CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20341 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.UZ FR, nato a [...] il [...] 2.GR MI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/03/2025 dalla Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo, quanto a GR, chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza quanto al delitto di falso aggravato, e, quanto a UZ, il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Massimo Biffa, difensore di fiducia di UZ, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli Avv.ti Raffaele Castellani e Carlo Petrone, difensori di fiducia di GR MI AN, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui UZ FR e GR MI AN sono stati rispettivamente condannati 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20341 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 29/01/2026 per concussione e falso in atto pubblico fidefaciente e, quanto a GR, per il delitto di falso in atto pubblico, aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen. A UZ, assistente della Polizia di Stato, si contesta: - quanto alla concussione, di avere costretto Di EN TO - con minacce consistite nel rappresentargli di arrestarlo e di farlo processare per direttissima per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui avesse continuato a chiedere le cure mediche in ospedale e, in particolare, esami strumentali - a non ricevere o rifiutare dette cure mediche e a firmare, contro la sua volontà, il foglio di dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale (Capo 5); - quanto ai reato di falso aggravato, di avere redatto una relazione di servizio avente contenuto falso in ordine agli accadimenti verificatisi 1'11.6.2017 (Capi 1- 2); di avere indotto in errore: a) gli operatori del servizio per l'emergenza sanitaria Ares 118, che avevano soccorso Di EN portandolo in ospedale, che attestavano falsamente che questi fosse in stato di fermo (capo 3); b) il dott. GR MI AN, che visitava Di EN in ospedale, e che redigeva una cartella clinica di Pronto Soccorso parzialmente falsa nella parte in cui affermava che lo stesso Bi EN aveva opposto resistenza all'arresto (capo 4). A GR, in qualità di medico chirurgo in servizio presso il Pronto soccorso, si contesta di avere redatto una cartella medica in cui avrebbe riportato falsamente la diagnosi "non segni di lesioni guancia destra. Non lesioni recenti elementi dentali" nei riguardi di Di EN TO, arrivato in ambulanza;
ciò l'imputato avrebbe fatto dopo aver proceduto a visitare il paziente, che non sottoponeva, malgrado le ripetute richieste di questi, ad alcun accertamento strumentale o radiografica, benchè gli fosse nota - in quanto riportata da lui stesso in cartella clinica- la dinamica pregressa violenta che aveva determinato il ricovero in ospedale (Di EN era stato colpito da UZ) ed essendo invece Di EN affetto da "frattura composta della mandibola destra, da una sub lussazione del candillo mandibolare destro, dalla frattura della corona con prognosi di 3 giorni (Capo 6). 2. Ha proposto ricorso per cassazione FR UZ articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene ai fatti di lesione di cui al capo 1) e all'assunto secondo cui l'imputato avrebbe cagionato la frattura scomposta della branca montante destra della mandibola di De Bendetto, giudicata guaribile in 30 giorni. Si sostiene che mentre nel capo di imputazione si farebbe riferimento ad un colpo inferto dall'imputato sulla guancia destra della persona offesa, che sarebbe caduta 2 contro un auto, Di EN in dibattimento avrebbe invece parlato di un colpo ricevuto sulla guancia sinistra. Il Tribunale aveva ritenuto comunque sussistente, pur in presenza di un compendio di evidenza incerta, il nesso causale tra la frattura e la condotta dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge. Il tema attiene alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei delitti di falso contestati ai capi 2-3-4. La Corte avrebbe ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. peri., ma non avrebbe tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. Nel caso di specie, non vi sarebbe stata nessuna menzione alla fede privilegiata dell'atto, né vi sarebbe stato un riferimento al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di deduce violazione del divieto di reformatio in peius. Si assume che la Corte non avrebbe potuto ritenere l'aggravante della fidefacienza perché questa era stata esclusa dal Tribunale e sul punto non vi era stata impugnazione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto concussivo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione MI AN GR, articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deduce violazione di legge, il tema è quello della ritenuta aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. e della violazione del divieto di reformatio in peius. 3.2. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla rilevabilità, al momento in cui l'imputato vide la persona offesa, dei segni esterni che avrebbero dovuto indurre GR a formulare una diagnosi diversa da quella riportata nella cartella clinica e a disporre immediatamente una Tac. