Sentenza 22 febbraio 2005
Massime • 1
Il reato di millantato credito è configurabile anche quando l'iniziativa parte dal soggetto passivo, non occorrendo che l'agente vada alla ricerca della persona alla quale offrire la sua illecita ingerenza, giacché oggetto specifico della tutela penale è il prestigio della P.A., che è comunque leso per il mercanteggiamento della pretesa influenza.
Commentario • 1
- 1. La Corte d'Appello di Milano sul reato di traffico d'influenzeCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sui controversi rapporti tra il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., introdotto con L. 190/2012, e la preesistente fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. Di questo tema si è recentemente occupata la sesta sezione della Corte di Cassazione in due pronunce tra loro contrastanti[1], delle quali si era già dato conto in questa rivista[2]. L'arresto dei giudici milanesi ci offre lo spunto per analizzare brevemente il delitto di cui all'art. 346 e i suoi rapporti con la fattispecie introdotta con la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2005, n. 11441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11441 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 22/02/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 291
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 46336/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CH;
avverso la sentenza 21/1/03 Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 21/1/03 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione in data 27/4/01, appellata dal P.M. e da RT CH, con la quale il locale tribunale, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M., siccome generico ed in violazione dei dettami di cui all'art. 581 c.p.p., aveva tra gli altri prosciolto il predetto imputato dal delitto di tentativo di millantato credito contestato al capo A) della rubrica, perché estinto per prescrizione e riconosciuto il medesimo colpevole dello stesso reato nella forma consumata, contestato al capo B), condannandolo alla pena di giustizia.
Il processo scaturiva dalla riunione di due procedimenti penali: il primo vedeva imputato il RT dei reati di cui agli artt. 56-81- 346/2 c.p. e 346/1 c.p. per avere in più occasioni, millantando credito presso i giudici e i funzionari del Tribunale di Marsala, compiuto atti idonei, consistiti nell'offrire a NO RI la propria disponibilità ad agevolarlo in una procedura fallimentare a suo carico, diretti in modo non equivoco a farsi promettere o consegnare generi alimentari, col pretesto di dover comprare il favore dei menzionati pubblici ufficiali, nonché per essersi fatto promettere da NO GI, fratello di NO RI, millantando credito presso il giudice delegato al fallimento di quest'ultimo, la somma di L.
3.000.000 quale prezzo della sua mediazione verso il giudice per una rapida definizione della procedura;
il secondo procedimento vedeva ancora imputato il RT unitamente ad altri 14 persone dei reati di associazione per delinquere, nonché di vari episodi di turbata libertà degli incanti, abuso di ufficio e corruzione, verificatisi nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, dai quali tutti erano stati assolti o prosciolti.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello dell'imputato, la corte di merito confermava la solidità del quadro probatorio delineatosi a carico del RT, fondato essenzialmente sulle deposizioni del NO RI, del giudice delegato al fallimento, e del curatore del fallimento del NO, NA RI, che non poteva condurre ad un esito diverso sia per quanto attiene all'imputazione al capo A), sia per quella al capo B) in ordine alla quale osservava che non era necessario procedere alla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tanto erano univoche e concordanti le dichiarazioni dello NO RI, del magistrato, Dott. Francesca CE, e del commercialista NA, ed escludeva ogni rilevanza alla circostanza, riferita dal NO GI alla polizia in sede di indagini, che il danaro da corrispondere a titolo di "rimborso spese", non sarebbe stato richiesto dall'imputato, ma spontaneamente offerto da quest'ultimo.
Avverso tale sentenza ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denunzia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione della legge processuale e penale. La corte di merito nel fondare il giudizio di colpevolezza sulle deposizioni dei testi NO RI, CE e NA, aveva ritenuto superflua la richiesta di rinnovazione del dibattimento intesa alla escussione dei testi NO GI e del Vice Questore SC, incorrendo in una insanabile contraddizione, laddove aveva addebitato alla difesa di non aver assolto al suo onere probatorio, omettendo di chiamare a deporre il teste NO sulla circostanza, riferita alla p.g. Ma l'illogicità del ragionamento si coglieva ancora di più nel momento in cui la corte di merito aveva trascurato che lo stralcio di quelle sommarie informazioni era stato ugualmente acquisito agli atti attraverso il meccanismo dell'art. 431 c.p.p., senza essere stato per nulla valutato nella formulazione del giudizio di colpevolezza. Denunzia ancora con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art. 62/bis c.p., non essendo il diniego delle generiche fondato su alcun valido motivo. Eccepisce infine con il terzo motivo l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., avendo la corte omesso di privilegiare l'assoluzione nel merito anche per il reato contestato al capo A).
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato. Nessuna violazione della legge processuale è ravvisabile nella decisione della corte di merito di respingere la richiesta di rinnovazione del dibattimento. Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente, quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. E nel caso in esame la corte territoriale ha dato sufficientemente conto delle ragioni che inducevano a ritenere esaustiva l'istruttoria compiuta in prime cure e inutile l'escussione dei testi di riferimento, NO GI, la cui dichiarazione alla polizia giudiziaria risultava acquisita agli atti, e del Vice Questore di Asti, SC Filippo che aveva per primo notiziato il magistrato della spendita del suo nome. Allo stesso modo nessuna irragionevolezza è ravvisatale nel discorso giustificativo della condanna, fondata essenzialmente sulla deposizione del teste NO RI circa le numerose offerte dei "buoni uffici" del RT, in cambio della dazione di contributi in generi alimentari, rivolte a lui, prima il fallimento, e, dopo il fallimento, al fratello GI, il quale a fronte di tale disponibilità si dichiarava disposto a corrispondere una somma in danaro per le spese. Correttamente poi la corte di merito ha ravvisato il riscontro a tale dictum nelle convergenti testimonianze del giudice delegato al fallimento e del curatore, giustificando la mancata escussione dei menzionati testi di riferimento per l'assenza di richiesta da parte della difesa ai sensi dell'art. 195/1 c.p.p.. Ed ha comunque ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che il danaro da corrispondere a titolo di rimborso spese non sarebbe stato richiesto dall'imputato, ma spontaneamente offerto dal NO GI, adeguandosi sul punto al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso, a mente del quale il reato di millantato credito si configura anche nell'ipotesi in cui l'iniziativa parta dal soggetto passivo, non occorrendo che l'agente vada alla ricerca della persona, alla quale offrire la sua illecita ingerenza, giacché oggetto specifico della tutela penale è il prestigio della pubblica amministrazione, che è comunque leso per il mercanteggiamento della pretesa influenza (Cass. Sez. 6^ 18/9/92 Rubolini C.P. 94, 308). E ciò destituisce di fondamento anche l'altra doglianza di omesso esame dello stralcio di quelle informazioni, acquisito agli atti ai sensi dell'art. 431 c.p.p.. Neppure coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo di ricorso, avendo la corte di merito ben motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando l'ostinato e reiterato comportamento illecito posto in essere dall'imputato, che connotava di indubbia gravità il fatto e la negativa personalità del medesimo, i cui precedenti penali avevano impedito al giudice di primo grado di concedere il beneficio della sospensione della pena. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005