Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 1
L'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, ove l'azione sia stata esercitata nei confronti del Ministro della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (perciò anche in sede di legittimità), col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l'art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato va eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l'errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo (in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l'amministrazione in virtù del rapporto organico), non certo l'errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nella "vocatio in ius" di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore (e non nella semplice notificazione dell'atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 13450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13450 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 28/09/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere N. 1496
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUCIANO DERIU rel. Consigliere N. 16585/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) DI IC, nato a [...] il [...]; 2) LM AT, nato a [...] il [...]; 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (quale responsabile civile);
avverso la sentenza in data 31/5/1999 della COrte d'appello di BOLOGNA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO SINISCALCHI che ha concluso per:
inammissibilità del ricorso LM;
rigetto del ricorso del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
quanto al DI: annullamento senza rinvio per la parte relativa ai capi B-C-D- dell'imputazione (reati estinti per intervenuta prescrizione); rigetto nel resto;
Uditi i difensori, avv. LUCIO VARRIALE (per RI), avv. ANTONIO CRISTIANI (per IE), avvocato dello Stato NICOLA BRUNI (per Ministero della Giustizia), che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi (il difensore del Ministero ha eccepito anche la carenza di legittimazione passiva dello stesso Ministero, ex art.13 Legge 13/4/88 n. 117).
OSSERVA
Con sentenza 29/10/1997 il Tribunale di OG, tra l'altro:
1) dichiarava DI IC responsabile dei reati ascrittigli al capo B dell'imputazione, limitatamente agli atti commessi come giudice [imputazione originariamente ascritta a IE, RI OR e IA UI MA: artt. 110, 81 cpv., 319, 321 cp:
perché in concorso tra loro, DI quale giudice dell'esecuzione e magistrato, RI quale curatore del fallimento ITALCOSTRUZIONI ROMANA compivano, su istigazione del ZA (che tra l'altro dava a RI 65 milioni) atti contrari ai propri doveri d'ufficio, consistiti nell'esprimere il IE (giudice delegato al fallimento) giudizio di convenienza, su conforme parere di RI, all'ammissione al concordato fallimentare della ITALCOSTRUZIONI, assuntore di fatto il IA attraverso propri familiari, nonostante fosse più conveniente per la procedura la messa all'asta dei cespiti immobiliari, anche per la presenza di più afferenti, con ciò consentendo al IA di aggiudicarsi un bene già stimato l'anno precedente in L. 1.800.000.000=, al prezzo di poco superiore a un miliardo;
omettendo, nel giudizio di convenienza, di inserire il valore di un cespite immobiliare sito in via Gelsomino IV, acquisito dallo stesso IA a seguito di concordato fallimentare, e da lui successivamente ceduto a terzi, che corrispondeva a mezzo assegno bancario il prezzo di L. 65.000.000 direttamente al secondo. In IV nel 1989], al capo C limitatamente alla corruzione nei confronti del IA [imputazione originariamente ascritta al IE e al IA: artt. 110, 81 cpv., 319, 321 cp: perché in concorso, il IE quale giudice delegato, il IA quale estimatore dei beni immobili ricaduti nel fallimento AB ... con più azioni di un medesimo disegno criminoso, compivano atti contrari ai doveri d'ufficio, il IE nominando persone di sua fiducia come estimatore e curatore fallimentari, pilotando poi assieme ai predetti un iter procedimentale del tutto anomalo e finalizzato a estromettere dalla gara un offerente, anche attraverso l'accorpamento in un unico lotto di due cespiti immobiliari aventi caratteristiche e ubicazioni diverse, effettuando la pubblicità presso un giornale edito in Pisa, in quanto affermavano falsamente che il cespite di maggior valore era quello di Pisa, per evitare pubblicità in IV, sede del cespite più appetibile;
sottostimando i beni e in particolare quello di IV ... omissis in IV 1989], al capo D [originariamente ascritto a IE, RI, IA e altri: artt.110, 81 cpv., 353 c. 2 cp: perché in concorso tra loro e con gli occasionali curatori e stimatori (IL per il fallimento AB;