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.; 4. E' pervenuta una memoria di replica nell'interesse di UZ in cui vengono ripresi e sviluppati ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono fondati quanto alle imputazioni relative ai reati di falso (capi 2-3-4- 6 ). Si tratta di imputazioni con cui si contesta il reato di falso ideologico, diversamente declinato, aggravato formalmente, quanto a UZ ai sensi dell'art. 61. n. 2 - 9 cod. pen. Per tutte le imputazioni in questioni la Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della natura fidefaciente dell'atto falsificato, perché "contestata in fatto". 2. il ragionamento della Corte non può essere condiviso. In punto di fatto non è in contestazione che le imputazioni non contengono né un richiamo formale né all'art. 476, comma 2, cod. pen., e neppure, nella descrizione del fatto, alla natura fidefaciente dell'atto falsificato. La circostanza aggravante, secondo la Corte, dovrebbe ritenersi sussistente sulla base della mera indicazione dell'atto falsificato. 3. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato come, in tema di reato di falso in atto pubblico, non possa ritenersi legittimamente contestata, e dunque non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, [...], Rv. 275436). In applicazione del principio in questione, in particolare, le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione. Si è spiegato: - che l'art. 417, lett. b), cod. proc. pen. include, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, «l'enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti;
previsione ribadita negli stessi termini dall'art. 429, comma 1, lett. b), per il decreto dispositivo del giudizio — a sua volta richiamato dall'art. 450, comma 3, per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero e dall'art. 456, comma 1, per il decreto dispositivo del giudizio immediato — e dall'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica. - che la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero sono 4 riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, infatti, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato; - come diversamente, invece , avvenga con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa includa componenti valutative tali per cui le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative;
- che dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione e, di seguito, sottoposta alla verifica del giudizio;
- che ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale e non può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata;
- che la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. include anche un elemento valutativo, costituito dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o, nella sintesi terminologica comunemente adottata, fidefacente;
la peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Le Sezioni unite hanno aggiunto, quanto all'aggravante della fidefacienza, che la sua contestazione consegue ad una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali, e, di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati. Dunque, hanno concluso le Sezioni unite, la qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione. 4. La circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. deve dunque ritenersi nella specie non contestata in fatto. Ne deriva che i reati di falso per cui si procede, commessi 1'11 giugno 2017, sono estinti per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi;
la 5 sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio sui capi in esame, non potendosi addivenire, attraversi una operazione meramente constatativa, ad un proscioglimento nel merito degli imputati. 5. I motivi residui del ricorso proposto nell'interesse di GR sono assorbiti mentre quelli del ricorso di UZ sono infondati. 6. È infondato il primo motivo di ricorso. 6.1. Il tema - dedotto in appello - attiene alla sussistenza del nesso casuale fra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate da Di EN (le lesioni sono state contestate al capo 1) e il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione); si afferma che: a) la difesa si era riservata di avanzare richiesta di rinnovazione istruttoria;
b) detta richiesta sarebbe stata presentata il 17.3.2025 e avrebbe avuto ad oggetto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. del parere medico legale - odontoiatrico a firma del dott. Luigi Rossi;
c) sempre il 17.3.2025, sarebbe stata altresì avanzata istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto l'acquisizione della lettera di diffida con cui la persona offesa aveva chiesto la somma di 120.000 euro a titolo di risarcimento;
