Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32154
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Massime1

La deroga al principio di specialità tra illecito penale ed amministrativo, introdotto dall'art. 9, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, da parte del comma terzo dello stesso articolo relativamente ai reati in tema di alimenti, opera non soltanto in relazione alle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 689, ma anche con riguardo a quelle emanate successivamente. (Fattispecie relativa a concorso tra il reato di cui agli artt. 5, lett. a) e 6 della legge n. 283 del 1962 e l'illecito di cui all'art. 23 lett. p) del d.P.R. n. 162 del 1965 in relazione alla messa in vendita di vino trattato in modo da variarne la composizione naturale).

Commentario1

  • 1Ne bis in idem e CEDU
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32154
Data del deposito : 1 luglio 2002

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