RI per il fallimento ITALCOSTRUZIONI ROMANA), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - con doni, mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti - turbavano le procedure dirette all'espletamento di gare nei pubblici incanti, commettendo il fatto il IE, persona preposta all'espletamento di tali incanti, In IV, tra il 1989 e 'ottobre 1993], al capo I [originariamente ascritto a IE e IA: artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 e n.10 cp: perche' in concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle rispettive qualità di giudice delegato e di estimatore dei beni del fallimento AB e violando i relativi doveri, minacciando il curatore del medesimo fallimento di fargli perdere ogni incarico presso il Tribunale fallimentare di IV, che rappresentava l'unica fonte di reddito del professionista costringevano o comunque inducevano costui a proporre istanze illegittime in conflitto con gli interesse dei creditori che egli rappresentava (accorpamento dei beni posti all'asta; pubblicità facoltativa sulla sola cronaca di Pisa del quotidiano "Il Tirreno";
istanza di anticipazione della asta;
richiesta di doppia perizia, ecc.), agendo materialmente il IE al fine di aggiudicarsi una parte dei beni fallimentari e commettendo il fatto in concorso con il IA in danno di pubblico ufficiale e cagionando alla parte lesa un dano patrimoniale di rilevante entità (beni posti all'asta al prezzo complessivo di 521 milioni e rivenduti poco dopo a un prezzo superiore a L. 1.100.000.000=. Capo di imputazione così modificato all'udienza 10/3/97. In IV nel corso del 1989]; per l'effetto, ritenuta la continuazione e ravvisato il reato più grave nel capo I^, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione (con statuizione accessoria), nonché al risarcimento dei danno in favore del fallimento AB (in solido con il IA) e in favore della parte civile OV LL vedova IL (in solido con il Ministero della Giustizia, quale responsabile civile);
2) dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI AT, nonché nei confronti di DI e ZA, per il reato di cui agli artt. 110, 323 cp (così derubricata l'impugnazione loro ascritta per gli atti compiuti personalmente dal RI, di cui al capo B) perché estinto per amnistia;
3) Dichiarva non doversi procedere nei confronti di IE (e IA) per gli abusi di ufficio commessi in concorso, successivamente alla falsa stima, nella vicenda sub C, perché estinto per amnistia;
4) dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI e IA per i reati di cui al capo B, nonché del IE e del IA per i reati loro ascritti al capo G, perché estinti per amnistia. Su impugnazione degli imputati e del responsabile civile, la Corte di Appello di OG (sentenza del 31 maggio 1999), in parziale riforma della decisione del Tribunale, così decideva (tra l'altro):
1) concesse al DI le attenuanti generiche, equivalenti alle constatate aggravanti per il delitto di cui al capo I, riduceva la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
2) riduceva a L. 50.000.000 la provvisionale posta al carico del IE e in favore del fallimento AB;
3) confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava il RI al pagamento delle spese del grado a lui relativo;
4) condannava il IE, e in solido il Ministero della Giustizia, alla rifusione delle spese sostenute nel grado da FA OV. Venivano proposti ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati DI e RI e del responsabile civile MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
A) LL e il suo difensore deducevano, nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "art. 606/c-e c.p.p. in relazione agli artt. 125 c-3 e 546 c-1 lett. e) e c-3 c.p.p.: nullità della sentenza impugnata per omesso esame o, comunque, per omessa motivazione su specifico motivo di appello che ne determinano una genericità assolutamente sommaria nella ricostruzione del merito, con la conseguenza di un difetto radicale dei presupposti indispensabili per il controllo di legittimità": la Corte Territoriale si sarebbe limitata a una pseudomotivazione del tutto apodittica, trascurando gli specifici motivi di appello (tra l'altro sulla pretesa del Tribunale di interpretare " in un contesto unitario" le autonome e diverse vicende AB e ITALCOSTRUZIONI) e omettendo di procedere alla doverosa ricostruzione analitica e critica dei fatti (quantomeno per respingere le deduzioni dell'appellante);
