Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 390
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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Massime1

La revoca dei benefici assistenziali a seguito della verifica negativa del requisito sanitario (nella specie, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, convertito in l. n. 425 del 1996) determina la ripetibilità delle somme indebitamente erogate, senza che la ripetizione possa ritenersi condizionata alla sospensione cautelativa delle erogazioni prevista dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 (v. ord. Corte cost. n. 448 del 2000).

Commentario1

  • 1I limiti del coordinamento finanziario dello Stato
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 dicembre 2005

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 168/2004 (“decreto taglia-spese”), che fissava limiti, sia per le Regioni che per gli Enti Locali, alle spese per studi e incarichi di consulenza, per missioni all'estero, relazioni pubbliche e convegni, nonché per l'acquisto di beni e servizi. Le disposizioni dichiarate illegittime non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; “vincoli che, riguardando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 390
Data del deposito : 14 gennaio 2004

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