Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO0 4 6 6 06 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 21128/00 Consig03 ∙10476 Dott. Alberto SPANO' Cron. Consigner Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ud. 11/02/03 ---- Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Rel Consigliere - ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: p CASA Y CURA SAN SECONDO s.a.s. DI TROTTI MAINA PROF. k.... DOTT. GUGLIELMO C.. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato - in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato rappresentato E difeso dagli LIVIA CIABATTINI ... avvocati PAOLO TOSI, ANDREA ASTOLFI, RENATO PAPARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2003 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 845 -... -1- presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DOMENICOrappresentato PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 272/99 del Tribunale di ASTI, depositata 11 26/10/99 - R. G. N. 73/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ulpiano udienza del 11/02/03 dal MORCAVALLO;
udito l'Avvocato TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Piętro ABBRITTI che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. : Svolgimento del processo Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 272 del 1999, accogliendo "in parte qua l'appello dell'INPS, in parziale riforma della sentenza del Pretore del lavoro della stessa città, dichiarava la sussistenza di un rapporto di. lavoro subordinato fra la Casa di Cura San Secondo s.a.s. e medici e biologi indicati nel relativo verbale di ispezione dell'INFS, per i periodi ivi specificati, e per l'effetto condandava la predetta società a pagare i contributi previdenziali in relazione alle retribuzioni effettivamente corrisposte a tali professionisti nei suddetti periodi, oltre gli interessi legali e le sanzioni di legge. I giudici di appello, premessa la ricostruzione della evoluzione legislativa della disciplina del rapporto di lavoro medico, sino alla legge regionale del Piemonte 14 gennaio 1987 m. 5, applicabile alla fattispecie in esame, rilevavano che- se pure, da un lato, la legge legistimava ormai il ricorso da parte delle case di cura private a rapporti di collaborazione professionale continuativa e coordinata con il personale medico er dall'altro, l'elevato contenuto professionale е intellettuale delle prestazioni determinava un'attenuazione del poterc organizzativo e disciplinare del datore di lavoro tuttavia la пасига subordinata dei rapporti di lavoro in esame era dimostrata da criteri distintivi di carattere sussidiario, utilizzabili, secondo la consolidata giurisprudenza, nei casi di insufficienza del primario criterio dell'assoggettamento al potere datoriale. In particolare, quanto ai medici addetti al servizio di "guardia medica", venivano individuati quali elementi caratterizzanti ☐ 1 lavoro dipendente: T la struttura stessa del servizio, implicante necessariamente il rispetto di un orario di lavoro (con il quale non era incompatibile l'autonomia nella gestione dei turni e delle sostituzioni), il coordinamento dell'attività lavorativa da parte di un unico medico, la pal Luizione di ип compenso comunque spettante e proporzionato alle ore di servizio. Riguardo restanti professionisti, il Tribunale considerava quali significativi "indici rivelatori della subordinazione altre circostanze specificamente indicate per ciascuna posizione lavorativa, quali 1.a retribuzione اللاتين compenso fisso mensile, la corresponsione della tredicesima mensilità, la retribuzione delle feric, OVVCIO la continuità della prestazione 2 il vincolo d'orario, l'obbligo di reperibilità, 1' assoggettamento а sollecitazioni in casc di rilardo negli adempimenti amministrativi. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società deducendo due articolati motivi di impugnazione, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS resiste con contraricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso consta di due orticolati motivi. Il primo molivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 99, 112, 277, 278, 279 c.p.c. e 1, comma 225, legge n. 662 del 1996. Si lamenta che il Tribunale abbia, inammissibilmente (al di fuori, cioè, dei casi consentiti dall'art. 278 c.p.c. e, comunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c.), pronunciato una condanna generica, a fronte di una domanda intesa ad ottenere 1177 condanna determinata nel "quantum"; abbia, poi, pronunciato anche nei confronti dei biologi, nei confronti le Z I statuizioni di primo grado erano passate in giudicato in assenza di appello dell'INPS sul punto! abbia, inoltre, condannato la Casa di Cura agli interessi legali e alle canzioni di legge, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 225, della legge n. 662 del 1996 che, abrogando la pregressa disciplina dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, ha introdotto dei temperamenti in caso di mancato pagamento di contributi dovuto ad incertezze connesse a contrastanti orientamenti qiurisprudenziali ° anministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo: abbia, infine, erroneamente indicato i periodi lavorativi dei dottori AN e SA TT. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2094, 2222, 2229, 2597 c 115, 116, 409 c.p.c., 26 e 32 dell'Allegato alla Legge regionale del Piemonte n. 5 de 1987, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Si deduce che, quanto ai medici addetti al servizio di "guardia medica", il Tribunale avrebbe apodit-icamente ricollegato la subordinazione aila natura dcl servizio ed al rispetto di un orario di lavoro, Senza considerare, da Ub lato, the la legge regionale Sopra citata prevede l'organizzazione de: servizio di "guardia medica" delle case di cura private secondo l'uno o l'altro tipo di rapporto con il personale medico ivi addetto, subordinato ovvero autonomo, e, dall'altro, che, anche prescindere dal fatto che l'indice dell'orario non è "ex se" decisivo (in assenza della prova del vincolo tecnico e gerarchico), la necessità della presenza di almeno un medico "di guardia" non imponeva un vincolo di orario 314 per ciascun medico, tart'ė che erano gli stessi medici ad organizzare autonomamente ¡e presenze (autoregolando le sostituzioni, i turni le ferie! ; la proporzionalità del compenso alle ore effettive di lavo±0, sottolineata nella sentenza impugnata, potrebbe valere anche come "indice" dell'autonomia del rapporto. Si lamenta, poi, quanto agli altri professionisti, che al Tribunale abbia pretermesso l'indagine sulla esistenza dell'elemento primario del rapporto subordinato (cioè, l'assoggettamento - sia pure attenuato dalla elevata qualità delle prestazioni - al patere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro], pér utilizzare, inammissibilmente, 1 Boli criteri complementari ė sussid:ari, dei quali, peraltro, alcuni sarebbero atati eccessivamente valorizzati come "xivelatori" delia natura subordinata, mentre altri, pur emersi dalle risultanze processuali e comunque dedotti dalla Casa di Cura, sarebbero stati del tutto trascurati. In particolare, la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto della volontà delle parti 21 dar vita ad 12 rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quale emersa dalle stesse deposizioni dei medici e dalle convenzioni da essi sottoscritte;
e lamenta, infine, che il Tribunale non abbia ammesso le prove orali riproposte dalla Casa di Cura in appello, erroneamente qual ficandole come "nuove" e quindi inammissibili, 2.- Va anzitutto disattesa la censura contenuta nel primo motivo, riguardante l'asserita formazione di un giudicato internc in relazione a rapporto di lavoro dei biologi ed alla connessa posizione contributiva, il cu esame appare logicamente preliminare. 4 14 11 ricorso in appello dell' INFS, Come risulta dall'esame dire to dell'atto (consentito nella presente sede di legittimità ai limitati fini in esame | era diretto alla condanna della Casa di Cura alla medesima somma a titolo di omissioni contributive indicala complessivamente in primo grado e comprensiva anche della posizione dei biologi, sicchè è evidente che l'appello dell'Istituto ha investito tutte le statuizioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado o cuindi anche quelle riguardanti i suddetti professionisti.