2) "art. 606/b-e cpp in relazione all'art. 317 cp: difetto di motivazione sullo specifico motivo secondo di appello ed erronea applicazione della norma penale relativa alla fattispecie della contestata concussione": l'accusa di concussione fu formulata all'udienza 10/3/97, a modifica della precedente accusa di estorsione (art. 629 cp); la Corte territoriale non avrebbe detto alcunché sui "dati di fatto contestati dall'appellante" (minacce, assolutamente indimostrate, di far perdere al curatore ogni incarico;
preteso danno economico rispetto ai valori fallimentari, sul quale era stata richiesta perizia); sarebbero " tanto logiche e apodittiche" le affermazioni circa l'insussistenza, in ipotesi alternativa, della fattispecie ex art. 323 cp;
sarebbero stati acriticamente richiamati, senza alcun vaglio dei motivi di appello, gli argomenti della decisione di primo grado;
3) "art. 606/e cpp: totale mancanza di motivazione sul terzo motivo di appello relativo alla imputazione sub D: art. 353 c.2 cp": la difesa aveva sostenuto la insussistenza del reato (richiamando le deposizioni IA, LO, TT e NI, nonché l'identico trattamento riservato ad altre pratiche); la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare "sulla prassi, quanto detto per il secondo motivo", trascurando le argomentazioni dell'appellante; il difetto di motivazione sarebbe in re ipsa e comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata, ove non venisse dichiarata la sopravvenuta prescrizione del reato (per le ragioni di cui al successivo motivo V di ricorso);
4) "art. 606/d-e cpp in relazione all'art. 603 cpp;
difetto e contraddittorietà della motivazione sul quarto motivo di appello con il quale era stata richiesta la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale": sarebbero state respinte con "motivazione difettosa e contraddittoria" le richieste di perizia e di assunzioni testimoniali, miranti solo ad acquisire elementi di valutazione nel merito e sui comportamenti e le attività del dott. IL (attraverso una fonte autorevole e non sospetta, quale era l'ex presidente Tribunale Ambrogi);
5) "art. 606/b cpp in relazione agli artt. 62 bis, 81 cpv. cp: le già concesse attenuanti generiche, applicate sul computo della pena edittale della imputazione più grave, andrebbero ope legis applicate e riferite anche ai reati minori, che per tale effetto, nella fattispecie in esame, dovrebbero esser dichiarati estinti per sopravvenuta prescrizione, con la conseguente eliminazione della pena di sei mesi inflitti in aumento alla pena principale a titolo di continuazione": per i reati di cui ai capi B-C-D, la prescrizione sarebbe maturata in sette anni e mezzo (ex artt. 157/160 cp); in ogni caso, i reati residuali sarebbero stati erroneamente indicati in numero di quattro (essendo in realtà soltanto tre).
B) Il difensore del RI deduceva, a sua volta:
1) "Erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale", e tutto ciò sotto un duplice profilo:
I) quanto all'imputazione di cui al capo B:
perché il parere richiesto all'imputato era obbligatorio ma non vincolante (art. 125 L.F.), il concordato fallimentare era favorevole per i creditori chirografari (lasciando immutata la posizione dei creditori privilegiati), la liquidazione fallimentare era stata sospesa subito dopo la presentazione della domanda di concordato, il parere favorevole era comunque giustificato perché non vi era alcuna prova che il RI avesse espresso il parere "deliberatamente per favorire il IA"; perché la somma di L. 65.000.000 costituiva il pagamento della notula del commissario giudiziale del concordato ITALCOSTRUZIONI (a seguito di formale provvedimento di liquidazione del Tribunale di IV); perché la Corte territoriale (come già il Tribunale), limitandosi a derubricare la imputazione sub B e ad applicare l'amnistia, avrebbe violato l'art. 530 cpp (che imporrebbe il proscioglimento anche nel caso di "mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove a carico");
II) quanto all'imputazione di cui al capo D:
nella condotta del RI non sarebbero ravvisabili gli estremi (oggettivo e soggettivo) del reato in questione), non avendo egli interferito sulla decisione del giudice delegato di sospendere la liquidazione fallimentare;
anche in questo caso avrebbe dovuto applicarsi l'art. 530 cpp;
2) "Mancanza di motivazione risultante dalla sentenza impugnata": in ordine a entrambi i capi di imputazione, la Corte territoriale non avrebbe offerto alcun elemento che consenta di ricostruire l'iter logico seguito.
