Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per violazione del divieto del principio del "ne bis in idem" determinato da precedente esercizio dell'azione penale sullo stesso fatto; né, a tal fine, spiega rilievo il fatto che detta impugnazione sia preordinata ad una pronuncia destinata a produrre effetti soltanto sul piano civile e che, in caso di rinvio, sia il giudice civile competente in grado di appello a decidere, trattandosi di circostanze che non fanno, comunque, venire meno l'interesse della parte civile alla coltivazione del gravame in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 35876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35876 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1570
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 35384/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI ND, N. IL *22/07/1947*, quale parte civile;
nel procedimento
contro
;
\M LE, N. IL *27/01/1955*;
avverso la sentenza n. 129/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EMPOLI, del 01/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Di Stefano A.;
Udito il difensore avv. Appella P., in sost. Avv. Lucibello P.. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione per saltum, quale parte civile a mezzo di procuratore speciale ed ai fini esclusivamente civili, IN O\, legale rappresentante della srl Commerciale Sicula, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze - sez. dist. di Empoli - in data 1 ottobre 2008, con la quale, in esito al dibattimento, è stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di AZ GI in ordine al reato di falsità ideologica in certificato amministrativo (art. 480 c.p.), perché per lo stesso reato l'azione penale era già stata esercitata ed esaurita.
L'accusa era quella di avere, quale direttore della Unità Igiene e Sanità pubblica della Asl *11 di Empoli*, falsamente attestato, nell'esercizio delle sue funzioni di rilascio di certificazione richiesta dalla ditta di \La Rosa NA, che l'automezzo Fiat Daily era idoneo per la sanificazione, senza avere precedentemente proceduto al controllo del mezzo (fatto dell'*aprile 2002*). Il giudice del merito osservava che per lo stesso fatto-reato era già intervenuto decreto di archiviazione del Gip di Catania in data 9 settembre 2008, non seguito da autorizzazione alla riapertura delle indagini. Citava in proposito giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 23722 del 2006 e SS.UU. n. 34655 del 2005). Deduce il difensore:
1-2) la violazione di legge e il vizio di motivazione. Cita la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 1995) che ha affermato come l'archiviazione di un procedimento precluda, in assenza della autorizzazione del Gip, la instaurabilità soltanto del "nuovo" procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto. Cita anche la sentenza della Sezioni unite sopra menzionata secondo cui la preclusione del bis in idem opera a condizione che i due contemporanei procedimenti sullo stesso fatto siano stati instaurati dallo stesso ufficio di Procura e poi pendano dinanzi a giudici della stessa sede giudiziaria;
in oltre non deve trattarsi di materia riconducibile ai conflitti di competenza e il procedimento da intendersi precluso è quello iniziato dopo l'esaurimento dell'azione penale nel precedente.
Nella specie non ricorrevano tutte le condizioni qui ricordate, trattandosi di procedimenti pendenti presso PM ed autorità giudiziarie diverse e dovendosi considerare che quando il primo procedimento era stato archiviato (peraltro nella sede non competente per territorio) il secondo procedimento sullo stesso fatto era in fase di avanzata trattazione dibattimentale.
Si era per di più verificata, nel processo in esame, una situazione riconducibile al conflitto di competenza posto che il Tribunale di Empoli, richiesto di dichiarare la propria incompetenza a favore del Gip di Catania aveva, alla udienza dell'11 giugno 2008, rigettato l'eccezione e affermato la propria competenza.
L'avere, in seguito, riconosciuto la operatività della preclusione, costituiva per tutte le ragioni esposte, un provvedimento quantomeno abnorme perché emesso dal giudice che aveva già condotto il processo ad una fase di avanzata trattazione e che attribuiva prevalenza ad un decreto di archiviazione per giunta emesso da giudice a cognizione non piena e incompetente.
In data 24 maggio 2010 il difensore di AZ\ ha depositato una memoria di replica nella quale ha denunciato la carenza di interesse al ricorso, da parte della società del IN\. Questa non è persona offesa dal reato ex art. 480 c.p. contestato al AZ\, ma solo danneggiata, sicché non potrebbe formulare censure rilevanti sul piano penale ma solo addurre questioni valutabili in sede di rinvio dal giudice civile, per giunta con il salto di un grado di giudizio poiché il rinvio sarebbe disposto al giudice competente in sede di appello.