3. Per il resto, l'ordine logico delle censure impore che sia dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso.
3.1. Tale motivo è fondato nei limiti delle considerazioni che seguouo. Il Tribunale ha puntualmente ricostruito l'evoluzione legislativa della disciplina del rapporto di lavoro dei medici delle case di cura private, esaminando infine, in modo specifico, La normativa contenuta nella legge regionale del Piemonte r. 5 del 1987, che ha sostituito per tale regione il D.M. 5 agosto 1977 C la cui applicabilità alla fattispecie in esame pacifica fra le parti in causa. La legislazione regionale, come il Tribunale ha osservato, ha previsto che la struttura organizzativa minima della casa di cura privata può essere dipendente 0 COX. rapporto di collaborazione costituita da personale consentendo perciò, anche con riferimento al coordinata e continuativa, personale medico (art. 26) e al responsabili dei servizi di analisi e di radiodiagnostica di case di cura con almeno 90 posti letto (art. 29 e 30), che lo "standard" minimo inderogabile di assistenza venga assicurato da personale legato alla casa di cura indifferentemente da rapporto di lavoro 5 subordinato o di collaborazione coordinata continuativa (c.d. rapporto "parastbordinate"). Occorrendo accertare in concreto, quindi, a prescindere da ипа obbligatoria qualificazione "ex lege", la natura (subordinata o meno) dei rapporti di lavoro dei professionisti in questione, i giudici di appello, esplicitamente adeguandosi qi principi elaborati in materia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno anzitutto individuato come primario criterio distintive quello delia messa а disposizione delle energie lavorative con contestuale assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro;
ed hanno tuttavia osservato che, nel caso di specie, le particolari caratteristiche del rapporto, Con 1' attenuazione del vincolo gerarchico in ragione dell'elevato contenuto professionale delle 1mmponevano il ricorso ā criteri distintivi di carattereprestazioni, sussidiario, ugualmente individuati dalla giurisprudenza, che ататало evidenziato, in base alle risultanze acquisite in giudizin, la natura subordinata dei rapporti lavorativi in esame. Riguardo a tale conclusione dei giudici di appello, va osservato che in sede di legittimità è censurabile sclianto la determinazione dei criteri generali ed astratti de applicare al caso concreto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza della subordinazione attraverso lä valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione all'uo D all'altro schema contrattuale, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici adequatamente motivato, Iresta insindacabile (v. Cass. 3 aprile 2000 II. 4036, 15 giugno 1999 n. 5960). G Orbene, il Tribunale di Asti ha correttamente proceduto alla individuazione dei criteri generali applicabili, assutendo а parametro Zdistintivo, come Tisto, l'assoggettamento al potere organizzativo disciplinare del datore di lavoro e affidandosi, peraltro, ai fini della configurazione di tale parame c, a elementi sussidiari, cosi com'è reso necessario allorchè și tratti - come nel caso di medici e biologi (cfr. Cass. 23 ottobre 2001 m. 13018, 26 ottobre 1994 r. 8804) - di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere rese sotto la direzione de datore di lavoro e сом ana continuità regolare, anche negli orari, si che resta Comunque difficile stabilire la provalenza dell'autonomia oppure della subordinazione e qualificare, di conseguenza, il rapporto Coe collaborativo (sebbene CO prestazioni continuative e coordinate} oppure subordinato. si tratta di vedere, pertanto, se la sussunzione delle singole posizioni lavorative nell'ambito del lavoro subordinato sia suffragata, o meno, da argomentazioni logiche e coerenti, quanto alla valorizzazione degli elementi di fatto utilizzati. 3.2.- Con riguardo alla posizione dei medici "di guardía", la sentenza impugnata valorizzo essenzialmente la natura del servizio, the implicherebbe necessariamente il rispetto di un orario di lavoro "tipico indice della natura subordinata del rapporto", nonché il coordinamento dei tuzni da parta di חנן unico medico La sussistenza di Ur compenso pacificamente proporzionato alle ore di servizio. Tali considerazioni non si sottraggono, ad avviso del Collegio, aj rilievi mossi dalla ricorrente. 7 12- Secondo quanto accertato dalib stesso Tribunale, 11 servizio SIZ strutturato in modo da garantire la presenza nella casa di cura di almeno ננו medico nelle fasce orarie in cui non vi crono, ° non erano previsti come presenti, altri medici. Da ciò, peraltro, 21011 può conseguire automaticamente che ognuno dei medici addetti al servizio fosse vincolato ad un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, in assenza di un'adeguata valutazione in ordine a tale predeterminazione (e, soprattutto, in ordine ad eventuali controlli dell'azienda аксе sul rispetto dell'orario ed in presenza, invece, di un accertamento di segno opposto, costituito dalla facoltà dei medici di gestire autonomamente i turni e le sostituzioni secondo le disponibilità di ognuno, gia pure mediante il "coordinamento" di uno degli stessi medici addetti, In definitiva, quindi, ció che doveva essere valutato era proprio 1'esistenza ° meno di חנן vincolo di orario 'nel senso di obbligo di osservanza di un orario e di soggezione al relativo controllo datoriale) per ognunc dei medici nei confronti della direzione della Casa di cura, solo in presenza di un tale vincolo potendosi configurare l'obbligazione "di mezzi." di rendere determinate prestazioni e non , invece, quella "di risultato" di assicurare il servizio mediante una libera seppur ccordinata- gestione delle presenze (cfr. Cass. 18 novembre 2000 n. 14947, nonché la già citata Cass. n. 13018 del 2001). Né può rivelarsi decisiva, infine, la accertata modalità del compensc, commisurato alle ore di effettivo lavoro, trattandosi di una circostanza quanto meno compatibile con il lavoro autonomo (cfr. Cass. 9 gennaio 1992 n. 136).
