Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso por REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NT EM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, difeso dall'avvocato MARIO ZOPPELLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UD PIANTE PIANTINE ORTICOLE DI FUSCO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 59, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DELLOMONACO, difeso dagli avvocati LEOPOLDO CALÒ, FRANCESCO RIZZO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in oggetto con le conseguenze di legge.
LA CORTE Letta l'istanza con la quale la s.r.l. NU ha chiesto l'annullamento ex art. 42 c.p.c. del provvedimento con il quale il G.I. del Tribunale di Bologna, in data 29/1/02, ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato nei suoi confronti dalla s.n.c. UD Piantine Orticole di FU MA & C.;
- letta la memoria depositata dalla resistente, la quale ha chiesto che l'istanza venga dichiarata inammissibile non versandosi in un caso di sospensione necessaria, nel quale soltanto è consentito, ex art. 42 c.p.c., di richiedere il regolamento di competenza;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'accoglimento dell'istanza;
OSSERVA
1. L'istanza di regolamento è ammissibile.
L'espresso richiamo all'art. 295 c.p.c. contenuto nel provvedimento impugnato e l'assenza - pacifica -di una richiesta di sospensione di entrambe le parti, qualifica l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna come un provvedimento di sospensione necessaria, contro il quale l'unico rimedio consentito è quello del regolamento di competenza, secondo il disposto dell'art. 42 c.p.c. Può darsi ingresso, quindi, all'istanza di regolamento.
2. L'istanza merita accoglimento.
Sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie l'art. 295 c.p.c., non ricorrendo un caso di sospensione necessaria, ma un caso di litispendenza, ancorché parziale, sulla quale il Tribunale doveva provvedere a norma dell'art. 39 c.p.c. Secondo la ricorrente la domanda di risarcimento del danno per lire 280.000.000 formulata dalla UD nel giudizio di opposizione, volta ad opporre in compensazione la detta somma con il credito di lire 26.000.000, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, era identica alla domanda risarcitoria proposta dalla UD nel giudizio pendente tra le stesse parti davanti al Tribunale di Brindisi. Di conseguenza, secondo la ricorrente, non poteva ritenersi sussistente la fattispecie di cui all'art. 295 c.p.c., che invece presuppone la pregiudizialità logico-giuridica tra le due cause, ed essendo configurabile un'ipotesi di litispendenza disciplinata dall'art. 39 c.p.c., il Tribunale doveva provvedere secondo la disciplina stabilita da tale norma. La doglianza è fondata nei limiti di seguito esposti. Risulta dagli atti che la domanda proposta dalla UD contro la NU davanti al Tribunale di Brindisi, preventivamente adito, aveva ad oggetto il risarcimento del danno, nella misura di lire 280.000.000, derivato alla stessa UD dai vizi della fornitura di merce di cui alla fattura NU n. 200001461 del 29/2/2000 (v. atto di citazione davanti a quel Tribunale).
Risulta inoltre che la UD, opponendosi al decreto ingiuntivo successivamente emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso della NU (decreto relativo al pagamento di lire 26.000.000 per una fornitura di merce diversa da quella per i cui vizi pendeva il giudizio davanti al Tribunale di Brindisi), aveva opposto in compensazione lo stesso credito di lire 280.000.000, già oggetto della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio pendente.
In relazione a tale situazione processuale, di identità solo parziale tra le due cause, per essere identiche soltanto le due domande risarcitorie proposte dalla UD in ciascuna di esse, il Tribunale di Bologna, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, avrebbe dovuto applicare, con esclusivo riferimento alla riconvenzionale proposta dall'opponente, il disposto dell'art. 39 c.p.c. e, di conseguenza, pronunziarsi in ordine alla propria competenza a conoscere della detta domanda riconvenzionale, anziché, come invece è avvenuto, sospendere l'intero giudizio. Il provvedimento di sospensione va, perciò, annullato rimettendo gli atti allo stesso giudice (altro magistrato) perché provveda ai sensi del richiamato art. 39 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie l'istanza. Cassa l'ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Bologna, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004