Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5966
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice "a quo" a norma degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..

Benché l'art. 1, comma primo, della legge n. 270 del 1988 nell'abrogare la legge n. 39 del 1978 (recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto) abbia rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina della materia prima regolata dalla legge abrogata, la suddetta contrattazione non riveste forza di legge sicché la relativa interpretazione è regolata dai principi applicabili all'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5966
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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