Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8827
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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L'eventuale sanatoria edilizia ottenuta in relazione ad un immobile costruito in violazione delle norme edilizie ed in contrasto con gli obblighi assunti in un contratto di compravendita inerisce solo al rapporto tra la P.A. e il privato costruttore, ed ha soltanto l'effetto di consentire la conservazione dell'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della violazione alle sanzioni a questa conseguenti, ma non fa venir meno la contrarietà della costruzione alle norme che regolano i rapporti tra privati secondo la disciplina del codice civile e non comprime in alcun modo i diritti dei privati direttamente pregiudicati dall'attività oggetto della sanatoria.

Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno (provocato nel caso di specie dalla diminuzione nella fruizione dei servizi comuni determinata dalla edificazione di due appartamenti sulla una terrazza di copertura di un fabbricato condominiale), il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8827
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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