C) L'AVVOCATURA DELLO STATO di OG (per il responsabile civile MINISTERO della GIUSTIZIA) ha lamentato nell'ordine:
1) "Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità civile dello Stato": il comportamento contestato al IE costituiva reato (doloso), non diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio ma posto in essere per motivi strettamente personali ed egoistici, con "esclusione di ogni collegamento di necessaria occasionalità tra le funzioni pubbliche e l'attività produttiva del danno"; le condotte dell'imputato non apparirebbero conformi ad alcuna pubblica finalità, ne' certamente alle funzioni e alle finalità istituzionali dell'amministrazione della giustizia;
la motivazione della Corte territoriale non sarebbe condivisibile (basandosi la responsabilità della P.A. non "sull'uso illecito del potere" ma sull'elemento finalistico), anche perché avrebbe male interpretato il criterio della "occasionalità necessaria"; sarebbe infondato il riferimento all'art. 13 Legge 13/4/88 n. 117, non ricorrendo nella specie l'ipotesi di "reato commesso nell'esercizio delle funzioni";
2) "violazione degli artt. 125/3, 192, 577, 588 cpp;
carenza assoluta di motivazione e manifesta illogicità": il motivo dell'appello relativo al capo I ("pressioni del IE" in realtà frutto di una versione difensiva del IL;
inattendibilità di quest'ultimo;
promovimento nei suoi confronti di azione di responsabilità da parte dei nuovi organi della procedura fallimentare;
adesione acritica del Tribunale alle tesi del pubblico ministero e della parte civile;
insussistenza dell'illecito) sarebbe stato completamente trascurato, non essendo state prese in considerazione le doglianze del responsabile civile, dalla Corte territoriale, ne' in motivazione ne' in dispositivo.
All'odierna udienza i difensori degli imputati e del responsabile civile hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze di tutti i ricorrenti in ordine alle pretese carenze motivazionali della decisione impugnata, rendono opportuno ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della sentenza di merito (ai sensi dell'art. 606/e cpp) ha un orizzonte particolarmente circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
d'altro canto, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, ancorché non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (in tal senso, da ultimo: Sez. Un., sent. 24 del 16/12/99, Spina;
v. anche: Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri). Ciò premesso, per quanto concerne il ricorso proposto nell'interesse del DI devesi osservare:
1) Il primo motivo di doglianza non è fondato.
I vari momenti della vicenda furono rievocati dalla Corte territoriale con specifico riferimento ai personaggi coinvolti (IE, giudice delegato nelle procedure fallimentari in questione e socio occulto, per mezzo della madre VI Isuardi, della S.r.l. Aurora Barcale;
IA UI MA, perito estimatore dei beni immobili dei predetti fallimenti e socio della Aurora Boreale S.r.l.;
RI OR, curatore del fallimento CO RO;
Aurora Boreale S.r.l., costituita per partecipare all'illecita aggiudicazione di beni del fallimento senza far apparire tra gli acquirenti il IE e il IA), al fallimento TR RO (ammissione al concordato con giudizio di convenienza del GD IE, su conforme parere del curatore RI, con il IA assuntore di fatto;
tre immobili interessati alla vendita;
aggiudicazione dei beni al IA, con utilità per costui e danno per la procedura;
esperimento in rapidissima successione, prima della proposta di concordato, di quattro incanti per la vendita degli immobili;
chiara volontà del IE - secondo il Tribunale - di favorire il IA), al fallimento AB (interessi convergenti del IE e del IA;
nuova stima dei beni effettuata da quest'ultimo, per consentire al IE di entrare in possesso dell'immobile di via Mangini tramite l'Aurora Boreale, con sensibile riduzione dei valori;
accorpamento in unico lotto di beni eterogenei per dissuadere eventuali concorrenti all'acquisto; anticipazione dell'udienza di vendita), agli elementi di prova emersi in ordine alle due vicende fallimentari, alle responsabilità dei personaggi coinvolti, ai motivi di impugnazione proposti nell'interesse del IE avverso la decisione del Tribunale.