si chiedeva inoltre di acquisire il verbale dell'incontro di mediazione tenutosi tra le parti e l'accordo transattivo concluso tra lo stesso Di EN e GR con cui questi si impegnava a versare la somma di 5.000 euro. Tali documenti, se acquisiti, avrebbero, secondo l'imputato, dimostrato la fallacia dell'assunto del Tribunale secondo cui Di EN non sarebbe stato mosso da un interesse economico, non essendosi costituito parte civile. La Corte su dette richieste sarebbe stata silente e neppure "un rigo sarebbe stato speso" sul tema dell'attendibilità del narrato (così il ricorso). 6.2. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la norma consente la rinnovazione solo nel caso di richiesta di riassunzione di prove già acquisite ovvero di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, atteso che, diversamente, opererebbe il comma 2 della stessa disposizione normativa. In particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività; si assume che le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata. In particolare, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 6 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334). Dunque, come correttamente è stato osservato in dottrina, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen, che consente di derogare alle preclusioni istruttorie fissate dall'art. 468 cod. proc. pen., si riferisce solo ai casi in cui, per circostanze particolari, la prova preesistente non sia stata potuta addurre in precedenza ovvero a quelli relativi a prove, pur conosciute dal primo grado, della cui importanza, del cui rilièvo, della cui incidenza sulla vicenda processuale le parti non abbiano avuto, tuttavia, consapevolezza prima del giudizio di appello (cfr., sul tema, Sez. 2, n. 1314 del 07/12/2023 - dep. 2024- Berti, Rv. 285777). Nel caso di specie, la prova "nuova", cioè la consulenza di parte, non solo era richiedibile sin dall'inizio del processo, ma aveva una incidenza sulla vicenda di cui l'imputato era perfettamente consapevole già prima del giudizio si appello. Sotto altro profilo, la richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., era stata formulata rispetto al delitto di lesioni per il quale la Corte ha, tuttavia, pronunciato una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione con una motivazione espressa sulla non decisività della richiesta (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Né, ancora, alla luce delle motivazioni delle sentenze di merito, è obiettivamente chiaro perché quella consulenza sarebbe decisiva. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se è vero che la Corte non ha espressamente fatto riferimento a detta richiesta, è altrettanto vero che dalla motivazione, soprattutto se letta in connessione con quella di primo grado, emerge chiaramente come la prova richiesta - relativa alla documentazione, peraltro allegata alla richiesta - si stata ritenuta manifestamente superflua. 7. È infondato il secondo motivo di ricorso relativo sempre al delitto di cui al capo 1) (lesioni personali volontarie), in ragione non solo di quanto evidenziato dalla Corte, e cioè che nella specie non sussiste la prova evidente della innocenza dell'imputato, ma, soprattutto, dello stesso contenuto del motivo di ricorso che involge la valutazione dele prove e, sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti. 8. Sono altresì infondati il quinto e il sesto motivo del ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che attengono al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al reato di concussione. 7 8.1. •È utile, in via preliminare, riportare i presupposti fattuali, per come emergono dalla sentenza impugnata: - la notte dell'1.6.2027 Di EN TO e UE IN (ragazzi di circa 20 anni), dopo una serata in discoteca, si sarebbero avvicinati a due operanti di polizia (SE EN e IN TO) per chiedere indicazioni sugli orari della metropolitana e degli autobus;
- SE avrebbe chiesto ai ragazzi i documenti di identità ma questi, in stato di alterazione alcolica, avrebbero riferito di non averli al seguito;
- sarebbe sopraggiunta una pattuglia della Polizia di Stato con a bordo anche UZ, che avrebbe chiesto a SE se ci fossero problemi e questa avrebbe risposto che si stava procedendo alla identificazione dei due giovani;
- mentre la SE era girata verso l'auto, UZ sarebbe sceso e si sarebbe diretto in modo alterato verso Di EN;
- ne sarebbe scaturito un diverbio e la SE, voltatasi per capire cosa stesse succedendo, avrebbe visto Di EN che si teneva la mascella con le mani lamentando dolore;
- Di EN aveva poi riferito di essere stato colpito dall'imputato; - sarebbero stati chiamati nella immediatezza i carabinieri e un'ambulanza e, quando questa giunse, dapprima UZ sarebbe stato invitato a non salirvi e, successivamente, nonostante le insistenze degli operatori, l'imputato sarebbe salito "di forza" e avrebbe minacciato Di EN, nel senso di dirgli di stare zitto, cioè di non riferire quanto in precedenza accaduto, prospettandogli, in caso contrario, un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, qualora lo avesse denunciato;
- giunto al Pronto soccorso, Di EN, seguito da UZ nella sala medica, sarebbe stato visitato da GR, a cui avrebbe riferito di essere stato schiaffeggiato e di avere un dolore al dente;
- GR, dopo avergli fatto aprire e chiudere la bocca, non lo avrebbe sottoposto ad alcun accertamento diagnostico ma solo all'alcolimetro; - uscito GR dalla sala, perché impegnato in altre visite, UZ avrebbe nuovamente minacciato Di EN, dicendogli che se si fosse fatto controllare, lo avrebbe arrestato per resistenza a pubblico ufficiale;
- di EN, dopo aver atteso circa un'ora, decideva di andare via e il giorno successiva denunciava l'accaduto. 8.2. In tale contesto, assume il ricorrente che la sentenza sarebbe viziata: - in relazione all'affermazione secondo cui la persona offesa non avrebbe mai provocato l'imputato, atteso che, invece, sarebbe stato lo stesso Di EN a riferire in giudizio di aver in qualche modo insultato il ricorrente (l'imputato avrebbe detto "non mi rompere i coglioni e togliti" e la persona offesa avrebbe risposto" ma a chi dice non mi rompere i coglioni, vallo a dire a tua madre e a tua sorella"); 8 - per non avere valutato, in relazione a quanto sarebbe accaduto all'interno dell'ambulanza, le dichiarazioni rese dalla dott. ssa Tiziana Tortolani, che avrebbe invece riferito che la situazione era stata del tutto tranquilla;
