Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che la retribuzione, da corrispondere comunque al lavoratore, debba essere determinata ex art. 36 Cost. con riferimento alla contrattazione collettiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12326 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BEVIVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER CHIARA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 20272/00 proposto da:
ER CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO SEBASTIANI, SEBASTIANO SEBASTIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/06/00 R.G.N. 60/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 novembre 1997 al Pretore di Firenze, HI BE, dopo aver esposto di aver lavorato alle dipendenze dell'"Arci, Nuova associazione, Comitato territoriale di Firenze" quale giornalista "redattore" dell'emittente radiofonica Novaradio, di proprietà della stessa associazione, ne chiedeva la condanna al pagamento di differenze retributive maturate dal marzo 1994. Con altro ricorso del 17 marzo 1998 al medesimo Pretore, la BE chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatole dalla detta datrice di lavoro, privo di giustificato motivo e in realtà ispirato dal proposito di ritorsione contro la sua precedente azione giudiziaria, con condanna alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
Costituitasi la convenuta e riuniti i giudizi, il Tribunale in composizione monocratica di giudice del lavoro, con sentenza dell'11 novembre 1999, riteneva la nullità del rapporto per la non iscrizione della lavoratrice nell'albo dei giornalisti;
nondimeno le prestazioni svolte dovevano essere compensate, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.; di conseguenza il Tribunale accoglieva la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e rigettava quella di reintegrazione e di risarcimento.
Proposto appello da entrambe le parti, la Corte di merito, con sentenza del 24 giugno 2000, accoglieva in parte l'impugnazione della lavoratrice, aumentando da un terzo alla metà la retribuzione prevista nel contratto collettivo, non direttamente applicabile nella fattispecie a causa della nullità del rapporto, e nel resto confermava la decisione impugnata.
La Corte riteneva che, ferma la nullità del contratto di lavoro per non iscrizione della lavoratrice nell'albo dei giornalisti, tuttavia le prestazioni effettuate, sotto le direttive di un capo redattore e di un direttore e con un orario medio giornaliero di cinque ore, non potevano considerarsi come di semplice volontariato, stante la non iscrizione della lavoratrice all'associazione datrice di lavoro nonché la percezione di una sia pur modesta retribuzione. Esse, rese ad una associazione "di tendenza" ossia con finalità politiche e culturali, presentavano le caratteristiche oggettive del lavoro giornalistico ed andavano retribuite quali prestazioni di fatto ex art. 2126 cod. civ. e, dal punto di vista quantitativo, con riferimento equitativo all'art. 36 Cost.. Sembrava alla Corte eccessiva la riduzione ad un terzo, operata dal giudice di primo grado, della retribuzione spettante al "redattore" secondo il vigente contratto collettivo onde essa riduceva la medesima della metà. Nè spettava l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, stante la nullità del rapporto.
Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione in via principale l'Arci e in via incidentale la BE, che è anche controricorrente. Memorie utrinque.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 414 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare nullo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per inosservanza dell'onere di immediata indicazione e produzione dei documenti, di cui l'attrice intendeva avvalersi, e precisamente del contratto collettivo invocato e del conteggio analitico delle asserite spettanze. Il motivo non è fondato, trattandosi di prove "costituite" e perciò producibili fino all'udienza di discussione (Cass. 22 giugno 1987 n. 5597, 7 luglio 1987 n. 5933, 2 settembre 1996 n. 8020, 26 maggio 2000 n. 6932) . Per di più il giudice di appello, con valutazione discrezionale ossia incensurabile in cassazione, ha ritenuto quei documenti indispensabili alla decisione della causa (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) ossia producibili per la prima volta anche in secondo grado: a maggior ragione essi furono legittimamente prodotti durante il giudizio di primo grado, e ciò tanto più che:
a) il contratto collettivo non è documento che si trovi nell'esclusiva disponibilità di una delle parti (cfr. art. 425 cod. proc. civ.); b) come risulta dalla sentenza qui impugnata, la attrice allegò con il ricorso introduttivo tutti gli elementi di fatto sufficienti al calcolo delle sue spettanze.
Col secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e vizi di motivazione, per non avere i giudici di merito "adottato alcuna prudenza" nella valutazione delle prove testimoniali e per avere essi errato ad interpretare le risultanze istruttorie, dando maggior credito ad alcuni piuttosto che ad altri testimoni. Ma la censura non è ammissibile, poiché tende ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova, impossibile valutazione delle prove. Col terzo motivo la stessa ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 cod. civ., 1, 26, 34, 45 l. 3 febbraio 1963 n. 69 e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto parlare di lavoro giornalistico in assenza della qualità di imprenditore, attribuibile al datore di lavoro;
il difetto di tale qualità, anzi, impedirebbe addirittura di ravvisare un rapporto di lavoro subordinato.
