Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
La deroga al principio di specialità tra illecito penale ed amministrativo, introdotto dall'art. 9, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, da parte del comma terzo dello stesso articolo relativamente ai reati in tema di alimenti, opera non soltanto in relazione alle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 689, ma anche con riguardo a quelle emanate successivamente. (Fattispecie relativa a concorso tra il reato di cui agli artt. 5, lett. a) e 6 della legge n. 283 del 1962 e l'illecito di cui all'art. 23 lett. p) del d.P.R. n. 162 del 1965 in relazione alla messa in vendita di vino trattato in modo da variarne la composizione naturale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32154 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Presidente del 01/07/2002
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere N. 1560
3. Dott. GRILLO CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere N. 48214/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA OR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 820/00 del 13/7/2000, pronunciata dal Tribunale di Ragusa. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ragusa, con la decisione menzionata in premessa, condannava GL GI alla pena di L.
2.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a), e 6, comma 4, L. n. 283/1962 - per aver posto in vendita sostanze alimentari (vino rosso da tavola) trattate in modo da variarne la composizione naturale (contenuto in rame superiore al consentito) - commessa il 17/10/98.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge, giacché il fatto non costituisce più reato, in quanto, essendo specificamente previsto e punito dal D.P.R. n. 162/1965 (art. 23 lett. 'p'), è stato depenalizzato dall'art. 1 D.L.vo n. 507/1999;
invero l'art. 9, comma 3, L. n. 689/1981 non può interpretarsi nel senso indicato dal Tribunale di Ragusa, altrimenti finirebbe con l'escludere sostanzialmente gli effetti della depenalizzazione, determinando 11 applicazione di altra norma penale più generale di quella depenalizzata. All'odierna udienza, il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Infatti all'imputato è stata fin dall'inizio contestata la violazione dell'art. 5, lett. a), L. n. 283/1962 e non quella, poi depenalizzata, di cui all'art. 23 D.P.R. n. 162/1965, per cui il ragionamento del ricorrente appare del tutto non condivisibile. Detta contestazione è assolutamente corretta, in applicazione dell'art. 9, comma 3, L. n. 689/1981 che, anche prima delle modifiche apportate dall'art. 95 D.L.vo n. 507/1999, prevedeva la prevalenza delle disposizioni penali degli artt. 5 e 6 L. n. 283/1962 sulle altre disposizioni speciali sanzionate amministrativamente. E, come è stato sostenuto da questa Corte Suprema (Sez. 6^, 15 giugno 1993, n. 8262, Perrotto ed altro), la deroga al principio di specialità tra fattispecie di illecito penale e amministrativo, introdotto dal menzionato art. 9, comma primo, L. n. 689/1981, da parte del terzo comma dello stesso articolo, relativo a reati in tema di alimenti, opera non soltanto in relazione alle norme vigenti antecedentemente alla legge n. 689/1981, ma anche in relazione a quelle successivamente emanate, a meno che - ovviamente - nella legge successiva non venga contemperata la deroga alla disposizione in questione, avente carattere generale.
Corretta dunque la scelta del giudice di merito, per cui il fatto ascritto all'imputato non è depenalizzato, ma anzi è sanzionato cumulativamente con arresto ed ammenda. L'errore del Tribunale, che ha condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria, non è però emendabile, in mancanza di ricorso del P.M..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002