Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il rigetto della domanda censurando l'ordinanza di merito nella quale veniva attribuito - senza alcuna motivazione - all'istante un onere di produzione documentale cui egli non era tenuto).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione estradizionale e termine biennale (Cass. 14869/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 23630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23630 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 02/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 665
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 011409/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERMINARA DOMENICO N. IL 11/11/1971;
contro
:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 30/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dr. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
CERMINARA DOMENICO, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 20 gennaio 2003 della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato la domanda di riparazione proposta per l'ingiusta detenzione subita, dal 3 al 5 novembre 1998, per reato dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva. Secondo la Corte di merito la domanda non poteva essere accolta perché l'istante non aveva provveduto a "fornire la prova delle condizioni, positive o negative, dell'azione" ne' a depositare la richiesta documentazione.
A fondamento del ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, sia perché non può essere ritenuto esistente un onere a carico dell'istante di produrre documentazione diversa da quella depositata sia perché alcuni dei documenti richiesti (in particolare l'autocertificazione sull'esistenza di procedimenti pendenti presso uffici giudiziari diversi da quello di residenza) è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della riparazione. Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. L'ordinanza impugnata, pur partendo da premesse esatte (che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione abbia prevalente natura civilistica), ne trae poi conseguenze che confliggono anche con i principi del processo civile. Nel processo civile è infatti onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta;
incombe invece sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estintivi o modificativi della domanda. È quindi errata l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui sull'istante incombe anche l'onere di provare le "condizioni .......negative, dell'azione".
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (custodia cautelare ed assoluzione) era stato dal ricorrente adempiuto con la produzione del provvedimento di applicazione della custodia cautelare e della sentenza di assoluzione. La prova dell'inesistenza di dolo o colpa grave, o che la detenzione non fosse stata computata ad altro fine, rientrava invece tra gli oneri probatori di chi intendeva resistere alla domanda trattandosi di fatti idonei, per legge, a inficiarne il fondamento (o a limitarne la portata), avendo natura di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. In linea più generale va comunque sottolineato che le particolari caratteristiche del procedimento che, pur relativo ad una pretesa civilistica, trova peraltro la sua disciplina processuale (ed in gran parte anche sostanziale) nel codice di procedura penale accentuano gli aspetti officiosi della procedura soprattutto in relazione all'acquisizione di elementi probatori che le parti (soprattutto quelle diverse dal pubblico ministero) non sono in grado, o lo sono con notevole difficoltà, di acquisire.
Ma v'è di più: il giudice della riparazione può anche, indipendentemente dalle richieste o dalle allegazioni delle parti, escludere la riparazione nei casi in cui ritenga l'esistenza di fatti preclusivi della medesima estendendo il suo accertamento anche ad atti o comportamenti che le parti non abbiano prodotto, allegato o prospettato. Come questa sezione ha più volte sottolineato (v. per es. sentenza n. 2815 dell'11 maggio 2000, Salamone) il procedimento per la riparazione, pur essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce pur sempre ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico;
dal che non può non discendere un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice che può quindi fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti purché conosciuti o ben conoscibili eventualmente attraverso la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p.. D'altro canto anche nel processo civile il giudice è dotato (art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117;
ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d'informazioni alla p.a.: art. 213;
assunzione di testi de relato: art. 257 ecc).
Se quindi dovessero anche integralmente applicarsi al procedimento per l'ingiusta riparazione i principi del processo civile - che, nella specie, come già accennato, non sono stati applicati perché si è attribuito all'attore anche l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative dell'azione - non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere istruttorio al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda una volta provati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione). Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d'ufficio informazioni alla pubblica amministrazione (che, in questo caso, non può non ricomprendere anche l'amministrazione della giustizia) per concludere come, al di là dell'iniziativa delle parti, siano attribuiti al giudice civile (in questo caso al giudice della riparazione) i più ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere. Tanto più se questa richiesta venga formulata dalla parte (da qualsiasi parte).
In conclusione deve affermarsi che l'ordinanza impugnata non ha correttamente applicato la disciplina sinteticamente enunciata in precedenza attribuendo all'istante un onere di produzione di documentazione che non incombeva su di lui ed inoltre senza neppure indicare le ragioni che ne confermavano la rilevanza nel procedimento. Tra l'altro l'ordinanza impugnata non ha neppure indicato di quale documentazione rilevante sia stata omessa la produzione;
e comunque, se si tratta dei fini indicati nel quarto comma dell'art. 314 c.p.p. ben avrebbe potuto, e dovuto, la Corte di merito richiedere l'ufficio le informazioni ritenute necessarie. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio alla medesima Corte che l'ha pronunziato che dovrà attenersi ai principi indicati e che provvedere altresì al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004