Dette doglianze furono non solo specificamente indicate (pagg. 12/16 sent. imp.) ma anche partitamente esaminate e valutate, con una motivazione concisa ma più che sufficiente a consentire di comprendere l'iter argomentativo adottato, specie se posta in doveroso rapporto di correlazione - integrazione con gli argomenti già svolti a suo tempo dal primo giudice (v. sul punto: Cass. II, sent. 11220 del 5/12/97, Ambrosino). Tanto più che la Corte territoriale non mancò di spiegare: perché fosse da condividere l'affermazione del Tribunale sulla connessione tra le due procedure (per circostanze di tempo, condotte e personaggi coinvolti); perché il criterio sistematico apparisse preferibile al fine di "giudicare storicamente e criticamente una condotta protrattasi per un lungo periodo e con effetti devastanti per l'Amministrazione della giustizia nel Tribunale di IV"; perché dovesse ritenersi che il IE aveva "forzato le procedure per ottenere un profitto ... poiché quei beni - interessanti commercialmente e di valore certamente superiore ai milleduecento milioni di lire - avrebbero dovuto essere venduti all'asta concorrendo più efferenti" (particolari tutti squisitamente di merito e perciò stesso non censurabili in sede di legittimità: si vedano in proposito le già citate pronunce delle Sezioni Unite). 2) Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono anche per il secondo motivo di ricorso (sostanzialmente ripetitivo delle tesi già sostenute in primo grado e delle censure proposte, con l'atto d'appello) giacché i giudici del merito posero correttamente e convincentemente in evidenza: come l'ipotesi accusatoria (costruzione o induzione da parte del IE sul IL, affinché costui ponesse in essere le condotte iudicate nel capo I, minacciandolo - in caso di resistenza - di fargli perdere tutti gli incarichi presso il Tribunale fallimentare di IV, unica sua fonte di reddito), avesse trovato conforto nelle deposizioni del cancelliere OR IA, del giudice LO, del Coimputato IA, di FA OV (vedova del IL), tutte dettagliatamente analizzate dal Tribunale prima (pagg. da 47 a 53 sent. di primo grado) e dalla Corte territoriale poi (pagg. 7, 8 e 18, 19 sent. Appello); come fosse emersa con sufficiente chiarezza la posizione del IL quale "anello debole ma indispensabile nei piani del IE" (vero e proprio deus ex machina della sezione fallimentare, magistrato potente e capace di incutere rispetto e timore); come fosse quindi comprensibile che il IL temesse le pressioni del giudice e non facesse parola della sua sgradevole situazione al presidente del Tribunale [non a caso il Tribunale aveva già sottolineato che "dalle concordi dichiarazioni dei testi e dell'imputato IA emerge(va) una attività induttiva, di pressione psichica, posta in essere dal giudice, in concreto idonea a produrre nella vittima lo stato di timore, condizionandone la volontà" e che "la situazione professionale del IL favoriva l'esito di tale attività ... (giacché) egli svolgeva quasi esclusivamente l'attività di curatore fallimentare": v. a pag. 53 sent. primo grado]; come nella vicenda in esame fossero ravvisabili gli estremi del delitto di concussione (ex art. 317 cp), con esclusione della ipotizzabilità del delitto di cui all'art. 323 cp, "poiché tale fattispecie appare generale rispetto a quella ex art. 317 cp, che contiene in più l'elemento della costrizione o induzione di altri a dare o promettere indebitamente, come accertato nei fatti" (così testualmente, ed esattamente, a pag. 19 sent. imp.; v. anche a pag. 63 sent. Trib.).
3) Di tale motivo di ricorso ci si occuperà più avanti, nell'esame del successivo motivo quinto dello stesso atto di impugnazione. In questa sede è solo opportuno ribadire quanto già affermato dai giudici del merito: gli imputati ebbero tutti modo di difendersi adeguatamente in ordine al reato in questione (art. 353 cp), e ciò anche a voler ritenere che nei fatti loro addebitati fosse ravvisabile un'ipotesi di "impedimento" (e non di "turbamento") delle procedure di gara nel pubblico incanti.
4) In ordine al quarto motivo di doglianza (difetto e contraddittorietà di motivazione sul diniego di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) devesi richiamare - anzitutto - il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. III, sent. 4646 del 14/4/99, Quartieri;
Cass. V, sent. 7569 dell'11/6/99, Iovino;
Cass. I, sent. 5267 del 6/5/98, Fiore;
Sez. Un., sent. 2780 del 15/3/96, Panigoni e altri) secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto del tutto eccezionale, da utilizzare solo quando non sia possibile una decisione "allo stato degli atti", onde la reiezione della relativa istanza - risolvendosi in un giudizio di fatto - è incensurabile in Cassazione "ove congruamente e logicamente motivata". Non pare revocabile in dubbio che detti principi abbiano trovato puntuale e corretta applicazione nel caso in esame, risultando evidente dal contenuto motivazionale delle decisioni di merito che il materiale disponibile fu ritenuto sufficiente a consentire una compiuta valutazione della vicenda (senza necessità alcuna di ulteriori acquisizioni peritali e/o testimoniali) sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello (si vedano, in particolare, le ineccepibili argomentazioni svolte sul punto a pag. 19 sent. imp., nell'ambito del più vasto contesto delle ulteriori puntualizzazioni sulla pretesa "prassi facilona" della sezione fallimentare e/o sulle asserite "illecite condotte" del IL).
