Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
La revoca dei benefici assistenziali a seguito della verifica negativa del requisito sanitario (nella specie, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, convertito in l. n. 425 del 1996) determina la ripetibilità delle somme indebitamente erogate, senza che la ripetizione possa ritenersi condizionata alla sospensione cautelativa delle erogazioni prevista dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 (v. ord. Corte cost. n. 448 del 2000).
Commentario • 1
- 1. I limiti del coordinamento finanziario dello StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 dicembre 2005
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 168/2004 (“decreto taglia-spese”), che fissava limiti, sia per le Regioni che per gli Enti Locali, alle spese per studi e incarichi di consulenza, per missioni all'estero, relazioni pubbliche e convegni, nonché per l'acquisto di beni e servizi. Le disposizioni dichiarate illegittime non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; “vincoli che, riguardando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. POTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LI NC, RG DA, RE MA, AN NG, PR VA, LI US, VE LA, LE IN MA, elettivamente domiciliati in ROMA, lungotevere MELLINI 39, presso lo studio MARUCCHI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNA FISCO OLDRINI e MANILIO FRANCHI, giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 283/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/11/00 - R.G.N. 438/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'NG Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 novembre 2000 la Corte d'appello di Milano, in riforma di numerose decisioni pretorili e dopo la riunione dei relativi processi, rigettava le domande proposte da LI CA LI ed altri qui indicati in epigrafe ed intese alla dichiarazione di irripetibilità, da parte dell'IN, delle somme percepite a titolo di assistenza per invalidità civile nel periodo compreso fra la visita di revisione e l'interruzione del pagamento, a seguito di conseguente revoca del beneficio.
La Corte osservava che l'art. 4, comma 3 ter, d.l. 20 giugno 1996 n. 323 conv. in l. 8 agosto 1996 n. 425 aveva previsto la revoca dei benefici assistenziali entro novanta giorni dalla data della visita di verifica negativa del requisito sanitario e che la sospensione cautelativa delle erogazioni, prevista nell'art. 5, comma 5, d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, nella specie mancata, non condizionava la ripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Ripetibilità che decorreva, ai sensi del medesimo comma, dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la LI e litisconsorti mentre l'IN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti, dopo aver richiamato l'ordinanza della Corte costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448, affermativa della necessità di immediata sospensione delle prestazioni revocande, lamentano la violazione dell'art. 3 l. n. 291 del 1988, che a loro avviso esclude la ripetibilità di somme non più dovute all'assistito, in caso di revoca del beneficio assistenziale. Col secondo motivo essi, deducendo la violazione degli artt. 5 d.P.R. n. 698 del 1994 è 37, comma 8,l. n. 448 del 1998, sostengono che le dette somme sarebbero irripetibili quando la pubblica amministrazione abbia omesso il provvedimento di sospensione cautelativa dell'erogazione.
La medesima censura essi ripetono nel terzo motivo, con riferimento all'art. 4, comma 3 ter, l. n. 425 del 1996. Col quarto motivo essi negano che in materia assistenziale sussista il diritto dell'ente erogatore alla ripetizione dell'indebito. Col quinto motivo, parlando di vizi di motivazione della sentenza impugnata, invocano la loro buona fede nella percezione dell'indebito.
Nessuno di questi motivi, da esaminare insieme per connessione, è fondato.
Occorre premettere che la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assistenza sociale non è negata da alcuna norma speciale ed è imposta dall'art. 2033 cod. civ.. È poi necessario considerare le seguenti disposizioni di legge. Il d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dettante norme procedimentali in materia di ""minorazioni civili" e connessi benefici economici, stabilisce nell'art. 5, comma 5: "Nel caso di accertata insufficienza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità".
L'art. 4 d.l. 20 giugno 1996, conv. in l. 8 agosto 1996 n. 425, contenente disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, dispone nel comma 3 ter in materia di verifica dello stato di invalidità civile: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale (dei servizi vari del Ministero del tesoro) provvede, entro novanta giorni dalla visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si ^ rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze - " in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica".
L'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria per il 1999) dice che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del tesoro dispone l'immediata sospensione del beneficio e provvede entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Da tutte queste norme di legge risulta chiaro che in caso di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti sanitari per i benefici di assistenza civile, il debito della pubblica amministrazione verso l'assistito si estingue (dalla data dell'insussistenza dei requisiti, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 323 del 1996 e dalla data della visita di verifica, dopo la detta entrata in vigore) e quanto pagato dopo l'estinzione dev'essere ripetuto in quanto indebito (Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, 14 ottobre 2002 n. 14590, 24 dicembre 2002 n. 18899). Il potere - dovere di sospensione dei pagamenti costituisce una cautela posta dal legislatore a favore dell'equilibrio finanziario della pubblica amministrazione già debitrice e non attribuisce alcun interesse giuridicamente protetto al soggetto privato, già creditore (Cass. n. 14590 del 2002 cit.). Nè l'interprete è vincolato da atti interni delle pubbliche amministrazioni, quali le circolari ora invocate dai ricorrenti. Quanto all'ordinanza n. 448/2000 della Corte costituzionale, che ha escluso un'illegittima disparità di trattamento fra indebito previdenziale e indebito assistenziale, essa dice bensì che la percezione dell'indebito non può protrarsi eccessivamente giacché la legge impone la pronta sospensione ed aggiunge che, in difetto di sospensione, si "pone il problema della ripetibilità", ma con tale espressione del tutto generica essa non vincola in alcun modo l'interprete delle suddette leggi e, caso mai, esprime un'esortazione al legislatore affinché questo si dia cura, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, di risolvere il problema, che nel frattempo rimane affidato al giudice -interprete delle leggi vigenti attualmente. Ed alla stregua di queste il problema è stato rettamente risolto dalla Corte d'appello di Milano. Rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004