Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che sia la capacità, sia l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata effettuata e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie relativa ad imputato minorenne sordomuto, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che non aveva disposto accertamenti peritali, alla luce delle univoche indicazioni, sulla piena capacità intellettiva e volitiva dell'imputato, emerse dalle dichiarazioni dell'agente di P.G. operante e delle assistenti sociali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 49369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49369 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1853
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 45522/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G.D. , nato a (OM) ;
avverso la sentenza del 13/04/2012 della Corte di appello di Catania, sezione penale minori;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, sezione penale minorenni, confermava la pronuncia di primo grado del 21/01/2011 con la quale il Tribunale per i minorenni della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia C.G.D. in relazione ai delitti di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in (OM) , in concorso con
S.G. , F.C. e I.E. , detenuto per essere ceduti a terzi gr. 25,4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, divisa in 30 involucri (capo A); e per avere, il (OM) , in concorso con Ca.Ca. , detenuto una dose di stupefacente del tipo marijuana e ceduto a terze persone due dosi della medesima droga in cambio della somma di 20 euro (capo B).
Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza dell'imputato fosse stata provata dalle emergenze processuali, in specie dai risultati degli accertamenti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria operanti;
come non fosse necessaria l'effettuazione di una perizia per accertare l'imputabilità del C. in quanto lo stesso, pur affetto da sordomutismo, aveva dimostrato di aver maturato piene capacità intellettive e volitive;
e come il prevenuto non fosse meritevole del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui del cit. art. 73, comma 5.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Di Mauro Giuseppe, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado senza considerare che l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva osservato l'episodio di cessione di droga del (OM) , non aveva affatto descritto le fattezze fisiche dell'imputato, il quale non era stato trovato in possesso di stupefacente e, in entrambe le situazioni oggetto di addebito, si era trovato solo casualmente in quello ipotizzato come luogo di spaccio della droga.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 85 c.p., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di verifica dell'imputabilità del C. , benché lo stesso risulti essere sordomuto e sottoposto, per ben due volte, a trattamenti sanitari obbligatori per tentativi di suicidio.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento dell'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, nonostante lo stupefacente sequestrato fosse di ridotta entità ponderale e solo in via presuntiva fosse stato considerato l'inserimento dell'imputato in un gruppo criminale.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è stato formulato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente, lungi dall'evidenziare reali lacune manifeste o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello di Catania: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione, tenuto conto che il controllo in sede di legittimità preclude una "incursione nei fatti", avendo lo stesso lo scopo di permettere un controllo della congruenza logica della motivazione della sentenza oggetto del ricorso.
Alla luce di tale principio, bisogna riconoscere come, nella fattispecie, i Giudici di merito, con motivazione completa e priva di vizi di logicità, abbiano dato contezza degli elementi probatori sui quali si era fondata l'affermazione di colpevolezza del C. in ordine ai delitti ascrittigli, rilevando come, a fronte delle generiche attestazioni del prevenuto - il quale aveva asserito di essersi trovato causalmente nei luoghi de quibus - vi erano le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria operanti che, in occasione dell'episodio dell'ottobre 2008, avevano osservato il C. che, unitamente ai suoi tre coimputati, era stato contatto a turno da giovani a bordo di auto o ciclomotori, e si era recato verso una scalinata dove, poco dopo, i militari avevano rinvenuto, in un foro nel muro, una busta di plastica contenente i trenta involucri di marijuana, oltre ad una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio indosso ad uno dei quattro correi, tutti datisi alla fuga alla vista dei carabinieri;
e che, in occasione del secondo episodio del febbraio 2009, avevano notato il C. cedere, assieme al C. , addosso al quale sarebbero stati trovati 300 Euro in banconote di piccolo taglio, un involucro di carta stagnola ad un giovane non identificato, il tutto nei pressi di un sottoscala di un edificio dove i militari avevano poi rinvenuto un ulteriore dose di droga in un'analoga confezione di carta stagnola (v. pagg.
3-5 sent. impugn.).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte sottolineato che, in tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto (così, da ultimo, Sez. 3^, n. 17701/13 del 21/11/2012, S., Rv. 255587). Di tale principio la Corte di appello di Catania ha fatto corretta applicazione, ritenendo come non fosse necessario alcun accertamento peritale, atteso che, a fronte di quell'accertata affezione, il C. era risultato minore con piene capacità intellettive e volitive, come confermato sia dal teste S. , maresciallo che aveva diretto le operazioni di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito come il ragazzo avesse dimostrato di essere pienamente consapevole del disvalore delle condotte poste in essere, sia dagli assistenti sociali che avevano riconosciuto nel minore un atteggiamento apertamente aggressivo, senza segnalare l'esistenza di alcun elemento sintomatico di una qualche incapacità di intendere e di volere (v. pagg.
2-3 sent. impugn.).
Ciò senza che conduca a differenti conclusioni la documentazione allegata dal ricorrente all'atto di impugnazione, che non si è dimostrato essere stata scoperta in epoca successiva allo svolgimento del giudizio di merito, e la cui valutazione è, pertanto, preclusa in questa sede di legittimità.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (così, ex plurimis, Sez. 4^, n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4^, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4^, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale regula iuris la Corte di appello di Catania ha fatto buon governo chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del C. , caratterizzata dalla disponibilità di un ridotto quantitativo di droga, dalla reiterazione delle condotte delittuose e dall'inserimento dello stesso minore in gruppi organizzati dediti all'attività spaccio di quello stupefacente, fossero elementi idonei ad escludere che i reati commessi dall'imputato potessero essere qualificati in termini di ridotta offensività ovvero di scarso allarme sociale (v. pag. 5 sent. impugn.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente, in quanto minorenne all'epoca dei fatti, al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed in favore della cassa delle ammende di una somma.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013