Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
LIA ITA BLICA O L L O UB B Aula 'B' P E E ) E E N 3 C IO . ORI ALE N Z A 1, P A R 9 I 9 T 1 D S I - 1 G E 1 E - IC 1 R 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D . L D U 9 E I 3 G T SE0 1 577/04 E CORTE SUPREMA DI CASSAZI A E 6 Oggetto N 4 . T . T S (I arcimento del danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg. Il Magistrati: R.G.N. 21444/02 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere LO PIANO - Consigliere Cron. 2976 Dott. Michele MAZZA - Consigliere Rep. Dott. Fabio AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 19/12/03 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA presso LA LUCIA MARIA LUCILIA, CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato RENATO CHIARANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI MA;
intimato avverso la sentenza n. 91/02 del Giudice di pace di TERNI, emessa il 25/01/02 e depositata il 28/01/02 (R.G. 3632/01); 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2546 consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si accolga il ricorso con i provvedimenti come per legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Terni ha impersonalmente condannato gli eredi di Anto- nio UC, non costituitisi in giudizio, a pagare a RI NI la somma di £ 1.737.053 "per il ti- tolo di cui in narrativa", peraltro non indicato in al- cun modo nel corpo della sentenza;
che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, premesso che la somma era stata richiesta a titolo di risarcimento del danno derivato da un incidente strada- le verificatosi il 15.1.2001, deduce la nullità della citazione e dell'intero processo per essere stati evo- cati in giudizio gli eredi di ON UC senza ulte- riori specificazioni, benché tanto non sia previsto da alcuna norma, atteso il carattere assolutamente ecce- zionale della disposizione di cui all'art. 303, comma 2, c.p.c., dettata per il solo causa di riassunzione a seguito dell'interruzione del processo per morte della parte;
RITENUTO che
il ricorso è manifestamente fondato attesa la nullità della citazione nel caso di omissione 2 del nome, del cognome e della residenza o del domicilio о della dimora del convenuto (artt. 164, comma 1, e 163, n. 2, c.p.c.), nonché degli atti successivi (art. 159 c.p.c.) che dipendano dall'atto nullo, e dunque della stessa sentenza;
che anche la notificazione è nulla, siccome esegui- ta collettivamente e impersonalmente, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, presso l'ultimo domicilio del defunto in violazione degli artt. 139 e ss. c.p.c.; che, in particolare, la norma di cui all'art. 303 c.p.c. è del tutto estranea al caso di specie, sicché la sentenza va cassata senza rinvio previa declaratoria della nullità del procedimento, con la condanna dell'intimato alle spese del giudizio di cassazione, reso necessario dalla nullità di un atto cui il medesi- mo ha dato causa, erroneamente evocando in giudizio gli eredi, impersonalmente, di ON UC;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la nullità del procedimento, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna RI Bian- chini alle spese del giudizio di cassazione, che liqui- da in € 600,00, ci cui € 500,00 per onorari, oltre alle 3 spese generali ed agli accessori dovuti per legge. Roma, 19 dicembre 2003 Il consigliere estensore Il presidente CANCE/LIERE C1 #ocenChTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 GEN 2004 IL CANCELLIERE 01 NN TA