dunque, sarebbe viziata la motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la minaccia da parte dell'imputato sarebbe iniziata già all'interno dell'ambulanza; - per non aver valutato, quanto alla minaccia che l'imputato avrebbe proferito in ospedale, quando il dott. GR si allontanò per monitorare gli altri pazienti, le dichiarazioni di IN UE, l'amico di Di EN, secondo cui questi gli disse d voler andare via dall'ospedale perché dai controlli medici effettuati non era risultato alcunchè. 8.3. Si tratta di assunti, da una parte, sostanzialmente volti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, che non si confrontano con le sentenze di merito. La Corte, ricostruiti i fatti, ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, come non sia chiaro, nella ricostruzione difensiva, la ragione per cui l'imputato sarebbe dovuto salire all'interno dell'ambulanza per accompagnare Di EN. Una condotta, quella di UZ, che non ha giustificazione se non in ragione di ciò che era accaduto in precedenza, e cioè del fatto che egli avesse percosso quel ragazzo che, peraltro, fu visto sin da subito dalla SE, cioè dalla agente di polizia, trattenersi la mandibola con le mani in ragione del dolore. Non è nemmeno obiettivamente chiaro perché Di AR avrebbe dovuto inventarsi tutto e, neppure, perché UZ, che era in servizio, avrebbe dovuto seguire l'imputato sin all'interno dell'ospedale. Né, ancora, è illogico l'assunto della Corte secondo cui la circostanza per cui né GR né la sanitaria, che era all'interno dell'ambulanza, abbiano ascoltato minacce rivolte dal ricorrente al Di EN, sarebbe spiegabile con la necessità dello stesso UZ di non compiere reati davanti a soggetti terzi. Il motivo di ricorso, per come strutturato, non si confronta con le sentenze di merito in cui i Giudici, soprattutto il Tribunale, hanno ricostruito con estrema precisione: a) la fase dell'aggressione gratuita posta in essere dall'imputato nei confronti del Di EN, la cui prova è certa anche prescindendo dalle dichiarazioni di questi (dichiarazioni UE;
dichiarazioni IN, cioè del collega della SE;
dichiarazioni di questa, che aveva riferito che il controllo si stava svolgendo "in tutta tranquillità" e che fu l'imputato a provocare Di EN prima di colpirlo;
la documentazione medica;
il cd audio contenente la richiesta di intervento da parte della persona offesa "mi ha rotto un dente"; b) gli accadimenti successivi, che portarono quel ragazzo in ospedale, e relativi alle reiterate minacce che questi subì per evitare di denunciare i gravi fatti che quella sera si erano verificati. 9 Non vi sono ragioni per ritenere che Di EN, le cui dichiarazioni sono confortate da plurimi elementi di prova nella parte relativa all'aggressione subita, dovrebbero essere, invece, considerate inattendibili quanto alle reiterate minacce subite e alla causale delle stesse, quella cioè di costringerlo a non riferire quanto accaduto. Né appare dotato di elevata capacità persuasiva l'assunto, fondato su uno stralcio delle dichiarazioni di UE, secondo cui Di EN decise di andare via dall'ospedale non per effetto dell'abuso costrittivo, quanto, piuttosto del esito negativo degli accertamenti e delle analisi compiute;
si tratta di un'affermazione che non tiene conto del fatto che nessun accertamento medico serio fu in concreto compiuto quella sera e che la decisione di andare via fu conseguente alle reiterate minacce subite e al fatto che quel ragazzo fu lasciato solo per circa un'ora in ospedale. 9. Alla luce della ricostruzione fattuale è infondato anche il sesto motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti;
si assume che non vi sarebbe prova della utilità conseguita, che, peraltro, era impossibile conseguire, avendo Di EN ben prima dell'asserita minaccia, già esternato a terzi la violenza subita. Si è già detto delle ragioni che indussero Di EN a lasciare l'ospedale quella sera;
peraltro, se davvero SI non avrebbe potuto conseguire l'utilità - quella, cioè, di costringere Di EN a non denunciare - perché questi aveva già riferito i fatti, non sarebbe affatto chiaro perché lo stesso imputato avvertì l'esigenza di reiterare le minacce più volte, anche in ospedale, nel corso di quella serata. Quelle minacce erano strumentali a costringere Di EN a non dare seguito, ad andare via dall'ospedale senza che fossero resi manifesti i fatti accaduti e i danni subiti;
eventi che si verificarono. 10. Per effetto dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di falso contestati, la pena inflitta a SI deve essere rideterminata in quattro anni di reclusione, cioè nella la stessa pena fissata dal Tribunale. 10
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati di falso contestati ad entrambi i ricorrenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena nei confronti di UZ FR in ordine al residuo reato di concussione in anni quattro di reclusione. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 154- ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Consi tere estensore Pie vestri Il Pre idente RG FI 11