3.3. Quanto alle posizioni lavorative degli altri medici e dei biologi, il carattere subordinato delle prestazioni Viene desunto dal Tribunale principalmente dal loro stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, finalizzato indifferentemente ad assicurare l'assistenza dei degenti di tutt.i i reparti, dall'esistenza di Un vincolo di orario, sia pure con facoltà di reciproca sostituzione, dall'accertamento (per tutti tranne che per il dottor MO) di un compenso fisso mersile, corrisposto anche in coincidenza con la chiusura estiva della casa di cura e con le festività natalizie, dall'assoggettamento a sollecitazioni in caso di ritardo negli adempimenti amministrativi (relativamente al suddetto dottor MO). Tale complessiva valutazione, fondata su puntuali accertamenti in fatto idonei ricostruire analiticamente ciascuna posizione lavorativa, пол aprese censurabile in nessuno dei profili evidenziati dalla società ricorrente. In primo luogo, il ricorso ai criteri sussidiari, che è reso necessarin, come sopra si é visto, dalla natura delle prestazioni, non comporta, nel 1'omissione dell'indagine sull'elemento ragionamento del Tribunale, primario cella soggezione sebbene in forma attonvata al potere direttivo del datore di lavoro, chè, al contrario, gli accertati elementi complementari sono valsi, appunto, a "rivelare" una siffaṭṭa attenuata soggezione. In secondo luogo, l'apprezzamento della decisività delle circostanze di fallo utilizzate dal giudice di merito 2 adeguatamente e logicamente motivato, con riferimento à clascuna posizione lavorativa, ove si consideri che lo stabile inserimento nell'organizzazione della casa di cura, con la continuità delle prestazioni rese al servizio dei vari reparti, il vincolo di orario e l'obbligo di reperibilità, cosi come accertati alia atregua delle risultanze processuali, nonché per alcuni La fissità Jella retribuzione e la sostanziale cortesponsione della retribuzione feriale Е della tredicesima e per altri la soggezione a richiami in caso di ritarda a compilazione delle cartelle cliniche, Sono circostanze - logicamente incompatibili con la collaborazione coordinata e continuativa che valgono a configurare il rapporto subordinato. Né per andare in contratio avviso vale addurre, come ha fatto la ricorrente, che il Tribunale avrebbe ignorato © sottovalutato le risultanze processuali, E In particolare le dichiarazioni dei medici e le convenzioni da essi sottoscritte, essendo noto che al giudice di legittimità non riconosciuto il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale, esclusivamente, spetta di individuare le font: del proprio convincimento, di esaminare le prove, control larne l'attendibilità é la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno all'altro mezzc di prova, salvi i casi Lassativamente previsti dalla legge (cfr. "ex plurimis" Cass. 13 aprile 1999 m. 3615, 27 ottobre 1995 n. 1:154). In particolare, poi, appare del zutto corretta la valorizzazione, da parte del giudice di merito, del concreto accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto, ai fini della individuazione delle intenzioni 1 15 delle parti, rispetto alla stessa volontà formalmente manifestata da queste ultime. E infatti, essendo l'iniziale contratto l'origine di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomer juris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parţi posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai tini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.C.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente interver.uta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clauscle e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (da autonoma a subordinata), con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli faltuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente, e ciò non soltanto nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra Le parti del contratto, må anche e soprattutto - in caso di tutela domandata da un terzo che Come 10 istituto previdenziale che fa valere una pretesa contributiva sia parte di un rapporto (assicurativo) avente causa dall'attuazione del contratto stesso in quanto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 5960 del 1999, cit.); пе vale the taluno dei medici abbia riferito espressemente di avere stipulato dei contratti di орега libero-professionale, ancbe mediante trasformazione di precedenti. contratti di lavoro subordinato, avendo Le modalità di evolgimento come accertate dal Tribunale evidenziato anche in tali casi che il rapporto si è invece realizzato nelle forme proprie 11 della subordinazione (cfr. Cass. 6 febbraio 2001 П1. 1666) e poter.do risultare determinante la volontà espressa dalle parti solo nel caso in cui le predette modalità siano compatibili sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo (cfr. Cass. 28 luglio 1999 m. 3187).