Sull'assenza dei caratteri della subordinazione la ricorrente insiste nel quarto motivo, invocando ancora l'art. 2094 cit.: nel caso di specie, a suo avviso, la prestatrice di lavoro sarebbe stata assoggettata a direttive di contenuto soltanto generale e perciò compatibili anche col lavoro autonomo, ciò che sarebbe risultato da una corretta valutazione delle testimonianze e dei documenti probatori.
Nel quinto motivo, sempre richiamando l'art. 2094 cod. civ., la ricorrente principale esclude ancora la subordinazione, sostenendo la gratuità delle prestazioni lavorative, dimostrata anche, a suo dire, dalla natura associativa del soggetto asserito datore di lavoro e dalle sue finalità culturali.
Col sesto motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 99 cod. proc. civ., sostenendo che, quand'anche il rapporto in questione potesse considerarsi come di lavoro subordinato, la retribuzione non avrebbe potuto essere determinata ex art. 36 Cost., in difetto di richiesta della parte.
I quattro motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
Ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'oggetto o dalla causa.
È giurisprudenza costante di questa Corte che, in caso di esercizio di fatto dell'attività giornalistica da parte dei soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto non deriva dall'illiceità dell'oggetto o della causa, bensì dalla violazione della norma imperativa dello art. 45 l. 3 febbraio 1963 n. 69, onde non produce effetto per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione;
ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che la retribuzione, da corrispondere comunque al lavoratore, debba essere determinata ex art. 36 Cost. con riferimento alla contrattazione collettiva (Cass. 30 ottobre 1979 n. 5774, 14 gennaio 1981 n. 312, 5 ottobre 1981 n. 5228, 8 febbraio 1982 n. 745, 6 febbraio 1996 n. 1024, 4 febbraio 1998 n. 1157, 1^ giungo 1998 n. 5370, 27 maggio 2000 n. 5370, 1^ giugno 2000 n. 7020). A questo principio di diritto si è esattamente uniformata la Corte d'appello la quale, nella pacifica mancanza di iscrizione della lavoratrice nell'albo professionale dei giornalisti e nella altrettanto pacifica qualità di associazione culturale, propria della datrice di lavoro, ha ravvisato le oggettive caratteristiche del lavoro giornalistico radiofonico e della subordinazione, notando, in base all'istruttoria svolta, come le direttive per lo svolgimento del lavoro, dettagliate per quanto possibile in un'attività di natura intellettuale ossia non meramente esecutiva, venissero impartite prima da un capo redattore e poi da un direttore. La stessa datrice di lavoro, oggi ricorrente, ammette che le prestazioni della giornalista si svolgessero secondo "prospetti" precompilati (pag. 32 del ricorso: ne' rileva che questi prospetti dovessero chiamarsi o non "ordini di servizio") e che la giornalista e gli altri lavoratori dovessero "rispettare un turno", sia pure con possibilità di cambio (pagg. 35 e 41).
Che poi all'attuale controricorrente venissero corrisposte "piccole somme" risulta sia dall'incensurabile accertamento dei fatti svolti dai giudici di merito sia da pag. 78 del ricorso, ciò escludendo la gratuità del rapporto. Gli scopi di acquisizione di esperienza e di titoli, perseguiti dalla lavoratrice, attengono ai motivi del contratto di lavoro subordinato e non ne alterano la causa. I prolissi riferimenti della ricorrente principale alle risultanze istruttorie, in definitiva, tendono ancora e soltanto ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi, impossibili apprezzamenti di fatto.
Con i primi due motivi la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 2126 e 2119 cod. civ., 18 l. n. 300 del 1970, da 1 a 8 l. n. 604 del 1966, 2 e 3 l. n. 108 del 1990, sostenendo che la Corte d'appello errò nel ritenere nullo il contratto di lavoro giornalistico per difetto di iscrizione della lavoratrice nell'albo professionale, poiché la medesima era in realtà iscritta nell'albo dei pubblicisti.
I due motivi sono inammissibili poiché, di fronte all'accertamento di fatto svolto dai giudici di merito, è onere del ricorrente in Cassazione (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) di indicare il mezzo di prova contrario ed il momento processuale della sua acquisizione, che il giudice di merito avrebbe indebitamente trascurato. Superflue sono perciò le considerazioni svolte in memoria dalla ricorrente principale circa la differenza fra i lavori del pubblicista e del giornalista.
Col terzo motivo la BE denuncia la violazione degli stessi articoli di legge e vizi di motivazione, quanto all'affermazione, resa dalla Corte di merito, della non reintegrabilità della lavoratrice illegittimamente licenziata. Nè alla reintegrazione osterebbe, ex art. 18 cit., il numero dei lavoratori dipendenti dall'associazione datrice di lavoro.
L'inammissibilità di queste due censure deriva dalla già detta nullità del contratto di lavoro in questione, la quale rende inapplicabile le norme di diritto sulla tutela contro i licenziamenti illegittimi (Cass. 24 giugno 1997 n. 5611). Non senza aggiungere che la pacifica attività di natura culturale svolta dall'associazione rende comunque inapplicabile l'art. 18 l. n. 300 del 1970 (art. 4 l. n. 108 del 1990).
Rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003