Sentenza 13 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'aumento del termine ex art. 641 cod. proc. civ. da venti a quaranta giorni, disposto dall'art. 8 decreto legge 21 giugno 1995 n. 238 (disposizione reiterata dal D.L. 9 agosto 1995 n. 347 e quindi dal D.L. 21 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995 n. 534), non può trovare applicazione per i decreti ingiuntivi notificati in epoca precedente all'entrata in vigore del predetto decreto legge; il termine in questione, infatti, deve essere inquadrato nel complesso della procedura monitoria, la quale non solo prevede un termine per l'opposizione, ma anche che di esso il giudice faccia espresso avvertimento al debitore ingiunto, sicché quel termine, una volta che sia stato indicato dal giudice secondo la normativa vigente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e sia stato portato a conoscenza del debitore, con la notifica dell'ingiunzione, nella vigenza della stessa norma, resta insensibile allo "jus superveniens" che lo modifichi.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CA OR, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VIZZINI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3275/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 05/11/97 R.G.N. 1425/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14 luglio 1995 il Comune di Vizzini proponeva opposizione avanti al Pretore di Catania avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3.6.1995 e notificato il 16 giugno 1995, su istanza dell'avv. Gregorio ZO, in proprio, per il pagamento di lire 15.502.765 a titolo di compensi per prestazioni professionali. La causa veniva rimessa al Pretore-giudice del lavoro della stessa sede che, con sentenza in data 14 marzo 1996, revocava il decreto opposto e condannava il Comune a pagare all'avv. ZO L. 14.213.430, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. L'appello proposto dal ZO veniva rigettato dal Tribunale- Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 21 ottobre 15 novembre 1997, con la quale veniva disatteso, tra gli altri, il motivo di impugnazione col quale si lamentava l'erroneità della decisione del Pretore che aveva ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dal Comune oltre il termine di 20 giorni concesso dal giudice col decreto opposto, essendo successivamente intervenuto il d.l. 21 giugno 1995, n.238 (decaduto) e quindi il d.l. 9 agosto 1995, n. 347, i quali, con l'art. 8, comma primo, avevano sostituito il termine di giorni venti di cui all'art.641 c.p.c. - non ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore del primo decreto legge - con quello di giorni 40. Ha ritenuto il giudice di appello che, trattandosi di termine ex lege, come tale non derogabile dal giudice, esso doveva ritenersi regolato dalla nuova disciplina. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'avv. ZO con due motivi.
Il Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso l'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c. e dei dd. ll. 21.6.1995, n. 238 e 9.8.1995, n. 347 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre con il secondo motivo è dedotta contraddittoria motivazione (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che il Tribunale, contraddicendosi ed incorrendo in errore logico, dopo avere affermato che il termine di 20 giorni di cui all'art. 641 (testo originario) c.p.c. costituiva un termine ex lege, aveva poi sostenuto che a quel termine legale il giudice poteva derogare solo in presenza di giusti motivi, così riconoscendo che si trattava di termine assegnato dal giudice, per cui la successiva norma di riforma, che aveva sostituito tale termine con quello di giorni quaranta non avrebbe potuto incidere sui decreti ingiuntivi emessi sino al 21 giugno 1995, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 641, primo comma, c.p.c. dispone che il giudice, nell'ingiungere di pagare la somma richiesta nel termine di venti giorni (attualmente, con decorrenza dal 22 giugno 1995, di giorni quaranta, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8 d.l. 21 giugno 1995, n., n. 238, reiterato dall'art. 8 del d.l. 9 agosto 1995, n. 347 e, infine, dall'art. 8 d.l. 21 ottobre 1995, n. 432,
convertito, con modificazioni in legge 20 dicembre 1995, n. 534) deve espressamente avvertire che nello stesso termine può essere fatta opposizione.
Si tratta dunque di un termine stabilito dalla legge, del quale il giudice deve rendere edotto il debitore sin dal momento di avvio della fattispecie processuale.
La Corte non ritiene, tuttavia, decisiva l'indagine sul punto se si tratti di termine stabilito dalla legge (il che, come detto, non è dubitabile per il termine di cui al primo comma dell'art. 641 c.p.c.) o determinato dal giudice (quale è quello aumentato o ridotto in presenza di giusti motivi, ai sensi del secondo comma articolo ult. cit.), quanto stabilire quale sia la fattispecie processuale regolata dalla disposizione in esame e ciò al fine di fare ad essa corretta applicazione del principio tempus regit actum che regola la successione delle norme processuali.
L'affermare che il termine concerne l'atto di opposizione, sicché questa sarebbe ammissibile se avvenuta nel termine stabilito dalla norma in vigore al momento della proposizione è soluzione che la Corte non ritiene corretta.
La fattispecie processuale, infatti, deve essere considerata nel complesso della procedura monitoria, la quale non solo prevede un termine per l'opposizione, ma anche che di esso il giudice faccia espresso avvertimento al debitore ingiunto.
Quest'ultimo ne viene a conoscenza ad iniziativa (ulteriore) del creditore che richiede la notifica del provvedimento. Da ciò consegue che tale termine, indicato dal giudice secondo la norma vigente al momento in cui il decreto è emesso, una volta seguita la notifica, sempre nella vigenza della stessa norma, resti insensibile allo ius superveniens che lo ampli o (eventualmente, ragionando, come è necessario, in astratto) lo restringa (in assenza di norma transitoria).
Coerentemente con tale impostazione, questa Corte (sentenza 21 aprile 2000, n. 5235) ha affermato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la modifica del termine per proporre detta opposizione - da venti a quaranta giorni - così come disposto dall'art. 8 d.l. 21 giugno 1995, n. 238, modificativo in parte qua dell'art. 641 c.p.c. - deve ritenersi applicabile (trattandosi di ius superveniens processuale di immediata applicazione) ai decreti notificati in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge citato.
Questo, pubblicato in G.U. 22 giugno 1995, n. 144, entrò in vigore il giorno stesso (art. 11); il decreto ingiuntivo fu notificato il 16 giugno 1995 e l'opposizione venne proposta il 14 luglio 1995, quando era ormai divenuta inammissibile. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art.384, novellato, c.p.c. con pronuncia di inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. T. M
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2001