Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2014, n. 32983
CASS
Sentenza 16 giugno 2014

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Massime1

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del "ne bis in idem", determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile.

Commentario1

  • 1Truffa: induce in errore il giudice civile ed ottiene una sentenza favorevole, sussiste il reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541). Vuoi saperne …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2014, n. 32983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32983
Data del deposito : 16 giugno 2014

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