Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6582
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato rigetti l'istanza di sospensione della vendita, proposta ex art. 108 legge fall., per essere già stato disposto il trasferimento dei beni all'aggiudicatario, in caso di reclamo al Tribunale avverso tale decreto è ammissibile l'intervento volontario dell'aggiudicatario stesso, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento di sospensione della vendita sia insuscettibile di giudicato, e che, pertanto, costui sia comunque nella condizione di poter concorrere alla eventuale, nuova vendita (sicché mancherebbe l'interesse dell'aggiudicatario ad opporsi alla emanazione di tale provvedimento), in quanto l'interesse che legittima l'intervento del soggetto di cui si tratta è, piuttosto, quello a mantenere la validità della già avvenuta aggiudicazione dei beni in suo favore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6582
    Data del deposito : 25 giugno 1999

    Testo completo