Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4020
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4020
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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