Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice "a quo" a norma degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..
Benché l'art. 1, comma primo, della legge n. 270 del 1988 nell'abrogare la legge n. 39 del 1978 (recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto) abbia rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina della materia prima regolata dalla legge abrogata, la suddetta contrattazione non riveste forza di legge sicché la relativa interpretazione è regolata dai principi applicabili all'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI MI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANICOLENSE N. 111, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA GALASSO, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO LOGUERCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE TRASPORTI IRPINI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 374/97 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 14/4/97 R.G.N. 315/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Ugo LOGUERCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del I motivo, rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
HE CO, conveniva in giudizio avanti al Pretore di Avellino la Gestione Trasporti Irpini (G.T.I.) della Regione Campania, alle cui dipendenze era stato assunto con decorrenza al 4 novembre 1989 quale vincitore di concorso per la copertura di posti di operaio qualificato, livello 8 , ai sensi della legge 1 febbraio 1978 n. 30, e lamentava di non essere stato inquadrato, secondo le previsioni della legge n. 270 del 1988 e dei contratti collettivi in vigore successivamente, che avevano modificato i rapporti tra qualifica e livelli, nel 6 livello nel quale, secondo tale nuova disciplina, erano compresi gli operai qualificati, mentre nell'8 livello erano inquadrati gli operai comuni. Chiedeva quindi fosse ordinato alla Gestione convenuta di inquadrarlo come operaio "qualificato" nel 6 livello sin dal primo giorno di assunzione, e la stessa condannata a pagargli le somme non percepite a causa dell'errato inquadramento.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14 aprile 1997, ha rigettato l'appello proposto dal lavoratore.
Osserva il giudice d'appello che, come previsto dall'art. 7 dell'accordo collettivo nazionale 24 aprile 1987, solo il personale in forza il giorno precedente la data d'applicazione della nuova classificazione sarà inquadrato nell'azienda secondo le "norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'allegato B e che pertanto il preteso automatico passaggio dall'8 livello, di cui al bando di concorso, al 6 livello della nuova classificazione non poteva essere riconosciuto al lavoratore ricorrente, in quanto assunto dopo l'entrata in vigore del richiamato accordo del 1987. Aggiunge che, come risultante dall'elencazione delle nuove qualifiche introdotte dal medesimo accordo, la posizione di operaio qualificato ex lege n. 30/1978 si sdoppiava,a seconda delle mansioni espletate, nella qualifica (prima non prevista) di operaio generico di livello 7 ed in quella di operaio qualificato di livello 6 , attribuibile a tutti i dipendenti di livello 8 ma già in servizio;
e precisa che per i lavoratori, come il ricorrente, assunti, in servizio dopo l'introduzione di questa differenziazione in due qualifiche, l'inserimento nell'una o nell'altra doveva avvenire con riferimento alle mansioni di fatto espletate, e quindi, nel caso di specie, a circostanze non oggetto della domanda azionata dal ricorrente.
Il lavoratore soccombente chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte sorretto da tre motivi.
La Gestione Trasporti Irpini resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale pur avendo identificato la richiesta di esso attore come richiesta di automatico inquadramento quale operaio qualificato di 6 livello - e non come domanda di superiore qualifica per lo svolgimento di superiori mansioni - non abbia peraltro riformato la sentenza di primo grado, ma la abbia confermata svolgendo motivazioni del tutto diverse da quelle adottate dal pretore incorrendo così in contraddizione tra motivazione e dispositivo.
Il motivo non ha fondamento.
È invero noto principio d'ordine processuale che il giudice d'appello, la cui sentenza si sostituisce totalmente a quella di primo grado, ben può confermare nel dispositivo la decisione impugnata, e confermare così la parte di questa contenente la deliberazione - con la quale, nella specie, veniva rigettata la domanda -, e nel contempo enunciare, a sostegno di tale statuizione, altre ragioni ed argomentazioni e cioè una motivazione diversa dalla motivazione della sentenza di primo grado, che a questa si sostituisce (cfr. Cass. 8 luglio 1995 n. 7525). Stante dunque tale carattere sostitutivo della sentenza di secondo grado la censura di contraddittorietà, mossa dal ricorrente, non ha ragion d'essere e va disattesa.
2. - Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 270/1988 e del contratto collettivo di categoria del 28 giugno 1986 e seguenti nonché della legge n. 30 del 1978 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente osserva preliminarmente che quest'ultima legge ha delegificato le tabelle nazionali delle qualifiche, devolvendo la materia alla contrattazione collettiva;
e lamenta che il Tribunale abbia applicato erroneamente, ed abbia violato, tale contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri. Svolge quindi varie argomentazioni in ordine al concorso, cui aveva partecipato, riguardante la copertura di posti di operaio qualificato, nonché circa il contenuto della norma dell'art. 7 del suddetto contratto, ritenuta non correttamente interpretata dal giudice d'appello e considerata, dal ricorrente, come il frutto di "mera mediazione contrattualistica" e di trattativa economica tra l'ente datoriale ed i sindacati. Richiama in proposito anche altri brani del contratto collettivo e ribadisce il suo diritto, quale vincitore del concorso, alla qualifica di operaio qualificato.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando ancora erronea e falsa applicazione della legge n. 270/1988 e delle tabelle del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro nonché contraddittorietà di motivazione (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deduce l'erroneità della sentenza impugnata nel ritenere operato dal contratto collettivo uno "sdoppiamento" della figura dell'operaio qualificato, non desumibile dal contratto stesso.
