Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 13450
CASS
Sentenza 28 settembre 2000

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L'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, ove l'azione sia stata esercitata nei confronti del Ministro della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (perciò anche in sede di legittimità), col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l'art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato va eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l'errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo (in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l'amministrazione in virtù del rapporto organico), non certo l'errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nella "vocatio in ius" di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore (e non nella semplice notificazione dell'atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2000, n. 13450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13450
    Data del deposito : 28 settembre 2000

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