Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni cautelari, nessuna necessità di elezione di domicilio (Cass. 22140/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 giugno 2023
Deve escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio, fra i quali anche l'elezione di domicilio. Non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. Con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 47546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47546 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1410
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 26061/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AZ RI SA n. 1/8/1967;
avverso l'ordinanza n. 746/2012 del 12/4/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 aprile 2012 il gip del Tribunale di Bari decideva sulla richiesta di misura cautelare presentata dal PM il 27 aprile 2011 nei confronti di numerose persone per vari reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ipotizzando l'esistenza di diversi gruppi operanti nei comuni di San Severo e Apricena e contestando, altresì, numerosi reati fine.
2. Nei confronti dell'odierna ricorrente, EL FA RI AR, il giudice accoglieva la misura ed applicava gli arresti domiciliari limitatamente al reato contestato al capo D1 della rubrica, con il quale venivano individuate una serie di condotte di spaccio di droga contestate in continuazione, rigettando la richiesta di misura per il resto.
3. Il PM presentava appello in data 2 maggio 2012 avverso il rigetto della misura per gli altri fatti contestati, associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ed altre varie ipotesi di spaccio di droga;
il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 12/4/2013, accoglieva la richiesta limitatamente al capo D) (reato associativo) disponendo la misura degli arresti domiciliari.
4. In motivazione il Tribunale, dopo avere premesso che era erronea la tesi del gip che riteneva irrituale che la richiesta del PM non presentasse una "doverosa valutazione indiziaria", osservava come comunque il giudice avesse valutato nel merito l'ipotesi accusatoria ritenendo non configurabile il reato associativo per lo scarso numero dei fatti accertati;
il Tribunale riteneva, invece, che vi fossero vari indici della commissione da parte dei diversi indagati dei reati di vendita di droga in esecuzione di un programma comune. Si tratta, innanzitutto, di un gruppo di persone legate da rapporti familiari o parafamiliari;
nelle varie attività era costante la collaborazione tra vari dei soggetti ritenuti affiliati;
che il vincolo fosse stabile si evinceva dalla continua reiterazione di condotte con modalità indicative del previo generico accordo di collaborazione. Ritenuto quindi che anche la EL AZ fosse raggiunta da gravi indizi di reità, la scelta della misura cautelare veniva operata con espresso riferimento alla presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ritenendo che dovesse essere applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla condizione di madre di prole in tenera età.
5. Avverso tale provvedimento EL AZ propone ricorso a mezzo del difensore.
6. Con primo motivo denuncia il vizio di motivazione sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del PM per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
6.1.1. A tale fine rileva che l'appello si limitava a richiamare il contenuto della originaria richiesta cautelare ovvero a riportarne stralci, richiesta peraltro non motivata, senza tenere conto dell'effettivo contenuto della decisione impugnata.
7. con secondo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; la difesa osserva che era fondata la valutazione del gip che si è in presenza di condotte reiterate riconducibili alla ipotesi del reato continuato non essendo invece stati evidenziati elementi che possano dimostrare l'esistenza di una struttura criminale organizzata. Peraltro, secondo il difensore in base agli elementi acquisiti si poteva tutt'al più contestare l'ipotesi di associazione finalizzata a reati di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
8. Con terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e lett. c) bis nonché art. 275 c.p.p., comma 3, per la carenza e comunque contraddittorietà
della motivazione al fine di applicare gli arresti domiciliari non valutandosi le condizioni personali nonché la cessazione dell'attività dell'associazione, circostanze indicative della assenza di attuale esigenze cautelari, anche in relazione alla vetustà dei fatti in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. È fondato il primo motivo di ricorso quanto alla originaria inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. 10. Anche in materia di misure cautelari l'appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame. Quindi è necessario:
10.1. che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell'atto di impugnazione nell'individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze;
10.2. che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto specifici non potendosi l'appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare. 11. La conseguenza è, quindi, che in linea generale un semplice richiamo al contenuto della richiesta di misura cautelare non potrà soddisfare tali requisiti di specificità salvo, ovviamente, i casi nei quali, vuoi per motivi formali ritenuti assorbenti, vuoi per particolare apoditticità della decisione del primo giudice, di fatto non vi sia stata alcuna valutazione della richiesta stessa. La peculiarità della impugnazione cautelare del PM tocca, invece, altri profili. In particolare, poiché il caso non è assimilabile a quello dell'impugnazione di una sentenza che interviene a seguito di una fase in contraddittorio, il Tribunale che giudica in sede di appello cautelare, ancorché il provvedimento di rigetto della misura cautelare abbia affermato, ad esempio, la esistenza di gravità indiziaria e la assenza di esigenze cautelari, dovrà valutare la sussistenza delle complessive condizioni per la emissione dell'atto;
ma, si vedrà, non è una questione che rileva nel caso di specie. 12. Non rileva ai fini della disciplina dell'appello cautelare neanche l'apparente parallelismo della particolare impugnazione rappresentata dal riesame ex art. 309 c.p.p., poiché quest'ultima impugnazione consiste, in realtà, nella ripetizione nel giudizio cautelare da effettuare in contraddittorio, su richiesta facoltativa del soggetto sottoposto alla misura che non ha partecipato al procedimento applicativo della stessa.
