Articolo 168 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 161Articolo 102 duodecies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 168.

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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