4. Il primo motivo, del quale già si è esaminato un preliminare profilo di censura (v. "sub" 2.-), è infondato anche con riguardo agli altri profili, 4.1.- La decisione del Tribunale, A fronte del corrispondente "petitum” dell'Istituto appellante, contiene la statuizione di condanna specifica della Casa di Cura ai contributi previdenziali relativi ai professionisti e ai periodi di lavoro indicati in dispositivo, secondo i relativi importi calcolati dall'INPS, così cone 51 evince, del resto, anche dalla motivazione della sentenza, nella parte in cui i giudici di appello hanno - -respinto la richiesta formulata in appello dalla Casa di Cura di c.t.u. sti "quantum", in bage al presupposto che la correttezza dei conteggi dell'Istituto non era stata mai contestata nel giudizio di primo grado;
nor sussiste, perciò, il denunciato vizio di ultrapetizione, né quello di violazione delle disposizioni processuali sull'ammissibilità della pronuncia di condanna generica. 4.2.- Ta censura relativa alla mancata applicazione della disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 218, che ha sostanzialmente riprodotto la disposizione di cui all'art. 4, lett. b), della legge n. 48 del 1988), riguardo alla statuizione di condanna agli interessi e alle sanzioni sugli importi dovuti per contributi omessi, è inammissibile in questa sede, in quanto introduce una questione che non risulta proposta in 12 grado di appello;
al riguardo, il ricorso della Casa di Cura non assolve all'onere di "autosufficienza", limitandosi A formulare la deduzione mançando di indicare e trascrivere gli atti difensivi del precedente grado, In qui la deduzione sia stata eventualmente 60 toposta ai giudici di merito. 4.3.- Circa la mancata ammissione della prova urale richiesta dalla Casa di Cura, osserva 11 Collegio che si trattava, in effetti, di capitoli già proposti in primo grado, come la sentenza impugnata finisce per riconoscere, e quindi ammissibili ai sensi degli art. 345-437 c.p.c./ tuttavia, i giudici di appello hanno anche escluso (sia pure ai fini della valutazione di indispensabilità ex art. 345 cit.) l'utilità della prova medesima, alla stregua delle risultanze istruttorie già acquisite, e tale valutazione, incensurabile in questa sede, vale ad impedire il denunciato vizio di motivazione e, in ogni caso, a escludere la decisività della questione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. 4.4.- L'indicazione erronca dei periodi lavorativi dei dottori LA e SA TT, cosi come lamentata dalla società ricorrente, costituisce ип mero errore materiale, eventualmente emendabile mediante la specifica procedura di correzione (art. 287 c.p.c.), ovvero mediante integrazione dei dispositivo con La motivazione, ma certo non deducibile in sede di legittimità, sicchè la relativa censura è inammissibile (v. Cass. 15 giugno 1999 n. 5966).
5. Deriva, da tutte tali considerazioni, che il primo motivo di ricorso та rigettato, mentre va accolto 1 secondo per quanto di ragione, limitatamente, cioè, alla posizione lavorativa dei medici addett! a.l 13 servizio di "guardia medica", imponendosi perciò La cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale profilo di censura ed il rinvio ad altro giudice, designato nella Corte di appello di Torino, perché proceda a nuova valutazione in ordine al medesimo profilo. Allo stesso giudice di rinvio é rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e riavia alla Corte di appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2000. раро натека 11 Presidente Il Consigliere estenscre Veten M eall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 MOR 2003. IL CANCELLIERE 3 шеле Кол 3 0 5 1 A . . I S T S N D R A , A T 3 ' , O 7 L L A L L S E Ē - D 1 P 1 I S E I S N N E E G G S T O S G I E O A A L D P O E M I T , A T G O I A R E R D I T R S D E I B T G N E E R S E 14