Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
È inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, la sentenza che decide sulla giurisdizione, nei cui confronti le parti possono solo, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto. (Nella specie, è stato riconosciuto corretto l'operato del G.i.p. presso il tribunale militare che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ordinario in relazione all'ipotesi criminosa di calunnia ravvisabile nella condotta di un militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2009, n. 33891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33891 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2152
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 015096/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS ND N. IL 15/10/1963;
avverso SENTENZA del 04/03/2009 GIP TRIB. MILITARE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Militare Dott. ROSIN Roberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 marzo 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Verona, investito dalla richiesta di archiviazione, per assenza della richiesta di procedimento necessaria per l'esercizio dell'azione penale, in ordine alla notizia di reato del 16.10.2008 avente ad oggetto le affermazioni offensive nei confronti di soggetti determinati espresse dal maresciallo SC RO in un ricorso gerarchico indirizzato al Comandante Tramat con cui affermava che le sue note caratteristiche risultavano connotate da "violenza ad inferiore aggravata e continuata, falso in atto pubblico da parte del capo sezione C4 e del capo ufficio trasporti e materiali...", ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine al reato di calunnia ex art. 368 c.p., ravvisabile nelle condotte contestate al Maresciallo SC, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del SC lamentando:
nullità della sentenza per violazione degli art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), art. 179 c.p.p., comma 1, art. 20 c.p.p., commi 2 e 22,
e 1, poiché il GIP militare, avendo riconosciuto la propria incompetenza nel corso delle indagini preliminari, in assenza di un imputato e di un capo di imputazione, avrebbe dovuto pronunciare ordinanza e disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero militare, mentre invece, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ordinaria, aveva invaso le attribuzioni del pubblico ministero;
nullità della sentenza impugnata per violazione dei diritti di difesa dell'indagato ex art. 24 Cost., comma 2, e art.426 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b), poiché i fatti posti a carico del SC non assumevano forma chiara e precisa.
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è in effetti inammissibile.
La sentenza che decide sulla giurisdizione è, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b),
inoppugnabile, potendo soltanto dare luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28 c.p.p.; contro la medesima le parti non possono quindi esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due giudici diversi prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (v. Cass. sez. 1 n. 6518 del 1996, rv. 206608).
Correttamente il GIP Militare ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ordinario anziché al proprio pubblico ministero, poiché, a norma dell'art. 20 c.p.p., comma 1, il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non solo del processo e si atteggia in modo diverso dalla incompetenza che il GIP, quale giudice del singolo atto, è chiamato ad esprimere in relazione al solo provvedimento richiestogli (art. 22 c.p.p.), il che giustifica la restituzione degli atti al proprio P.M. che rimane libero di proseguire le indagini preliminari. In ogni caso, anche qualora volesse ritenersi che il GIP militare fosse tenuto a restituire gli atti al proprio pubblico ministero, l'eventuale errore della pronuncia (di carattere poi soltanto formale, essendo evidente che, davanti alla pronuncia del GIP che ha diversamente qualificato il fatto, il P.M. presso il GIP militare sarebbe vincolato e non potrebbe fare altro che trasmettere gli atti al P.M. ritenuto competente) non determinerebbe la sua impugnabilità se, come nel caso in esame, esclusa dalla legge (art. 568 c.p.p.), la quale prevede invece che l'unico rimedio esperibile contro una erronea pronuncia sulla giurisdizione sia la elevazione dell'eventuale conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p., che può porsi anche nel corso delle indagini preliminari.
La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel caso di provvedimento del GIP che dichiara la incompetenza o il difetto di giurisdizione affetto da nullità assoluta, ad esempio per violazione dell'art. 127 c.p.p., e la ha risolta ritenendo che non vi fosse modo di fare valere il relativo vizio e che non fosse comunque possibile neppure il ricorso per cassazione sotto il profilo del provvedimento abnorme poiché tale istituto non era invocabile nella specifica fattispecie (v. Cass. 11.6.1990, Carriere;
Cass. 22.9.1992, Zazza, rv. 192042; Cass. 30.9.1992, Bartolomucci, rv. 192278). Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento non ricorribile per cassazione;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2009