Evidenzia come la decisione impugnata penalizzi per tutta la carriera l'operaio che abbia superato la prova scritta e la prova d'arte previste dal bando di concorso per operaio qualificato. Afferma che, difformemente da quanto sostenuto dalla controparte, la figura dell'operaio qualificato prevista dal contratto collettivo non è figura nuova rispetto a quella della legge n. 30 del 1978; e che i profili delle rispettive posizioni lavorative comprovano come il contratto collettivo preveda una figura meno impegnativa che non quella prevista dalla legge. Denunzia, da ultimo, errori materiali nella sentenza impugnata (relativamente alla data di assunzione di esso ricorrente, ed alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo).
Entrambi questi motivi, da esaminarsi congiuntamente perché in evidente connessione, devono essere disattesi.
Va rilevato, anzitutto, che la contrattazione collettiva invocata - la cui applicabilità al caso di specie è stata accertata nelle fasi di merito, essendo del resto incontroversa tra le parti, e non risulta neppure oggetto di rilievi o impugnative nel presente giudizio - non riveste forza di legge (come invece dedotto in ricorso) pur se la legge 12 luglio 1988 n. 270, nell'abrogare la legge 1 febbraio 1978 n. 30, ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina della materia (art. 1 comma 1). Anche in ordine a tale normativa collettiva deve dunque ribadirsi, come è costante insegnamento di questa Corte, che essa è posta da contratti collettivi di diritto comune, aventi cioè efficacia negoziale privatistica, la cui interpretazione è pertanto devoluta e riservata al giudice del merito al quale esclusivamente sono demandati l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione.
Detta interpretazione, quale dunque operata dal giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale (tra le molte, v. Cass. 13 gennaio 1996 proprio con riguardo agli accordi nazionali sindacali per gli autoferrotramvieri stipulati nel 1986, 1987 e 1988). Ciò posto, va rilevato che le censure svolte nei motivi in esame, come quelle sopra riportate, involgono nella loro prevalenza questioni e valutazioni di merito, e si risolvono nella prospettazione di un risultato interpretativo della normativa collettiva quale ritenuto dalla parte corretto, e difforme da quello invece accolto ed enunciato dal Tribunale nella sentenza impugnata. Gli svolti motivi, poi, neppure contengono un preciso e specifico riferimento alle regole legali di interpretazione dei contratti quali stabilite negli artt. 1362 e seguenti del codice civile delle quali nemmeno denunziano, in maniera idonea, una violazione: quando, in relazione a tali regole legali, il ricorrente per cassazione deve precisare, onde ottemperare all'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c., in quale modo e sotto quale profilo il giudice del merito abbia deviato da esse, posto che non è ammissibile un generico richiamo a tali regole - nel caso di specie comunque mancante - e tanto meno è sufficiente la mera prospettazione dell'interpretazione del contratto che la stessa parte ritiene essere quella corretta ed adeguata (tra le molte, e da ultimo, Cass. 10 agosto 1998 n. 7860). Nemmeno può riscontrarsi nell'impugnata sentenza una qualche contraddittorietà di motivazione, quale pure apoditticamente denunziata dal ricorrente. Ed infatti una contraddittorietà, o vizio logico, di motivazione è ravvisabile, secondo quando ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, allorquando vi sia un insanabile contrasto tra le argomentazioni di cui si compone la motivazione, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero sia attribuito a taluno degli elementi emersi in causa un significato fuori dal senso comune, o sussista una assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi acquisiti (tra le molte, Cass. 23 luglio 1994 n. 6868, 15 aprile 1994 n. 3547). Situazione, questa, per nulla riscontrabile nella motivazione dell'impugnata sentenza, quale concisamente riportata in narrativa, dalla quale si evince chiaramente il procedimento svolto a sostegno della decisione e che appare congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Le considerazioni sviluppate nei due motivi di ricorso sono dunque sostanzialmente dirette a dimostrare che il giudice del merito ha "malamente interpretato" la normativa collettiva giungendo ad una "erronea valutazione" della stessa e si risolvono dunque in apprezzamenti e valutazioni non idonee ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 360 c.p.c., atteso poi che la lamentata violazione o falsa applicazione di norme collettive nemmeno è riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 del detto art. 360, giacché questa ipotesi riguarda le "norme di diritto" e cioè le fonti normative di cui all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale e non già fonti contrattuali di natura privatistica quali sono gli accordi sindacali in questione. Nemmeno risulta dedotto, in maniera chiara e sufficientemente precisa, a quali specifiche disposizioni delle leggi indicate nella titolazione dei motivi (la legge n. 270 del 1988 e la legge n. 30 del 1978), dovrebbero intendersi riferite le censure di violazione di legge pure ivi genericamente denunziate.
Da ultimo è da ritenere inammissibile anche la censura con la quale vengono denunziati errori materiali nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella indicazione della data di assunzione del dipendente e di quella di entrata in vigore del "nuovo" contratto collettivo. Ed invero la parte ha denunziato in proposito "contraddittorietà nella motivazione", affermando peraltro trattarsi di errore "non determinante ai fini della decisione" (ultima pag. ricorso) e così dando atto della non decisività e quindi della inammissibilità del denunziato vizio, che, per integrare l'ipotesi dell'art. 360 n. 5 cit., deve invece riguardare un "punto decisivo della controversia". Nè d'altra parte è consentito richiedere in sede di legittimità la correzione di errori materiali in cui sia incorsa la sentenza d'appello, cui deve provvedere il giudice "a quo" a norma degli artt. 287 e segg. c.p.c. (cfr. Cass. 30 maggio 1989 n. 2596, e 16 giugno 1987 n. 5316). 3. - In conclusione il ricorso, per quanto sin qui detto, deve essere rigettato.
La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma, il 14 novembre 1998.