Nel merito chiede darsi applicazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1995 nonché dalla giurisprudenza della Cassazione (n. 42004 del 2006). Contesta che il Tribunale di Catania fosse incompetente, essendo invece tale in ragione del reato connesso più grave, posto in essere in quel territorio, non essendosi potuti pervenire ad una declaratoria di incompetenza per tardività della eccezione. Il ricorso è fondato.
Occorre in primo luogo osservare, in punto di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per precedente esercizio della azione penale sullo stesso fatto, che tale interesse è ravvisabile, diversamente da quanto eccepito dalla difesa dell'imputato.
Se è ben vero, da un lato, che la impugnazione della parte civile, nel caso di specie, è finalizzata ad una pronuncia destinata a produrre effetti soltanto sul piano civile e che, in caso di rinvio, è il giudice civile competente in grado di appello a dovere decidere, è anche vero che, secondo la costante giurisprudenza, tale prospettiva non fa venire meno l'interesse alla coltivazione del gravame da parte della stessa parte civile, in sede penale. Ha sottolineato questa Corte, con più decisioni, che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia dichiarata l'improcedibilità per mancanza di valida querela, ex art. 129 c.p.p., in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale, spettante a colui che si ritenga danneggiato dal reato, rappresenta una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, ne' a tal fine può rilevare la circostanza che detta pronuncia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno (Rv. 232338; conf. Rv. 244335). Nel merito, poi, i motivi di censura appaiono corretti. Il giudice del merito ha ritenuto di individuare ex art. 129 c.p.p., una causa di improcedibilità preclusiva del processo in corso, nella circostanza che, per lo stesso fatto, a carico dello stesso soggetto, fosse stato previamente instaurato presso altra autorità giudiziaria un procedimento penale, concluso con decreto di archiviazione. Orbene, proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1995, citata nel ricorso, così come la assonante pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 9 del 2000, Finocchiaro (rv 216004), hanno affermato il principio - ripreso successivamente dalla sentenza delle SS.UU. Donati del 2005 - secondo cui la preclusione del "ne bis in idem" giustifica la dichiarazione di impromovibilità dell'azione penale anche in presenza di provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell'art. 649 c.p.p., come il decreto di archiviazione seguito da riapertura delle indagini da parie dello stesso pubblico ministero senza l'autorizzazione del giudice prescritta dall'art. 414.
Senonché, come poi chiaramente ricostruito dal punto di vista sistematico dalla citata sentenza Donati, la preclusione nel caso della archiviazione, appena descritto, è stata ritenuta atta ad operare quando è lo stesso ufficio di Procura a riprendere le indagini dopo che, il procedimento instaurato da quel medesimo Ufficio, era stato chiuso con provvedimento di controllo di legalità del locale Gip. In tal caso, infatti, si è rilevata la consumazione del potere di iniziativa di quel PM.
La sentenza Donati n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800, ha infatti chiarito che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del PM., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Proseguono le Sezioni unite affermando che la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda "solo" le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (v. in senso conforme Rv. 240783; Rv. 239849). Sul punto vale anche il richiamo alla giurisprudenza formatasi precedentemente alla sentenza Donati ma sostanzialmente confermata da questa, la quale ha ulteriormente precisato che il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione.
Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione (v. sentenza n. 45725 del 22/09/2005 Rv. 233209;
Massime precedenti Conformi: N. 353 del 1991 Rv. 213140, N. 8511 del 1996 Rv. 205902, N. 12893 del 1999 Rv. 215532, N. 4536 del 2005 Rv. 231491, N. 29212 del 2005 Rv. 231659).
In conclusione, nel caso che ci occupa per lo stesso fatto risultano avere proceduto contemporaneamente due diversi uffici di Procura (Catania e poi Firenze) con investitura di altrettanti giudici. Ne consegue che, in mancanza di sentenza definitiva del primo, non era configurabile dal secondo nessuna delle ipotesi di preclusione prese in considerazione dalle sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni unite, che il giudice ha citato nel provvedimento impugnato e non era nemmeno ravvisabile alcuna preclusione processuale alla prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di Empoli. La sentenza da questi emessa va conseguentemente annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perché proceda all'accertamento irritualmente negato alla parte civile nel processo penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010