Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12326
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che la retribuzione, da corrispondere comunque al lavoratore, debba essere determinata ex art. 36 Cost. con riferimento alla contrattazione collettiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12326
    Data del deposito : 21 agosto 2003

    Testo completo