Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 23630
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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Massime1

Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il rigetto della domanda censurando l'ordinanza di merito nella quale veniva attribuito - senza alcuna motivazione - all'istante un onere di produzione documentale cui egli non era tenuto).

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione estradizionale e termine biennale (Cass. 14869/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 23630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23630
Data del deposito : 2 aprile 2004

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