Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
08132 / 02 0060040 REPUBBLICA ITA IA IN NOME DI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6041/98 Dott. Pasquale REALE Cron. 22367Consigliere Dott. Massimo ODDO Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE N. 60040 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA DEItempore, elettivamente Richiesta copia studio GENERALE DELLO PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA dal Sig. per diritti € STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
il ricorrente IL CANCELLIERE
contro
ET RI IN PROPRIO E NELLA QUALITA' SOCIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AMMINISTRATORE FALL.; dal Sig. intimato per diritti € avversO la sentenza n. 155/97 della Commissione il IL CANCELLIERE 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 151 04/09/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo In data 16-12-1998 l'Ufficio IVA di Milano notificava alla Dapeing di EG AR e C. s.n.c., fallita, e per essa al curatore e al socio amministratore avviso di accertamento in rettifica n. 814907/89 per “omessa dichiarazione IVA 1983". Proponeva ricorso il EG e la Commissione Tributaria di 1° grado con decisione n. 3974/90 lo accoglieva. A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio la Commissione Tributaria della Lombardia, con la sentenza in esame, dichiarava improponibile l'appello per essere trascorsi i ter- mini di cui all'art. 22 del D.P.R. n.636/72. Ricorre per cassazione, con due motivi, l'Ufficio Non ha svolto attività difensiva l'intimato. Il P.M., vertendosi in tema di procedura in camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 132, 161 e 118 disp. att. c.p.c. per mancanza di "una sia pur concisa esposizione dei motivi di diritto" che hanno determinato la sen- tenza in esame. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 48 1. 413/91 e dell'art. 62 Dlgs. 546/92, non- ché del D.L. n. 319/92, e relativo difetto di motivazione, per non avere la Commissione Tributaria Regionale tenuto conto della avvenuta sospensione dei termini di cui alla suddetta normativa ed in particolare dell'art. 48 soprarichiamato che prevede che “i giudizi in corso e i termini per ricorrere pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 1992) o che iniziano a decor- rere dopo tale data sono sospesi fino al 30-4-1992", termine poi ulteriormente prorogato, con il D.L. n. 319/92 al 30-6-1992. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo, non sussistendo la dedotta mancanza di mo- tivazione di cui al primo motivo. Nel caso di specie, infatti, il termine per impugnare non era ancora decorso in quanto: a) l'art. 48, 1° comma, della 1. n. 413/91 prevede la sospensione dei termini per ricorrere alla data del 1° gennaio 1992 sino al 30-4-1992; b) tale ultimo termine è stato poi ulteriormente prorogato con il D.L. n. 319/92, non convertito, si- no al 30-6-1992, proroga che ha conservato comunque piena efficacia per il periodo che interes- sa in base a quanto stabilito dall'art. 1, 2° comma, della 1. n. 75/93 in base al quale la validità degli atti e gli effetti prodottisi in virtù del D.L. n. 316/92 sono ulteriormente confermati;
c) la sospensione dei giudizi in corso è stata poi più volte prorogata sino al 20-6-1993. Ne deriva che l'Ufficio non ha presentato appello fuori termine essendo datato lo stesso 30-6-1992, in quanto alla data dell'1-1-1992 i termini per impugnare risultavano, per quanto esposto, "pendenti".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA In Roma, nella Camera di Consiglio della 5° civile, in data 17-1-2002. Il Presidente L'estensore обыч DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CAN Oggi ❤5- 5 6 1ມ. 2002. IL CARCELLIERE C1 Innocer 24 Battista