5) Il quinto motivo di doglianza è fondato.
Devesi ritenere, invero, che le attenuanti generiche siano state concesse dalla Corte territoriale anche in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi B-C-D dell'imputazione: a) perché non risulta in alcun modo che il beneficio dovesse esser limitato al reato considerato più grave (v. sull'argomento: Sez. Un., sent. 2780 del 15/3/96, Panigoni e altri;
Cass. II, sent. 5354 del 6/6/97, Castagna); b) perché gli aumenti ex art. 81 cpv. furono indicati dalla Corte territoriale in misura notevolmente inferiore rispetto alla decisione di primo grado (v. infatti a pag. 73 sent. trib. e a pag. 19 sent. App.).
Conseguentemente e reati in questione devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo per tutti abbondantemente decorso il relativo termine previsto in sette anni e mezzo dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cp [considerazione valida anzitutto per il reato sub D: che già il Tribunale ritenne esaurito entro il 31/10/1989, tanto che applicò l'amnistia nei confronti del IA e del RI;
che correttamente non venne dichiarato amnistiato anche nei confronti del IE, giacché era contestata la più grave ipotesi di cui all'art. 353 c. 2 cp;
considerazione valida, inoltre, anche per il capo C, giacché l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cp, inizialmente contestata nell'imputazione, fu in concreto esclusa dal Tribunale con riferimento al reato di "corruzione del IA" per il quale il IE fu condannato;
e giacché l'ulteriore aggravante ex art. 61 n. 7 cp, menzionata a pag. 73 sent. trib. e richiamata dal procuratore generale nel corso dell'odierna requisitoria, fu contestata e ritenuta sussistente solo con riferimento all'imputazione di cui al capo I].
Non pare revocabile in dubbio - d'altro canto - che le diffuse argomentazioni addotte dal Tribunale per dimostrare la sussistenza dei reati in oggetto e le ulteriori considerazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale escludono ogni possibilità di proscioglimento nel merito ex art. 129 cpp (non potendosi certo affermare che "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato"; sent. 3945 del 25/3/99, PG in proc. Di IN e altri;
Cass. V, sent. 1713 dell'11/6/99, Barba A.). Non sussiste, da ultimo, il preteso "errore" della Corte territoriale nell'indicazione del numero dei "reati residuali" (v. a pag. 10 del ricorso): appare evidente, infatti, che la Corte parlò di "quattro reati" con chiaro riferimento al particolare che vi erano state due "turbative d'asta" ex art. 353 cp (così come aveva già fatto il Tribunale a pag. 73 della propria sentenza).
6) Con riguardo alla posizione DI si impongono, dunque, le seguenti statuizioni:
a) la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle imputazioni di cui ai capi B-C-D, essendo tali reati rimasti estinti per prescrizione;
va conseguentemente eliminata la pena relativa (in ragione di mesi sei di reclusione) e la pena residua rimane così determinata in anni quattro di reclusione (per il reato di cui al capo I): v. in proposito a pag. 19 sent. impugnata;
b) tutte le ulteriori doglianze del ricorrente debbono essere rigettate.
