Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società fallita. (Fattispecie di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali, nella quale la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima della assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi).
Commentari • 8
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- 2. I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento:Enrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La pretesa dello Stato di confiscare beni nell'ambito di procedimenti penali è spesso destinata a confrontarsi con i contrapposti interessi di creditori che, sulle medesime res, vantano diritti o mere aspettative. Una peculiare situazione si configura in caso di fallimento, allorché l'imprenditore (individuale o collettivo) perde la disponibilità del compendio patrimoniale dell'impresa e nella gestione subentra il curatore, con il precipuo scopo di accertare lo stato passivo e liquidare l'attivo, per poi ripartirlo in ragione della par condicio creditorum. La pluralità di misure ablatorie penali …
Leggi di più… - 3. Il curatore è legittimato ad impugnare il decreto di sequestro penale avente ad oggetto beni dell’imprenditore commerciale “fallito”Paola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2016, n. 23388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23388 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
23 38 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 5×7 Composta da Renato Grillo - Presidente - -C.C. 01/03/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 52672/2014 Mauro Mocci Gastone Andreazza -· Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : VO WA, n. a Salerno il 01/09/1969; avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10/04/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni dell'Avv. A. Iadisernia, in sostituzione del Difensore di fiducia, Avv. M. Tedesco, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. VO WA, quale curatore fallimentare del fallimento Salernitana 1919, ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza del 10/04/2014 con cui il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente delle somme di denaro della società fallita per i reati di omesso versamento Iva per gli anni 2009 e 2010 e di omesso versamento di ritenute per l'anno 2010. 2. Con un motivo unico lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 321 c.p.p., 240 e 322 ter c.p., 42, 51,52 e 104 legge fall., nonché per violazione dell'art. 832 c.c.. Deduce che il Tribunale ha, sul presupposto della sequestrabilità obbligatoria dell'attivo fallimentare in quanto profitto del reato di evasione, assunto l'insensibilità del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ad ogni forma di tutela del terzo in buona fede estraneo al reato, con l'unico limite dell'esistenza di un altrui diritto di proprietà. Lamenta che così facendo il Tribunale ha, senza alcuna motivazione, erroneamente equiparato l'attivo fallimentare al profitto del reato di evasione, trascurando che il vincolo reale era caduto non sul conto corrente della società bensì su quello di un terzo, ovvero la curatela del fallimento, e che lo stesso aveva riguardato somme di denaro non preesistenti all'apertura della procedura concorsuale essendo il frutto dell'attività recuperatoria del curatore;
vi è stata perciò ogni omissione del bilanciamento, richiesto dalla sentenza delle Sez. Un. n. 29951 del 2004, con le ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, omissione tanto più erronea in quanto, appunto, l'attivo fallimentare caduto sotto il vincolo non era preesistente al fallimento ma il risultato delle attività recuperatorie del curatore. Inoltre le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10561 del 2014, hanno chiarito che la confisca diretta del profitto di reato nei confronti di persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante è possibile solo se lo stesso e i beni direttamente riconducibili ad esso siano rimasti nella disponibilità della stessa persona giuridica. Sicché, dovrebbe ritenersi illegittima la confisca diretta esclusivamente sulle somme di denaro giacenti sui conti della società prima della dichiarazione di fallimento o sui beni derivanti direttamente dal risparmio di imposta, mentre ogni utilità diversamente prodotta, salvo non sia la derivazione di un qualche bene costituente reimpiego del profitto illecito, non potrebbe essere fatta oggetto di confisca in forma specifica. Né, proprio per le considerazioni operate dalle Sezioni unite, potrebbero essere sequestrate, in vista della confisca per equivalente, le utilità dell'ente indipendenti dall'illecito risparmio fiscale, avendo la Corte chiarito la non possibilità di operare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni della persona giuridica. Quanto alla non meritevolezza di tutela della posizione del terzo in buona fede il Tribunale ha esentato dal sequestro unicamente il titolo rappresentato dal diritto di proprietà dei beni da sottoporre a vincolo, trascurando che mentre il fallito non perde solo il possesso dei beni ma resta privo anche della disponibilità giuridica degli stessi, i quali pertanto passano al curatore per l'esclusivo soddisfacimento dei creditori, la nozione di appartenenza ben si attaglia alla 2 posizione della curatela, tanto più in quanto le somme di denaro sequestrate sono state lecitamente prodotte dal curatore del fallimento nell'ambito della procedura, appartenendo dunque al curatore stesso in vista del soddisfacimento dei creditori;
in altri termini l'attivo fallimentare non può appartenere ad altro soggetto se non al fallimento;
dunque i diritti della curatela, in quanto terzo estraneo al reato, dovrebbero meritare una precisa tutela anche rispetto alle ipotesi di sequestro della cosa intrinsecamente pericolosa. Diversamente si porrebbe un manifesto diverso trattamento di situazioni ugualmente tutelabili nella stessa misura giacché solo per alcune ipotesi di confisca obbligatoria e in forma specifica basate sul presupposto della intrinseca illiceità della cosa (esemplificativamente, l' art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001) la curatela fallimentare verrebbe ad essere tutelata in quanto terzo estraneo al reato, così prospettandosi i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 240 e 322 ter c.p. nella parte in cui non prevedono la tutela dei diritti dei terzi estranei e 3 Cost. in riferimento anche all'art. 52 della legge n. 159 del 2011e 19 del d. lgs. n. 231 del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso, con cui si pretende la sostanziale recessività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nella specie rispetto alle esigenze di tutela dei creditori del fallito nell'ambito della procedura concorsuale, è inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato, sia pure con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, che il curatore fallimentare, soggetto gravato da un munus pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento ed il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare, non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita, giacché, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro;
né lo stesso può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima dell'assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi (Sez. U., n. 11170 del 25/09/2014 Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263685). Tale principio deve essere applicato anche alla fattispecie in questione, relativa al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 322 ter c.p. come richiamato, all'epoca 3 dei fatti, dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007, tanto più specificandosi nel suddetto art. 322 ter c.p., (alla pari di quanto oggi si specifica ormai autonomamente nell'analoga previsione dell'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 come introdotta dal d. lgs. n. 158 del 2015), con dizione ancor più ristretta rispetto a quella dell'art. 19 cit. (ove si parla dei "diritti acquisiti" dai terzi in buona fede), che la confisca è ordinata salvo che i beni "appartengano" a persona estranea al reato, in tale limitato ambito non potendo dunque ricomprendersi i diritti di credito. E non a caso, sempre le Sezioni Unite già citate sopra, hanno affermato che i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che, ai sensi dell'art. 19 cit., sono fatti salvi rispetto alla confisca, si identificano nel diritto di proprietà e negli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche nei diritti di credito. Ne consegue che, non essendo i creditori, prima della conclusione della procedura concorsuale e della assegnazione dei beni, titolari di alcun diritto su questi ultimi ed essendo quindi privi di un titolo restitutorio, non solo il sequestro può legittimamente operare ma, ancor prima, il curatore fallimentare è privo di legittimazione all'impugnazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Gastone An azza, DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 GIU 2016 LIERE શિષIL CANCEL Luana Morni