13. Applicando tali regole al caso di specie non può che concludersi nel senso che effettivamente, come dedotto dalla parte ricorrente, l'originario appello del pubblico ministero era totalmente inammissibile:
14. Va considerato innanzitutto che l'ordinanza del gip presentava un contenuto adeguato al fine di contestare la tesi di accusa sotto il profilo della esistenza della associazione per delinquere;
di ciò da atto il Tribunale del Riesame che afferma chiaramente che vi era stata una adeguata valutazione in merito da parte del gip che quindi non si era comunque fermato ad una valutazione meramente formale ancorché si fosse espresso su una presunta inammissibilità per genericità della richiesta ex art. 291 c.p.p., del pubblico ministero.
15. In particolare il gip, con argomentazioni comuni a tutte le associazioni per delinquere configurate dagli inquirenti, osservava la assenza di reali elementi di unificazione delle condotte degli indagati in esecuzione di un programma comune.
16. In sede di impugnazione, invece, il PM, senza alcun riferimento alle singole contestazioni ai singoli indagati o, almeno, alle singole organizzazioni criminali, si limitava a riprodurre in larga parte la richiesta di misura cautelare aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano affatto delle critiche alle argomentazioni del gip ma apodittici commenti sulla bontà delle proprie pretese originarie (Diversamente, tutte le condotte sono descritte, specificate e approfondite nei capi di attribuzione che rappresentano la sintesi della miriade di condotte di spaccio e di approvvigionamento di droga), di generica critica alla metodologia del giudicante (Il difetto valutativo più eclatante è nella considerazione di alcuni delitti ex art. 73 T.U. n. 309 del 1990, senza integrare gli stessi nella portata più ampia del delitto associativo, in una visione atomistica e parcellizzata del dato probatorio che viene scongiurato attraverso una aggettivazione assiomatica che si sovrappone ai fatti, completamente trascurati. Non v'è lo sforzo di estrapolare condotte;
elementi significativi;
reiterazioni; vorticosità e frenesia nei contatti tra fornitori ed acquirenti;
gestione della rete di spaccio;
rifornimenti continui.....) tanto da affermare che " ... Circa le caratteristiche e la descrizione della associazione, si riportano i passi della richiesta che costituiscono migliore risposta alle alogicità del Giudice barese"; ovvero, il PM appellante sosteneva che fosse inutile argomentare essendo bastevole per il giudice di appello (ri)leggere la propria originaria richiesta di misura.
17. Inutile, poi, cercare ragioni riferibili al presunto ruolo della EL AZ nella associazione criminale;
per lei la motivazione è limitata al "Valgono le doglianze espresse con riferimento ai CAPI A, B e C, insieme alle pagine che riportano il ruolo dei componenti all'interno della associazione ( pagg. 44 in poi). Si rinvia alle schede soggettive". Invero non sembra esservi alcuna valutazione del ruolo della ricorrente alle pagine 44 e ss, ne' le "schede soggettive" risultano essere parte del parte dell'atto di appello. 18. Il giudizio conclusivo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è che effettivamente l'atto di appello non era congegnato in modo da introdurre una fase di revisione critica per specifici punti della decisione di primo giudice ma tendeva a chiedere una nuova valutazione del medesimo materiale indiziario senza specifico riferimento alla decisione del gip, così affermando una corrispondenza fra appello e riesame che, non vì è nella legge. 19. Va quindi dichiarata la inammissibilità originaria dell'appello al pubblico ministero con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per inammissibilità dell'appello del P.M..
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013