Le censure proposte nell'interesse di AT RI (in ordine al mancato proscioglimento di costui nel merito, stante l'asserita applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 530 c. 2 cpp) non sono condivisibili. La regola di giudizio dettata dal comma 2 dell'art. 530 cpp (cioè l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità), invero, è dettata esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, con piena valutazione e di tutto il complesso probatorio acquisitosi agli atti;
per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva del reato (come, appunto, nel caso di specie): in tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 cpp, in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova;
ma, per pervenire a un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (risulta evidente", recita l'art. 129 c. 2 cpp) emergere dagli atti processuali, senza necessità dell'imputato per quanto contestatogli (v. in proposito:
Cass. V, sent. 1460 del 6/2/98, Fratucello;
Cass. I, sent. 8859 del 28/9/93, Mussone e altri); in altre parole, in presenza di una causa estintiva del reato (quale l'amnistia), l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cpp, postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve compiersi appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento;
pertanto, quando anche le risultanze processuali fossero tali da condurre a diverse interpretazioni, tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cpp non potrebbe venire in considerazione come violazione di legge, ne' l'eventuale vizio di difetto di motivazione sarebbe deducibile in Cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Cass. VI, sent. 4163 del 19/4/95, Cardillo;
Cass. VI, sent. 12320 del 25/11/98, PG in proc. Maccan V. e altro). Nel caso di specie, il mancato proscioglimento del PA nel merito (in ordione ai reati sub B e sub D addebitatigli) si spiega proprio alla luce dei conddivisibili criteri giurisprudenziali testè ricordati, giacché i giudici del merito non mancarono di porre correttamente e convincentemente in evidenza:
1) quanto all'addebito sub B: come RI avesse espresso parere favorevole il 16/5/89 sulla proposta di concordato del IA, "dimenticando" un immobile (via Gelsomino), non tenendo conto delle domande di partecipazione all'asta del 10/5/89 e conseguentemente non chiedendo che detta asta venisse posticipata;
come lo stesso RI avesse "incredibilmente affermato" che "le proposte non erano scritte" e non avesse ne' richiesto ne' esaminato il parere dei creditori (pagg. 22-26 sent. trib.; pag. 3 sent. imp.) come tali anomalie dimostrassero la "consapevolezza e volontà" dell'imputato di contribuire alla procedura irregolare, pur non integrando il reato di corruzione inizialmente ipotizzato (mancando la prova del percepimento di una utilità e della conoscenza e volontà di partecipare all'accordo corruttivo IE-IA) e configurando solo una ipotesi di "abuso compiuto per procurare al IA un ingiusto vantaggio", ex art. 323 CP (i due si conoscevano ed era stato proprio RI a presentare il IA al Ferretti, titolare delle società fallite EUROGEFIT, ITALCOSTRUZIONI, BIPA (v. alle pagg. 23/24 sent. trib. E alla pag. 3 sent. imp.); come i fatti attribuiti al RI non solo rappresentassero un comportamento genericamente illegittimo, ma integrassero anche una chiave "violazioni di legge" con riferimento agli artt. 38, 104, 108, 124/125 della Legge Fallimentare (pag. 16 sent. imp.); come, dunque, non potesse andarsi al di là della declaratoria di estinzione del reato (come ritenuto) per intervenuta amnistia ex DPR 75/90;
2) quanto all'addebito sub D: come da quanto esposto in ordine all'addebito sub B derivasse anche la sussistenza del reato in esame, peraltro estinto per amnistia (in riferimento alla procedura "ITAL COSTRUZIONI ROMANA"), giacché l'ultimo incanto era stato del 10/5/89 (v. a pag. 25 sent. trib.); come l'imputato avesse avuto modo di difendersi compiutamente anche in relazione al particolare che "in dibattimento l'addebito era stato meglio definito come impedimento d'asta e non turbativa", nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 521 cpp (pag. 60 sent. trib. e pag. 3 sent. imp.); come effettivamente il provvedimento di sospensione della liquidazione fosse di competenza del giudice (secondo l'esatto rilievo della difesa), ma dovesse tuttavia ravvisarsi "l'atto rilevante, nel caso di specie" proprio nel "giudizio di convenienza sulla proposta di concordato, in ordine al quale la stessa norma prevede il parere, obbligatorio, del curatore" (pag. 61 sent. trib.); come, insomma, il RI - esprimendo il giudizio di convenienza sulla proposta di concordato - avesse, da un canto, favorito il IA e, dall'altro, "impedito un regolare svolgimento della vendita degli immobili con incanto, così danneggiando i creditori" (pag. 16 sent. imp.); come, dunque, anche per l'imputazione sub D non potesse andarsi oltre la declaratoria di estinzione per intervenuta amnistia. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, concludendo sul punto, che il ricorso proposto nell'interesse di AT RI debba essere rigettato, e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle correlative spese processuali. Come già si è avuto modo di accennare in parte narrativa (v. supra), all'odierna udienza l'avvocato dello Stato Nicola Bruni ha chiesto, anzitutto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ordine alle statuizioni concernenti gli interessi civili, per mancanza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia.
La richiesta (che ha carattere assorbente rispetto a tutte le ulteriori censure proposte con il ricorso è fondata. Vertendosi, nel caso di specie, in una ipotesi di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, per fatto costituente reato commesso da un magistrato", trovano - infatti - applicazione le disposizioni di cui alla legge 13/4/88 n. 117, e in particolare l'art. 4 c. 1, secondo il quale "l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri", e l'art. 13 c. 1 parte seconda "L'azione civile per il risarcimento del danno e il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie".
