 e 345 c.p.c., pure per omesso rilievo di fatti attinenti a punto decisivo della lite, avendo la Corte pugliese mancato di rilevare che il comune, in primo grado, nulla aveva eccepito sulla risoluzione domandata dagli attori, deducendo invece l'esclusiva efficacia del decreto d'occupazione del 1986, negando ogni vincolo contrattuale a causa della mancata appro- vazione dell'accordo dal consiglio comunale. In viola- zione dell'art. 345 c.p.c., il comune ha proposto la domanda "nuova" di pagare le aree oggetto del prelimi- nare al prezzo in questo indicato, considerato ancora vincolante, dopo avere in primo grado affermato che solo il decreto d'occupazione del 1986 aveva effetti. La controparte, con la conclusionale in appello del 1996, riconoscendo che ai CI competeva, per le aree di cui è causa, l'indennità d'occupazione, da 9 liquidare negli interessi legali sul valore del fondo di £. 46.500 a mq. al 1980 e non quindi sul prezzo del preliminare e il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva da liquidare ai sensi del comma 7bis dell' art. 5bis L. 359/92, in riforma della decisione del tribunale, aveva fatto acquiescenza al superamento del contratto ad opera dei primi giudici.
1.1. Come dedotto in ricorso, "la parte totalmente vit- toriosa in primo grado, la cui posizione processuale abbia avuto integrale accoglimento per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni, in caso di appello della con- troparte, le ragioni pretermesse in sentenza, purchè ad esse non rinunci espressamente o tacitamente" (Cass. 25 gennaio 2000 n. 824 tra molte). Nel caso, avendo i CI domandato in via inci- dentale di "determinare il valore delle singole aree occupate in virtù degli atti convenzionali e di impe- rio di occupazione intervenuti prima del 24.3.86, con riferimento alle scadenze dei rispettivi termini di occupazione legittima", essi hanno in appello tacita- mente rinunciato alla risoluzione e fatto acquiescenza alla validità ed efficacia del preliminare, già affer- mata dal tribunale, che considera il decreto di occupa- zione solamente "confermativo" dell'atto convenzionale 10 - fondante l'occupazione avvenuta nel 1980. La risoluzione per inadempimento del preliminare di cessione bonaria mai è stata pronunciata in primo gra- do e la domanda proposta dal comune in subordine con il gravame principale, di tenere conto del prezzo fis- sato nel predetto atto per liquidare le somme dovute per le aree oggetto di esso, imponeva agli appellati di insistere per la risoluzione di quell'atto che in- vece essi hanno chiesto di ritenere efficace. Non vi è stata quindi violazione dell'art. 346 c.p.c., perchè esattamente si è ritenuta rinunciata l'azione di risoluzione, perchè l'acquiescenza dei CI all'omessa pronuncia su quest'ultima risulta chiara dal loro gravame incidentale, con il quale si insiste per la validità e efficacia degli atti "convenzionali" cioè del preliminare stesso, con esclusione d'ogni vio- lazione dell'art. 329 c.p.c. dalla Corte territoriale. La domanda di risoluzione e quella di risarcimento nel connesse al punto da determinare, con caso non erano la condanna per il secondo titolo, giudicato anche in ordine alla prima domanda, avente comunque natura au- tonoma (Cass. 10 settembre 1999 n. 9619) e non valuta- ta, per essersi dai primi giudici ritenuto che il de- creto d'occupazione del 1986 era compatibile con la efficacia dell'occupazione consentita per il prelimi- 11 - nare di cessione. La richiesta subordinata dell'ente locale, contenuta nell'appello, di esecuzione in forma specifica dell' atto preliminare di cessione esclude la dedotta vio- lazione dell'art. 324 c.p.c., non essendovi giudicato sull'inefficacia del contratto del 1979, indipendente- mente dall'appello incidentale che si fondava sul pre- supposto della validità e efficacia di tale atto, per cui non fu violato l'art. 343 c.p.c. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo di ricor- so, relativo all'inammissibilità e tardività, ex art. 345 c.p.c., della domanda per la prima volta proposta in appello dal comune, di esecuzione in forma specifi- ca della convenzione del 1979, domanda valutata come eccezione dalla Corte territoriale, senza violazione dell'art. 345 c.p.c., sancendosi solo che, per l'area oggetto del preliminare mai risolto, il consenso dei CI all'occupazione, ne esclude l'illiceità e osta all'occupazione acquisitiva, in mancanza di un termine finale dell'assenso a occupare l'area.
2. In quarto luogo si censura la sentenza della Corte di Bari per violazione degli artt. 112, 113 e 329 c.p. C. e per carente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'indennità d'occupazione, sul quale si sarebbe formato il giudicato della sentenza 12 di primo grado, non essendovi impugnazione del comune.
2.1. A pag. 9 della sentenza impugnata sono richiamati i motivi d'appello che riguardano anche la durata del- l'occupazione legittima, l'errata liquidazione del do- vuto e la misura del suolo occupato e acquisito. Vi fu quindi impugnazione sull'indennità di occupazio- ne e in particolare sulla misura di essa, mentre l'in- competenza funzionale del Tribunale a liquidarla, non essendovi giudicato sul punto a causa del gravame, era rilevabile in appello anche d'ufficio, per cui anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi.
3. Il quinto e ultimo motivo di ricorso lamenta falsa applicazione dell'art. 3 comma 65 della L. 662/96 e motivazione contraddittoria sulla svalutazione mone- taria non riconosciuta nella somma dovuta. Poichè la disciplina della norma citata si riferisce alle conseguenze di un illecito da cui scaturisce un credito risarcitorio, la previsione di un criterio le- gale di reintegrazione per equivalente, non esclude che il debito dell'autore dell'illecito sia "di valo- re" e non "di valuta".
3.1. Il motivo è senza dubbio fondato, trattandosi di obbligazione da illecito extracontrattuale che costi- tuisce debito di valore e non di valuta, per cui la reintegrazione in forma specifica deve avvenire per e- 13 quivalente con i valori alla data della liquidazione e non a quella del sorgere dell'obbligo (cfr. con le sentenze citate in ricorso, anche la recente Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814). Per questo profilo il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari perchè si pronunci anche sul- le spese del giudizio di cassazione. 89000 La richiesta dei ricorrenti di correggere in questa 330000 sede la decorrenza degli interessi legali, fissata in dispositivo al gennaio 1990 e nei motivi al gennaio 1980, resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso, ri- getta i primi quattro motivi di ricorso e accoglie il il quinto;
cassa per quanto di ragione la sentenza im- pugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di ap- pello di Bari anche per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2000. Il presidente Yon tfonsigli consigliere estensore айт Pitts EHE OFFICIO DELLE ENTRAIR ROMA 2 Soria 4.8. MAG. 2001 al n21331 330.000 - Trecento tentonite, P. Il Dirigento Area Corvizi (D.ssa Maria Gr PIPILIPPO) Responsabilo Serviti i Giudiziari