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo, quanto a GR, chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza quanto al delitto di falso aggravato, e, quanto a UZ, il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Massimo Biffa, difensore di fiducia di UZ, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli Avv.ti Raffaele Castellani e Carlo Petrone, difensori di fiducia di GR MI AN, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui UZ FR e GR MI AN sono stati rispettivamente condannati 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20341 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 29/01/2026 per concussione e falso in atto pubblico fidefaciente e, quanto a GR, per il delitto di falso in atto pubblico, aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen. A UZ, assistente della Polizia di Stato, si contesta: - quanto alla concussione, di avere costretto Di EN TO - con minacce consistite nel rappresentargli di arrestarlo e di farlo processare per direttissima per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui avesse continuato a chiedere le cure mediche in ospedale e, in particolare, esami strumentali - a non ricevere o rifiutare dette cure mediche e a firmare, contro la sua volontà, il foglio di dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale (Capo 5); - quanto ai reato di falso aggravato, di avere redatto una relazione di servizio avente contenuto falso in ordine agli accadimenti verificatisi 1'11.6.2017 (Capi 1- 2); di avere indotto in errore: a) gli operatori del servizio per l'emergenza sanitaria Ares 118, che avevano soccorso Di EN portandolo in ospedale, che attestavano falsamente che questi fosse in stato di fermo (capo 3); b) il dott. GR MI AN, che visitava Di EN in ospedale, e che redigeva una cartella clinica di Pronto Soccorso parzialmente falsa nella parte in cui affermava che lo stesso Bi EN aveva opposto resistenza all'arresto (capo 4). A GR, in qualità di medico chirurgo in servizio presso il Pronto soccorso, si contesta di avere redatto una cartella medica in cui avrebbe riportato falsamente la diagnosi "non segni di lesioni guancia destra. Non lesioni recenti elementi dentali" nei riguardi di Di EN TO, arrivato in ambulanza;
ciò l'imputato avrebbe fatto dopo aver proceduto a visitare il paziente, che non sottoponeva, malgrado le ripetute richieste di questi, ad alcun accertamento strumentale o radiografica, benchè gli fosse nota - in quanto riportata da lui stesso in cartella clinica- la dinamica pregressa violenta che aveva determinato il ricovero in ospedale (Di EN era stato colpito da UZ) ed essendo invece Di EN affetto da "frattura composta della mandibola destra, da una sub lussazione del candillo mandibolare destro, dalla frattura della corona con prognosi di 3 giorni (Capo 6). 2. Ha proposto ricorso per cassazione FR UZ articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene ai fatti di lesione di cui al capo 1) e all'assunto secondo cui l'imputato avrebbe cagionato la frattura scomposta della branca montante destra della mandibola di De Bendetto, giudicata guaribile in 30 giorni. Si sostiene che mentre nel capo di imputazione si farebbe riferimento ad un colpo inferto dall'imputato sulla guancia destra della persona offesa, che sarebbe caduta 2 contro un auto, Di EN in dibattimento avrebbe invece parlato di un colpo ricevuto sulla guancia sinistra. Il Tribunale aveva ritenuto comunque sussistente, pur in presenza di un compendio di evidenza incerta, il nesso causale tra la frattura e la condotta dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge. Il tema attiene alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei delitti di falso contestati ai capi 2-3-4. La Corte avrebbe ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. peri., ma non avrebbe tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. Nel caso di specie, non vi sarebbe stata nessuna menzione alla fede privilegiata dell'atto, né vi sarebbe stato un riferimento al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di deduce violazione del divieto di reformatio in peius. Si assume che la Corte non avrebbe potuto ritenere l'aggravante della fidefacienza perché questa era stata esclusa dal Tribunale e sul punto non vi era stata impugnazione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto concussivo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione MI AN GR, articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deduce violazione di legge, il tema è quello della ritenuta aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. e della violazione del divieto di reformatio in peius. 3.2. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla rilevabilità, al momento in cui l'imputato vide la persona offesa, dei segni esterni che avrebbero dovuto indurre GR a formulare una diagnosi diversa da quella riportata nella cartella clinica e a disporre immediatamente una Tac. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.; 4. E' pervenuta una memoria di replica nell'interesse di UZ in cui vengono ripresi e sviluppati ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono fondati quanto alle imputazioni relative ai reati di falso (capi 2-3-4- 6 ). Si tratta di imputazioni con cui si contesta il reato di falso ideologico, diversamente declinato, aggravato formalmente, quanto a UZ ai sensi dell'art. 61. n. 2 - 9 cod. pen. Per tutte le imputazioni in questioni la Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della natura fidefaciente dell'atto falsificato, perché "contestata in fatto". 2. il ragionamento della Corte non può essere condiviso. In punto di fatto non è in contestazione che le imputazioni non contengono né un richiamo formale né all'art. 476, comma 2, cod. pen., e neppure, nella descrizione del fatto, alla natura fidefaciente dell'atto falsificato. La circostanza aggravante, secondo la Corte, dovrebbe ritenersi sussistente sulla base della mera indicazione dell'atto falsificato. 3. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato come, in tema di reato di falso in atto pubblico, non possa ritenersi legittimamente contestata, e dunque non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, [...], Rv. 275436). In applicazione del principio in questione, in particolare, le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione. Si è spiegato: - che l'art. 417, lett. b), cod. proc. pen. include, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, «l'enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti;
previsione ribadita negli stessi termini dall'art. 429, comma 1, lett. b), per il decreto dispositivo del giudizio — a sua volta richiamato dall'art. 450, comma 3, per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero e dall'art. 456, comma 1, per il decreto dispositivo del giudizio immediato — e dall'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica. - che la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero sono 4 riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, infatti, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato; - come diversamente, invece , avvenga con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa includa componenti valutative tali per cui le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative;
- che dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione e, di seguito, sottoposta alla verifica del giudizio;
- che ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale e non può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata;
- che la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. include anche un elemento valutativo, costituito dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o, nella sintesi terminologica comunemente adottata, fidefacente;
la peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Le Sezioni unite hanno aggiunto, quanto all'aggravante della fidefacienza, che la sua contestazione consegue ad una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali, e, di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati. Dunque, hanno concluso le Sezioni unite, la qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione. 4. La circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. deve dunque ritenersi nella specie non contestata in fatto. Ne deriva che i reati di falso per cui si procede, commessi 1'11 giugno 2017, sono estinti per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi;
la 5 sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio sui capi in esame, non potendosi addivenire, attraversi una operazione meramente constatativa, ad un proscioglimento nel merito degli imputati. 5. I motivi residui del ricorso proposto nell'interesse di GR sono assorbiti mentre quelli del ricorso di UZ sono infondati. 6. È infondato il primo motivo di ricorso. 6.1. Il tema - dedotto in appello - attiene alla sussistenza del nesso casuale fra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate da Di EN (le lesioni sono state contestate al capo 1) e il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione); si afferma che: a) la difesa si era riservata di avanzare richiesta di rinnovazione istruttoria;
b) detta richiesta sarebbe stata presentata il 17.3.2025 e avrebbe avuto ad oggetto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. del parere medico legale - odontoiatrico a firma del dott. Luigi Rossi;
c) sempre il 17.3.2025, sarebbe stata altresì avanzata istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto l'acquisizione della lettera di diffida con cui la persona offesa aveva chiesto la somma di 120.000 euro a titolo di risarcimento;
si chiedeva inoltre di acquisire il verbale dell'incontro di mediazione tenutosi tra le parti e l'accordo transattivo concluso tra lo stesso Di EN e GR con cui questi si impegnava a versare la somma di 5.000 euro. Tali documenti, se acquisiti, avrebbero, secondo l'imputato, dimostrato la fallacia dell'assunto del Tribunale secondo cui Di EN non sarebbe stato mosso da un interesse economico, non essendosi costituito parte civile. La Corte su dette richieste sarebbe stata silente e neppure "un rigo sarebbe stato speso" sul tema dell'attendibilità del narrato (così il ricorso). 6.2. Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la norma consente la rinnovazione solo nel caso di richiesta di riassunzione di prove già acquisite ovvero di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, atteso che, diversamente, opererebbe il comma 2 della stessa disposizione normativa. In particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività; si assume che le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata. In particolare, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 6 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334). Dunque, come correttamente è stato osservato in dottrina, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen, che consente di derogare alle preclusioni istruttorie fissate dall'art. 468 cod. proc. pen., si riferisce solo ai casi in cui, per circostanze particolari, la prova preesistente non sia stata potuta addurre in precedenza ovvero a quelli relativi a prove, pur conosciute dal primo grado, della cui importanza, del cui rilièvo, della cui incidenza sulla vicenda processuale le parti non abbiano avuto, tuttavia, consapevolezza prima del giudizio di appello (cfr., sul tema, Sez. 2, n. 1314 del 07/12/2023 - dep. 2024- Berti, Rv. 285777). Nel caso di specie, la prova "nuova", cioè la consulenza di parte, non solo era richiedibile sin dall'inizio del processo, ma aveva una incidenza sulla vicenda di cui l'imputato era perfettamente consapevole già prima del giudizio si appello. Sotto altro profilo, la richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., era stata formulata rispetto al delitto di lesioni per il quale la Corte ha, tuttavia, pronunciato una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione con una motivazione espressa sulla non decisività della richiesta (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Né, ancora, alla luce delle motivazioni delle sentenze di merito, è obiettivamente chiaro perché quella consulenza sarebbe decisiva. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se è vero che la Corte non ha espressamente fatto riferimento a detta richiesta, è altrettanto vero che dalla motivazione, soprattutto se letta in connessione con quella di primo grado, emerge chiaramente come la prova richiesta - relativa alla documentazione, peraltro allegata alla richiesta - si stata ritenuta manifestamente superflua. 7. È infondato il secondo motivo di ricorso relativo sempre al delitto di cui al capo 1) (lesioni personali volontarie), in ragione non solo di quanto evidenziato dalla Corte, e cioè che nella specie non sussiste la prova evidente della innocenza dell'imputato, ma, soprattutto, dello stesso contenuto del motivo di ricorso che involge la valutazione dele prove e, sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti. 8. Sono altresì infondati il quinto e il sesto motivo del ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che attengono al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al reato di concussione. 7 8.1. •È utile, in via preliminare, riportare i presupposti fattuali, per come emergono dalla sentenza impugnata: - la notte dell'1.6.2027 Di EN TO e UE IN (ragazzi di circa 20 anni), dopo una serata in discoteca, si sarebbero avvicinati a due operanti di polizia (SE EN e IN TO) per chiedere indicazioni sugli orari della metropolitana e degli autobus;
- SE avrebbe chiesto ai ragazzi i documenti di identità ma questi, in stato di alterazione alcolica, avrebbero riferito di non averli al seguito;
- sarebbe sopraggiunta una pattuglia della Polizia di Stato con a bordo anche UZ, che avrebbe chiesto a SE se ci fossero problemi e questa avrebbe risposto che si stava procedendo alla identificazione dei due giovani;
- mentre la SE era girata verso l'auto, UZ sarebbe sceso e si sarebbe diretto in modo alterato verso Di EN;
- ne sarebbe scaturito un diverbio e la SE, voltatasi per capire cosa stesse succedendo, avrebbe visto Di EN che si teneva la mascella con le mani lamentando dolore;
- Di EN aveva poi riferito di essere stato colpito dall'imputato; - sarebbero stati chiamati nella immediatezza i carabinieri e un'ambulanza e, quando questa giunse, dapprima UZ sarebbe stato invitato a non salirvi e, successivamente, nonostante le insistenze degli operatori, l'imputato sarebbe salito "di forza" e avrebbe minacciato Di EN, nel senso di dirgli di stare zitto, cioè di non riferire quanto in precedenza accaduto, prospettandogli, in caso contrario, un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, qualora lo avesse denunciato;
- giunto al Pronto soccorso, Di EN, seguito da UZ nella sala medica, sarebbe stato visitato da GR, a cui avrebbe riferito di essere stato schiaffeggiato e di avere un dolore al dente;
- GR, dopo avergli fatto aprire e chiudere la bocca, non lo avrebbe sottoposto ad alcun accertamento diagnostico ma solo all'alcolimetro; - uscito GR dalla sala, perché impegnato in altre visite, UZ avrebbe nuovamente minacciato Di EN, dicendogli che se si fosse fatto controllare, lo avrebbe arrestato per resistenza a pubblico ufficiale;
- di EN, dopo aver atteso circa un'ora, decideva di andare via e il giorno successiva denunciava l'accaduto. 8.2. In tale contesto, assume il ricorrente che la sentenza sarebbe viziata: - in relazione all'affermazione secondo cui la persona offesa non avrebbe mai provocato l'imputato, atteso che, invece, sarebbe stato lo stesso Di EN a riferire in giudizio di aver in qualche modo insultato il ricorrente (l'imputato avrebbe detto "non mi rompere i coglioni e togliti" e la persona offesa avrebbe risposto" ma a chi dice non mi rompere i coglioni, vallo a dire a tua madre e a tua sorella"); 8 - per non avere valutato, in relazione a quanto sarebbe accaduto all'interno dell'ambulanza, le dichiarazioni rese dalla dott. ssa Tiziana Tortolani, che avrebbe invece riferito che la situazione era stata del tutto tranquilla;
