Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2008, n. 21060
CASS
Sentenza 12 marzo 2008

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice adito sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione a sostegno della quale l'interessato aveva prodotto una copia della sentenza assolutoria non munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, non provvedendo poi neppure ad integrare detta produzione nonostante l'invito che a tal fine gli era stato rivolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2008, n. 21060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21060
    Data del deposito : 12 marzo 2008

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