Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 47546
CASS
Sentenza 1 ottobre 2013

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Massime1

I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Commentario1

  • 1Impugnazioni cautelari, nessuna necessità di elezione di domicilio (Cass. 22140/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 giugno 2023

    Deve escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio, fra i quali anche l'elezione di domicilio. Non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. Con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 47546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47546
Data del deposito : 1 ottobre 2013

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