dunque, sarebbe viziata la motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la minaccia da parte dell'imputato sarebbe iniziata già all'interno dell'ambulanza; - per non aver valutato, quanto alla minaccia che l'imputato avrebbe proferito in ospedale, quando il dott. GR si allontanò per monitorare gli altri pazienti, le dichiarazioni di IN UE, l'amico di Di EN, secondo cui questi gli disse d voler andare via dall'ospedale perché dai controlli medici effettuati non era risultato alcunchè. 8.3. Si tratta di assunti, da una parte, sostanzialmente volti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, che non si confrontano con le sentenze di merito. La Corte, ricostruiti i fatti, ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, come non sia chiaro, nella ricostruzione difensiva, la ragione per cui l'imputato sarebbe dovuto salire all'interno dell'ambulanza per accompagnare Di EN. Una condotta, quella di UZ, che non ha giustificazione se non in ragione di ciò che era accaduto in precedenza, e cioè del fatto che egli avesse percosso quel ragazzo che, peraltro, fu visto sin da subito dalla SE, cioè dalla agente di polizia, trattenersi la mandibola con le mani in ragione del dolore. Non è nemmeno obiettivamente chiaro perché Di AR avrebbe dovuto inventarsi tutto e, neppure, perché UZ, che era in servizio, avrebbe dovuto seguire l'imputato sin all'interno dell'ospedale. Né, ancora, è illogico l'assunto della Corte secondo cui la circostanza per cui né GR né la sanitaria, che era all'interno dell'ambulanza, abbiano ascoltato minacce rivolte dal ricorrente al Di EN, sarebbe spiegabile con la necessità dello stesso UZ di non compiere reati davanti a soggetti terzi. Il motivo di ricorso, per come strutturato, non si confronta con le sentenze di merito in cui i Giudici, soprattutto il Tribunale, hanno ricostruito con estrema precisione: a) la fase dell'aggressione gratuita posta in essere dall'imputato nei confronti del Di EN, la cui prova è certa anche prescindendo dalle dichiarazioni di questi (dichiarazioni UE;
dichiarazioni IN, cioè del collega della SE;
dichiarazioni di questa, che aveva riferito che il controllo si stava svolgendo "in tutta tranquillità" e che fu l'imputato a provocare Di EN prima di colpirlo;
la documentazione medica;
il cd audio contenente la richiesta di intervento da parte della persona offesa "mi ha rotto un dente"; b) gli accadimenti successivi, che portarono quel ragazzo in ospedale, e relativi alle reiterate minacce che questi subì per evitare di denunciare i gravi fatti che quella sera si erano verificati. 9 Non vi sono ragioni per ritenere che Di EN, le cui dichiarazioni sono confortate da plurimi elementi di prova nella parte relativa all'aggressione subita, dovrebbero essere, invece, considerate inattendibili quanto alle reiterate minacce subite e alla causale delle stesse, quella cioè di costringerlo a non riferire quanto accaduto. Né appare dotato di elevata capacità persuasiva l'assunto, fondato su uno stralcio delle dichiarazioni di UE, secondo cui Di EN decise di andare via dall'ospedale non per effetto dell'abuso costrittivo, quanto, piuttosto del esito negativo degli accertamenti e delle analisi compiute;
si tratta di un'affermazione che non tiene conto del fatto che nessun accertamento medico serio fu in concreto compiuto quella sera e che la decisione di andare via fu conseguente alle reiterate minacce subite e al fatto che quel ragazzo fu lasciato solo per circa un'ora in ospedale. 9. Alla luce della ricostruzione fattuale è infondato anche il sesto motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti;
si assume che non vi sarebbe prova della utilità conseguita, che, peraltro, era impossibile conseguire, avendo Di EN ben prima dell'asserita minaccia, già esternato a terzi la violenza subita. Si è già detto delle ragioni che indussero Di EN a lasciare l'ospedale quella sera;
peraltro, se davvero SI non avrebbe potuto conseguire l'utilità - quella, cioè, di costringere Di EN a non denunciare - perché questi aveva già riferito i fatti, non sarebbe affatto chiaro perché lo stesso imputato avvertì l'esigenza di reiterare le minacce più volte, anche in ospedale, nel corso di quella serata. Quelle minacce erano strumentali a costringere Di EN a non dare seguito, ad andare via dall'ospedale senza che fossero resi manifesti i fatti accaduti e i danni subiti;
eventi che si verificarono. 10. Per effetto dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di falso contestati, la pena inflitta a SI deve essere rideterminata in quattro anni di reclusione, cioè nella la stessa pena fissata dal Tribunale. 10
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati di falso contestati ad entrambi i ricorrenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena nei confronti di UZ FR in ordine al residuo reato di concussione in anni quattro di reclusione. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 154- ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Consi tere estensore Pie vestri Il Pre idente RG FI 11