Il riferimento della "legittimazione passiva nella azione di risarcimento" al Presidente del Consiglio si spiega proprio con la considerazione che attenendo il danno all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può essere chiamato a risponderne il ministro della giustizia (la cui sfera istituzionale si limita al "funzionamento dei servizi e all'argomentazione") ma deve esser "chiamato" il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato - comunità, stante il "rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della 'funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo', che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza" (v. in proposito: Cass. VI, sent. 9574 del 27/7/99, Curtò e altro). La carenza di legittimazione passiva in capo al Ministro della giustizia, d'altro canto, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - e quindi anche in sede di legittimità - con il solo limite della formazione del giudicato sul punto (v. in tal senso, ex plurimis: Cass. I civ., sent. 8775 del 4/9/98, Immobiliare meridionale Srl - Comune di Sala Consilina;
Cass. III civ., sent. 7337 del 27/7/98, Pardo - Franceschelli;
Cass. sez. Lav., sent. 3463 del 22/4/97 del 22/4/97, Ferrovie dello Stato - Gimondo;
Cass. civ. III, sent. 10843 del 5/11/97, Secondi e altro - Condominio via Martinelli 18;) e ancora, da ultimo: Cass. civ. I, sent. 8026 del 16/6/2000, Credifarma SpA - Regione Campania;
Cass. sez. Lav., sent. 6160 del 13/5/2000, Scarano - INAIL). Non vale a fondare una diversa conclusione la disposizione dell'art.4 Legge 25/3/58 n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), secondo la quale: "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza". Devesi in proposito ritenere: a) La legge 13/4/88 n. 117, disciplinando ex novo e compiutamente la materia della "responsabilità civile dei magistrati" e del "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie", assume all'evidenza carattere di "specialità" rispetto al complesso della normativa previgente;
b) la procedura dettata dalla norma in esame (tempi e modi di denuncia dell'"errore di identificazione", prescrizione di un termine per la rinnovazione dell'atto, rimessione in termini della parte), nel caso di "citazione del responsabile civile nel processo penale", deve ritenersi superata dalla specifica di disciplina dettata in proposito dagli artt. 83 e ss. Cpp (prevalente proprio perché "posteriore, speciale e compiutamente regolatrice dell'istituto"); c) la lettera dello art. 4 della Legge 260/58 e il contenuto della "relazione al senato" del proponente
CC (nella quale si ricollega la "necessità di individuare la persona che rappresenta una amministrazione, secondo le norme organiche") consentono a questa Corte, in ogni caso, di ritenere corretto e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la norma in esame "consente di sanare l'invalidità della notificazione (ove non sia stata corretta l'identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo), non quella (invalidità) che investa la citazione in dipendenza della vocatio in ius di soggetto diverso dal legittimo contraddittore e privo di legittimazione sostanziale" (Cass. civ. I, sent. 1665 del 24/2/97, Amministrazione Finanze Stato - Ricciolio;
Cass. civ. I, sent. 10457 del 26/11/96, Alberelli - Ministero Finanze;
Cass. civ. I, sent. 2742 del 6/3/93, Ministero Tesoro - Corazzini;
Cass. civ. II, sent. 6939 del 21/11/83, Leo - Amministrazione Marina Mercantile;
Cass. civ. I, sent. 3065 del 9/7/77 Ministero Interno - Di Matteo;
Cass. civ. II, sent. 976 del 18/4/66, Ministero Giustizia - Parazzini); d) non pare revocabile in dubbio, nel caso di specie (oggetto di valutazione in questa sede), che la precisa indicazione di cui all'art. 4 c. 1 della legge 13/4/88 n. 117 escludesse ogni possibilità di equivoco e/o di incertezza sul fatto che "legittimato passivo" a rispondere dei danni conseguenti ai reati commessi dal IE (nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato) fosse proprio e soltanto "il Presidente del Consiglio dei ministri".
Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio anche in ordine alle statuizioni civili nei confronti del Ministro dell giustizia, per carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di IE NI, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi B-C-D, per essere i reati estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del IE. Rigetta il ricorso di RI OR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine alle statuizioni civili nei confronti del Ministro della Giustizia, per mancanza di legittimazione di questo ultimo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2000